SENTENZA
N. 47
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. GIUSEPPE VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale del D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289, promossi
con cinque ordinanze del Pretore di Aversa emesse:
a) il 22 marzo 1962 nei
procedimenti penali a carico, rispettivamente, di Andreozzi Luigi, di Bottone
Enrico, di Galluccio Domenico e di Avana Giovanni, iscritte ai nn. 69, 70, 71 e
72 del Registro ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 134 del 26 maggio 1962;
b) il 17 aprile 1962
nel procedimento penale a carico di Galluccio Amedeo, iscritta al n. 104 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 164 del 30 giugno 1962.
Visti gli atti di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 6 febbraio 1963 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Con quattro
ordinanze emesse all'udienza del 22 marzo 1962 nei procedimenti penali a
carico, rispettivamente, di Andreozzi Luigi, di Bortone Enrico, di Galluccio
Domenico e di Avana Giovanni, imputati di aver contravvenuto alle disposizioni
della legge 13 marzo 1958, n. 264, sulla tutela del lavoro a domicilio, nonché
a quelle del "regolamento di esecuzione" della citata legge,
approvato con D.P.R.16 dicembre 1959, n. 1289, il Pretore di Aversa ha rimesso
a questa Corte la questione di legittimità costituzionale di quest'ultimo
decreto, in relazione all'art. 76 della Costituzione, trattandosi-secondo la
definizione dell'art. 16 della legge - di "norme di attuazione"
emanate al di là del termine, fissato dalla legge stessa, di 90 giorni dalla
propria entrata in vigore (avvenuta il 24 aprile 1958).
Le ordinanze sono
state regolarmente notificate al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4
aprile 1962, mentre ne era stata data comunicazione ai Presidenti dei due rami
del Parlamento con plichi raccomandati del 29 marzo 1962. Esse sono state
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 1962.
Innanzi alla Corte si
é costituito in tutti e quattro i giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante atti
d'intervento depositati il 24 aprile 1962.
Osserva l'Avvocatura
che il provvedimento impugnato é un mero regolamento di esecuzione. Lo si
deduce prima di tutto dal fatto che nell'emanarlo gli si é dato espressamente
tale nome, che esso é stato emanato con la procedura e le forme proprie dei
regolamenti, che le norme in esso contenute hanno il carattere di norme di
esecuzione. Lo si deduce inoltre dal fatto che la legge del 1958, nel disporne
l'emanazione, non intese affatto attribuire al Governo una delega legislativa,
tanto é vero che essa fu adottata in commissione e non (come l'art. 72 della
Costituzione esige per le deleghe legislative) in assemblea. Né autorizza a
pensare che si tratti di delega legislativa il fatto che la legge abbia disposto
che, in vista dell'emanazione del provvedimento di cui trattasi, fosse sentita
un'apposita commissione di rappresentanti dei due rami del Parlamento.
Ove poi avesse
effettivamente voluto attribuire una delega legislativa - aggiunge l'Avvocatura
- l'art. 16 della legge "dovrebbe ritenersi illegittimo, perché in
contrasto con il ricordato art. 72, o comunque inefficiente".
Posto che il
provvedimento normativo impugnato é un regolamento, ove pur si volesse ritenere
che la legge abbia inteso fissare un termine perentorio per la sua emanazione,
sarebbe chiaro che, se mai, in conseguenza dell'inosservanza di tale termine,
si sarebbe semplicemente in presenza di un regolamento illegittimo, soggetto al
sindacato dei giudici comuni e non della Corte costituzionale.
Del resto, pur
ammesso che l'art. 16 della legge contenesse una delega legislativa, una volta
che la delega non fu esercitata nei termini, nulla escludeva che fosse
successivamente emanato - così come fu emanato - un regolamento di esecuzione.
In sostanza, nel
corso della memoria, l'Avvocatura sostiene che il sindacato di legittimità sul
provvedimento impugnato esula dalla competenza di questa Corte. Però essa
conclude nel senso che "la eccezione di illegittimità costituzionale sia
respinta perché infondata, previa, ove occorra, declaratoria di illegittimità
costituzionale dell'art. 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264".
2. - Con altra
ordinanza emessa nel procedimento penale a carico di Galluccio Amedeo
all'udienza del 17 aprile 1962, lo stesso Pretore di Aversa ha sollevato
identica questione di legittimità costituzionale.
L'ordinanza é stata
comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento con plico raccomandato del
2 maggio 1962, é stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il
22 maggio 1962, ed é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno
1962.
In quest'ultimo
giudizio di legittimità costituzionale nessuno si é costituito.
3. - All'udienza le
cause sono state discusse congiuntamente, e l'avvocato dello Stato ha insistito
nelle precedenti argomentazioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - I cinque
giudizi, promossi con le ordinanze del Pretore di Aversa indicate in epigrafe,
investono la Corte della stessa questione di legittimità costituzionale. Pertanto,
essi vanno riuniti, e la Corte pronuncia al riguardo con unica sentenza.
2. - Ritiene però la
Corte che la questione sottopostale esula dalla propria competenza, poiché
l'impugnato D.P.R. 16 dicembre 1959, n. 1289, non appartiene alla categoria degli
atti "aventi forza di legge", sui quali l'art. 134 della Costituzione
ha introdotto il sindacato della Corte costituzionale.
Innanzi tutto, nulla
autorizza a ritenere che con l'art. 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264, si sia
voluta delegare (o comunque attribuire) al Governo una potestà di emanazione di
decreti aventi "valore di legge ordinaria" (come si esprime l'art. 77
della Costituzione). A parte il fatto che quella legge fu deliberata da
entrambe le Camere in commissione (mentre tale procedura é espressamente
esclusa dall'art. 72 della Costituzione per i disegni di legge di delegazione
legislativa), é da tener presente che l'art. 16 citato non contiene alcuna
espressione, né alcuna disposizione che possa far pensare a un intento del
genere.
Esso prevede
l'emanazione, da parte del Governo, di "norme di attuazione della legge
stessa". Ma, appunto perché nulla dice circa la "forza" di tali
"norme di attuazione", é da escludere che la legge abbia voluto in
tal modo conferire al Governo la possibilità di emanare disposizioni dotate di
forza diversa e maggiore rispetto a quella che normalmente possiedono i
provvedimenti governativi. Né l'espressione "norme di attuazione"
autorizza a pensare altrimenti: non é da escludere la possibilità di
"norme di attuazione" emanate mediante atti di natura regolamentare.
E neanche autorizza a pensare altrimenti la disposizione dell'art. 16, secondo
la quale le "norme di attuazione" di cui trattasi avrebbero dovuto
essere emanate (e in effetti furono emanate) "sentita una commissione
parlamentare composta di sette senatori e di sette deputati": ancorché
generalmente siffatti interventi consultivi siano previsti per l'esercizio di
poteri di legislazione delegata, nulla impedisce che una legge ne preveda anche
per provvedimenti non aventi valore di legge; e infatti l'art. 13 della stessa
legge di cui ci si occupa dispone che la "commissione di cui all'art.
16" sia sentita anche per l'adozione di un decreto ministeriale.
Ma, a parte quanto si
é detto circa la forma della legge 13 marzo 1958, n. 264, e la sostanza del suo
art. 16, é decisivo che l'intento dichiarato e la procedura impiegata
nell'emanazione del D.P.R.16 dicembre 1959, n. 1289, non lasciano dubbi circa
la natura regolamentare e non legislativa del potere effettivamente esercitato.
Pur prescindendo dalla mancanza, nel decreto, di qualsiasi riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione - mancanza che non può avere valore
determinante - non può, infatti, non darsi importanza - sopra tutto in
concomitanza delle cose già dette - al fatto che, tanto nell'intestazione,
quanto nel corpo del provvedimento, il testo normativo con esso approvato
riceve il nome di regolamento; e, ancor più, alla circostanza che per la
emanazione di esso il Governo, appunto sul presupposto della natura
regolamentare di quel testo, ritenne necessario sentire il Consiglio di Stato
(come l'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, richiede per i regolamenti
e non per gli atti aventi valore di legge).
In presenza di una
così univoca concordanza di elementi, la questione di legittimità
costituzionale sollevata dal Pretore di Aversa deve esser dichiarata
inammissibile.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con
unica sentenza sulla questione di legittimità costituzionale proposta, con le
cinque ordinanze del Pretore di Aversa indicate in epigrafe, nei confronti del
D.P.R 16 dicembre 1959, n. 1289, in relazione all'art. 76 della Costituzione e
con riferimento all'art. 16 della legge 13 marzo 1958, n. 264, la dichiara
inammissibile.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele
FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.