ORDINANZA
N. 48
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n.
1949; dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954; del D.L.L. 2 aprile
1946, n. 142; degli artt. 1 e 2 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e
disposizioni successive; dell'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861;
dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307; degli artt. 1 e 2 del D.P.R. 13
maggio 1957, n. 853, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e
la riscossione dei contributi unificati in agricoltura; degli artt. 204, 208 e
209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, promossi con sette ordinanze del Pretore di Ginosa emesse:
a) il 16 novembre
1961 nei procedimenti civili vertenti tra Gesualdi Giambattista e Giuseppe e
Tangorra Vitangelo contro l'esattore delle imposte dirette di Ginosa, interveniente
il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritte ai nn. 17 e 18 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51 del 24 febbraio 1962;
b) il 30 dicembre
1961 nel procedimento civile vertente tra Galante Antonio contro l'esattore
delle imposte dirette di Ginosa, iscritta al n. 37 del Registro ordinanze 1962
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962;
c) il 22 marzo 1962
nei procedimenti civili vertenti tra Coppa Filomena, Paradiso Vito Matteo,
Vizzielli Francesco e Buonsanti Gemma contro l'esattore delle imposte dirette
di Ginosa, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati,
iscritte ai nn. 88, 89, 90 e 91 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164 del 30 giugno 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Viste le deduzioni
dell'Avvocatura generale dello Stato presentate per il Presidente del Consiglio
dei Ministri nei giudizi segnati coi numeri 17, 18 e 37 del Registro ordinanze
1962, e depositate rispettivamente il 28 dicembre 1961 ed il 31 gennaio 1962;
viste le deduzioni depositate il 23 febbraio 1962 nell'interesse del Servizio
dei contributi agricoli unificati nel giudizio segnato col n. 17 del Registro
ordinanze 1962; e rilevato che in tutti gli altri giudizi indicati in epigrafe
nessuno si é costituito davanti alla Corte costituzionale;
Ritenuto che con le
sette ordinanze indicate in epigrafe, identiche nella motivazione e nel
dispositivo, sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale così
sintetizzate dal Pretore:
1) art. 4 del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949; D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, e art. 2 del D.P.R. 13
maggio 1957, n. 853, in relazione alla prima parte dell'articolo unico del
R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, convertito nella legge 2 giugno 1940, n. 739,
per violazione degli artt. 23, 77 e 70 Costituzione, relativamente al sistema
di corresponsione dei contributi, all'affidamento a commissioni prefettizie
dell'accertamento dell'impiego di mano d'opera ed all'aver posto l'onere
contributivo a totale carico del datore di lavoro;
2) art. 2 della legge
22 novembre 1949, n. 861; art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307; art. 1 del
D.P.R. 13 maggio 1957, n. 853, in relazione all'ultima parte del R.D.L. 28
novembre 1938, n. 2138, per quanto concerne la disciplina della misura dei
contributi, la cui determinazione viene affidata, con una delega di ordine
generale, a provvedimenti governativi o del Presidente della Repubblica, nonché
per le riserve in merito alle modalità di accertamento dei medesimi, del loro
riparto, della loro riscossione e del loro versamento in contrasto con l'art.
76 della Costituzione;
3) artt. 1 e 2 del
D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e disposizioni successive in relazione al
terzo comma del ripetuto R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, ed art. 1 del R.D.
24 settembre 1940, n. 1954, per quanto riguarda la riscossione dei contributi
in parola: e cioè il doppio modo di pagamento, giacché i contributi pagati con
conti correnti non vengono ad essere compresi, per la riscossione, nelle
imposte, risolvendosi in un privilegio dei più abbienti, gli altri, invece,
essendo inquadrati nel sistema di riscossione delle imposte, sono gravati
dall'aggio esattoriale, con l'obbligo da parte dell'esattore del riscosso per
non riscosso; per violazione dell'art. 3 della Costituzione;
4) artt. 4 e 5 del
R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, per violazione degli artt. 2 e 41 della
Costituzione;
5) art. 5 del R.D. 24
settembre 1940, n. 1949, relativamente all'istituzione delle commissioni
provinciali ed alle facoltà alle stesse concesse, per violazione degli artt.
70, 76 e 77, richiamati dagli artt. 3 e 23 della Costituzione;
6) artt. 204, 208 e
209 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, per violazione dell'art. 3 della
Costituzione, giacché impongono una condizione per agire in giudizio non uguale
per tutti, e degli artt. 24 e 113 della Costituzione, poiché gli atti esecutivi
in materia di imposte e di contributi (che per il sistema di riscossione sono
compresi nelle imposte), sono da ritenersi istituzionalmente illegittimi dopo
la dichiarata incostituzionalità dell'art. 6, comma secondo, della legge 20
marzo 1865, all. E (da cui derivano tutte le disposizioni che disciplinano le
riscossioni delle imposte), che trova conferma nell'art. 66, secondo comma, del
T.U. 17 ottobre 1922, n. 1401, sostituito appunto dall'art. 204 del T.U. 29
gennaio 1958, n. 645;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato: a) la illegittimità
costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, e
dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di
lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo; b) non fondate le
questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, il D.L.C.P.S. 13
maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, in riferimento
agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione transitoria XV della Costituzione; c)
inammissibili, per la loro genericità, le questioni riflettenti il contrasto
delle leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, del D.L. L. 8
febbraio 1945, n. 75, del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, e del D.P. 13 maggio
1957, n. 853, con gli artt. 2, 41, 42 e 44 della Costituzione. Con sentenza 3 luglio
1962, n. 87, la Corte ha dichiarato, altresì, non fondate le questioni
sulla legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo e terzo comma, del T.U.
delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P. 29 gennaio 1958, n. 645,
in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione; con successive ordinanze del 15
novembre 1962, n. 101 e n. 102, ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle stesse disposizioni contenute nel predetto art. 209 in
riferimento anche all'art. 24, primo comma, ed all'art. 76 della Costituzione;
che nei riguardi
delle questioni relative agli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949,
rispetto ai quali il Pretore ha sollevato varie questioni riportate nei numeri
1, 4 e 5 del riassunto, occorre ricordare che, essendo state le suindicate
disposizioni dichiarate illegittime con la citata sentenza n. 65 del
1962, ogni questione riguardo alle disposizioni stesse si presenta
manifestamente infondata, stante la sopraggiunta inefficacia di esse;
che per quel che si
riferisce alle questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, e
il D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, riportate nei numeri 1 e 3 del riassunto,
occorre ricordare che con la sentenza n. 65 del 1962 la Corte ne ha dichiarato la non fondatezza
in riferimento agli artt. 3 e 77 ed alla disposizione XV della Costituzione.
Nelle ordinanze oggi in esame non sono stati prospettati validi argomenti per
indurre la Corte a modificare la decisione adottata con quella sentenza, le cui
considerazioni valgono anche a dimostrare il nessun fondamento della denunzia
di illegittimità dell'art. 1 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1954, che ha lo
stesso sostanziale contenuto delle disposizioni del 1946 e 1947 testé
richiamate;
che per quel che
attiene alla questione sollevata nei riguardi degli artt. 204, 208 e 209 del
T.U. sulle imposte dirette, riportata nel n. 6 del riassunto, basterà ricordare
che la Corte nella sentenza n. 87 del 1962 e nelle ordinanze n. 101 e n. 102 dello stesso anno, per illustrare la non fondatezza delle questioni di
legittimità delle disposizioni contenute nei commi secondo e terzo dell'art.
209 in riferimento agli artt. 3, 24, primo comma, 76 e 113 della Costituzione,
chiarì come il sistema stabilito da dette norme, contenute nel citato art. 209,
non rispecchi quello del solve et repete e non contrasti con i principi
della Costituzione. Le stesse ragioni servono anche per togliere valore alle
argomentazioni che nelle ordinanze in esame sono state poste a base della
denunzia di incostituzionalità dell'art. 209 e degli artt. 204 e 208 del citato
testo unico;
che per quanto si
riferisce alle questioni concernenti la legittimità dell'art. 2 della legge 22
novembre 1949, n. 861, dell'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, e degli
artt. 1 e 2 del D.P.R.13 maggio 1957, n. 853, questioni riportate nei numeri 1
e 2 del riassunto, la Corte rileva che tali questioni, nelle ordinanze in
esame, si presentano nelle stesse condizioni di genericità che la Corte
riscontrò con la precedente sentenza. Onde anche nel caso presente non é
possibile procedere ad un loro esame;
che, per queste varie
ragioni, le questioni prospettate debbono essere dichiarate manifestamente
infondate;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme indicate
in epigrafe.
Così deciso in Roma, in
camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 4 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.