ORDINANZA
N. 51
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, e delle leggi
impositive di dazi doganali, promosso con ordinanza emessa il 7 ottobre 1961
dal Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Rubino Angela,
iscritta al n. 198 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri;
Ritenuto che nel
procedimento penale a carico di Rubino Angela, imputata dei reati di cui
all'art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificata dalla legge 16 gennaio
1951, n. 154 (abusiva detenzione di saccarina), e all'art. 97, lett. f. in
relazione all'art. 94 della legge 25 settembre 1940, n. 1424 (detenzione di
saccarina estera in zona doganale), il P.M. ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, in quanto detta
legge, attribuendo al Ministero delle finanze la determinazione delle
condizioni di cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con l'art. 23
della Costituzione, dovendo riconoscersi al prezzo così fissato natura di
imposta; ed ha, inoltre, sollevato la questione di legittimità costituzionale
delle leggi impositive di dazi doganali, richiamandosi a una memoria presentata
in altro processo e acquisita agli atti del presente giudizio;
che il Tribunale di
Trapani, con ordinanza 7 ottobre 1961, ritualmente notificata al Presidente del
Consiglio e alla parte, comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, ha sospeso il procedimento, rimettendo gli
atti a questa Corte;
che davanti a questa
Corte si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato;
Considerato che la
detta ordinanza non ha esaminato se e sotto quale riflesso le questioni
sollevate dal P. M., alcune in forma alternativa, possono influire sulla
configurazione dei reati imputati alla Rubino e sulla eventuale applicazione
della pena;
che occorre, pertanto,
un esame sulla rilevanza di esse e vanno a tale effetto rinviati gli atti al
Tribunale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti
siano restituiti al Tribunale di Trapani.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 3 maggio 1963.