SENTENZA
N. 44
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof.
Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi riuniti
di legittimità costituzionale degli artt. 85, 106, 107, 108, 118, 121 e 122 del
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, con le
modificazioni introdotte con gli artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313;
degli artt. 77, 78, 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge
tributaria delle successioni; degli artt. 28, 29, 30, comma primo, lett. d.
della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge il R.D.L. 9 giugno
1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale sull'entrata; dell'art. 2 della
legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme relative al bollo e alla
registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti
civili; degli artt. 27, comma primo, 28, comma primo e quarto, e 35 del D.P.R.
25 giugno 1953, n. 492, che reca nuove norme sull'imposta di bollo, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) 30 ottobre 1961
del giudice istruttore del Tribunale di Venezia nel procedimento civile promosso
da Cisotto Gino e Ferraresi Nives contro il curatore del fallimento della
S.p.a. "Gestione Caffé all'Angelo", iscritta al n. 3 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31 del
3 febbraio 1962;
2) 7 febbraio 1962
del giudice istruttore del Tribunale di Venezia nel procedimento civile
promosso da Spinetti Fiorella contro il curatore del fallimento della Società
"I.T.M.A." ed altri, iscritta al n. 99 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 152 del 16 giugno 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
1. - Nel corso di
procedimenti civili pendenti innanzi al Tribunale di Venezia, il giudice
designato per l'istruzione delle cause, con ordinanze 30 ottobre 1961 e 7
febbraio 1962, rimetteva a questa Corte il giudizio sulla legittimità
costituzionale degli artt. 85, 106, 107, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, che approva la legge sul registro, con le modificazioni
introdotte con gli artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936, n. 2313, e dell'art. 2
della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, contenente norme relative al bollo e alla
registrazione degli atti e documenti prodotti dalle parti nei procedimenti
civili.
Nella seconda
ordinanza la denunzia veniva estesa agli artt. 77, 78, 80 del R.D. 30 dicembre
1923, n. 3270, contenente la legge tributaria delle successioni, agli artt. 27,
comma primo, 28, commi primo e quarto, e 35 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,
che reca nuove norme sull'imposta di bollo, nonché agli artt. 28, 29, 30, comma
primo, lett. d. della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in legge il
R.D.L. 9 maggio 1940 (rectius: 9 giugno 1940), n. 2, istitutivo
dell'imposta generale sull'entrata.
2. - Il giudice
istruttore di Venezia rilevava che le norme da lui prese in esame instaurano
sistemi che pongono in uno stato di inerzia processuale la pretesa e le ragioni
che si fanno valere senza l'osservanza delle norme previste dalla singola
legge, precludono alle parti di dedurre in giudizio quella pretesa o quelle
ragioni, inibiscono ai difensori di formarne oggetto delle loro scritture, sia
pure solo mediante riproduzione o menzione del contenuto, proibiscono alle
parti e ai difensori di esibire quegli atti e agli ufficiali e cancellieri di
riceverli, impongono la sospensione ex lege del processo nel quale la
irregolarità fiscale viene rilevata, fanno divieto al giudice di esercitare i
propri poteri giurisdizionali mediante provvedimenti di qualsiasi genere nel
processo in cui le irregolarità predette sono rilevabili, quanto meno pongono
una remora all'esercizio di tali poteri mediante statuizione di sanzioni e
corresponsabilità nel caso di inosservanza a quel divieto. Tutto ciò in
violazione dell'art. 24 della Costituzione, che garantisce la possibilità di
agire in giudizio a tutela dei propri diritti ed interessi per il solo fatto
che questi esistono, e che dichiara inviolabile il diritto alla difesa in ogni
stato e grado del procedimento.
Le ordinanze
rilevavano che l'interesse fiscale che informa le norme suddette non trova
garanzia costituzionale prevalente rispetto al diritto alla tutela
giurisdizionale; e che il giudice istruttore era legittimato a sollevare la
questione, perché l'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548, gli inibisce,
fra l'altro, di rimettere la causa al collegio.
3. - Le ordinanze
citate sono state rispettivamente notificate in data 22 novembre 1961 e 28
febbraio 1962, comunicate in data 28 novembre 1961 e 19 febbraio 1962 e
pubblicate nelle Gazzette Ufficiali della Repubblica n. 31 del 3 febbraio 1962
e n. 152 del 16 giugno 1962. Le parti private non si sono costituite; é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha presentato
deduzioni e memorie illustrative.
4. - Il Presidente
del Consiglio dei Ministri rileva, anzitutto che il Tribunale, e non
l'istruttore delle cause, avrebbe potuto provocare il giudizio di legittimità
sulle norme cui le ordinanze si richiamano. L'art. 2 della legge 3 dicembre
1942, n. 1548, invocato dal giudice a quo, importa che l'istruttore non può
rimettere al collegio la causa tutte le volte che si tratti di decidere sulla
base di atti e documenti non registrati, ma non impedisce che al collegio la
causa si rimandi per la questione concernente l'applicazione del divieto di decidere,
ed in particolare per la pronunzia sulla rilevanza e sulla non manifesta
infondatezza della questione di legittimità della norma che stabilisce quel
divieto.
Osserva ancora, circa
la prima ordinanza, che essa non ha valutato se le norme impugnate rilevano
sulla definizione del giudizio né, al riguardo, ha sufficientemente motivato:
la parte convenuta aveva contestato l'ammissibilità di una prova testimoniale
dedotta dall'attore sulla base di un atto scritto che essa dichiarava di non
poter produrre perché non registrato, e il giudice avrebbe dovuto valutare la
necessità del documento e la possibilità che il giudizio potesse proseguire
indipendentemente dalla produzione dell'atto.
Nel merito, il
Presidente del Consiglio obietta che le norme sulle quali verte il dubbio posto
alla Corte costituzionale stabiliscono obbligazioni accessorie a quelle di
imposta e traggono legittimazione dal potere tributario spettante allo Stato.
Si riferiscono ad obblighi che il contribuente avrebbe dovuto soddisfare prima
dell'instaurazione del giudizio, e l'adempimento dei medesimi non costituisce
un presupposto sostanziale dell'azione, bensì é requisito per l'esercizio
dell'attività giurisdizionale. La inosservanza non determina l'improcedibilità
della domanda e nemmeno la negazione della tutela giurisdizionale o un difetto
di giurisdizione, come nel caso del solve et repete; né v'é nullità del
procedimento o della sentenza se il giudice viola il divieto, accadendo
soltanto che egli soggiace alla sanzione prevista dalla legge.
La sospensione
processuale che il divieto determina si aggiunge a quelle previste nell'art.
295 del Cod. proc. civile, con la sola differenza che la istanza giudiziaria
può essere validamente riproposta anche dopo il decorso del termine di cui all'art.
297 dello stesso Codice. Né l'art. 24 della Costituzione esclude che la tutela
giurisdizionale possa subordinarsi a modalità e limitazioni che concernono
l'esercizio concreto della facoltà di agire e di difendersi in giudizio, in
correlazione alla disciplina che si vuol dare al singolo rapporto o alla
particolare materia. Non può apparire nemmeno illogico che la legge chiami a
collaborare all'accertamento del tributo alcune categorie di persone che
svolgono attività aventi relazione con gli elementi di fatto ai quali si
ricollega la nascita del rapporto tributario, allo scopo di agevolare
l'accertamento del tributo ed evitarne l'evasione.
5. - All'udienza del
23 gennaio 1963 il Presidente del Consiglio dei Ministri ha ribadito il proprio
punto di vista e lo ha illustrato.
Considerato
in diritto
1. - I due
procedimenti possono essere riuniti perché in gran parte concernono identiche
disposizioni di legge, e comunque involgono la trattazione delle medesime
questioni.
2. - Questa Corte ha
già deciso che il giudice incaricato della istruttoria nei procedimenti civili
non é competente a promuovere una questione di legittimità costituzionale la
cui soluzione sia da lui ritenuta necessaria per la definizione del giudizio
instaurato avanti all'ufficio giudiziario al quale é addetto (sentenza 11 dicembre 1962, n. 109).
Le ordinanze che
hanno dato luogo alla presente causa non indicano alcuna ragione che contrasti
quella soluzione. Rilevano soltanto che, in base all'art. 2 della legge 3
dicembre 1942, n. 1548, al giudice dell'istruzione dei procedimenti civili é
negato di rinviare la causa al collegio quando é vietato di emettere pronunce
in base ad atti soggetti ad imposta di registro e non registrati; per il che,
spetterebbe a tale giudice e non al collegio di promuovere il processo di
legittimità costituzionale delle norme che a tale sospensione costringono.
A parte il vedere se
la legge 3 dicembre 1942, n. 1548, che riguarda le imposte di bollo e di
registro, possa valere anche per le imposte sulle successioni e sulla entrata,
alle quali pure si riferiscono le ordinanze di rimessione, é decisivo il
rilevare che le sue disposizioni non toccano affatto il modo di provocare il
processo costituzionale. Questa é una materia trattata in maniera completa da
disposizioni che non fanno alcun riferimento a divieti di ordine tributario, e
che disciplinano un procedimento, nel quale, per la sua natura, non possono
inserirsi divieti di quel genere.
É, del resto,
rilevante osservare che, agli effetti della questione di legittimità
costituzionale, la valutazione del carattere determinante del documento, che si
afferma fiscalmente irregolare, non può essere compiuta dal giudice
dell'istruzione, perché esige il previo accertamento della completezza
dell'istruttoria, che solo dal collegio può essere compiuto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i
procedimenti di cui alle ordinanze del giudice istruttore presso il Tribunale
di Venezia del 30 ottobre 1961 e del 7 febbraio 1962;
dichiara
inammissibili le questioni con esse proposte, relative alla illegittimità
costituzionale:
a) degli artt. 85,
106, 107, 108, 118, 121 e 122 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che approva
la legge sul registro, modificati con gli artt. 1 e 3 del R.D. 13 gennaio 1936,
n. 2313, nonché con l'art. 2 della legge 3 dicembre 1942, n. 1548;
b) degli artt. 77, 78
e 80 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, contenente la legge tributaria sulle
successioni;
c) degli artt. 27,
comma primo; 28, commi primo e quarto; 35 del D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492,
che reca nuove norme sull'imposta di bollo;
d) degli artt. 28, 29
e 30, comma primo, lett. d. della legge 19 giugno 1940, n. 762, che converte in
legge il R.D.L. 9 giugno 1940, n. 2, istitutivo dell'imposta generale
sull'entrata.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.