SENTENZA
N. 43
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizio di
legittimità costituzionale delle norme contenute negli artt. 12, terzo comma,
della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, secondo comma, della legge 1 maggio
1955, n. 368, in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani,
promosso con ordinanza emessa il 20 febbraio 1962 dal Pretore di Palma di
Montechiaro nel procedimento civile vertente tra Vecchio Giuseppa e Lumia
Calogero, iscritta al n. 62 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
udito il sostituto avvocato
generale dello Stato Luciano Tracanna, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Ritenuto in fatto
Nel corso di una
causa di sfratto per morosità pendente davanti al Pretore di Palma di
Montechiaro, e vertente tra i signori Giuseppa Vecchio e Calogero Lumia, veniva
sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, terzo
comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, secondo comma, della legge 1
maggio 1955, n. 368, contenenti norme sulla disciplina delle locazioni di immobili,
perché in contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Il Pretore, con
ordinanza del 20 febbraio 1962, rimetteva gli atti alla Corte costituzionale,
rilevando che il contrasto con l'art. 3 si manifesterebbe sotto un duplice
aspetto.
Ai locatori di immobili
urbani soggetti alla proroga legale non sarebbe garantito il godimento degli
stessi diritti, in quanto fra locatori in eguali condizioni, alcuni hanno
diritto, in base alle due leggi citate, ad aumenti di pigione in ragione del 50
e del 20 per cento; altri, per limitazioni che non sono di ordine oggettivo,
hanno invece diritto ad un aumento in misura ridotta.
Gli aumenti dei
canoni di locazione in misura ridotta, che, per ragioni di ordine sociale il
legislatore ha creduto di accordare a determinati conduttori, graverebbero
soltanto sui rispettivi locatori, senza alcun rapporto comparativo tra le
condizioni economiche del conduttore e quelle del locatore. Di guisa che il
locatore che versi in condizioni economiche disagiate e che abbia notevole carico
di famiglia ha diritto agli stessi aumenti cui hanno diritto i locatori di
condizione agiata, e deve essere ulteriormente sacrificato, ottenendo l'aumento
di pigione ridotto, rispettivamente, al 30 ed al 10 per cento, se a sua volta
il conduttore versi anch'esso in disagiate condizioni.
Vero é che il
legislatore può e deve essere sollecito verso i meno abbienti, ma a condizione
che al favore per costoro corrisponda un onere che si attui nei confronti di
tutti, con il concorso di tutti ed in proporzione alla capacità economica di
ciascuno e non implichi, viceversa, una restrizione posta solo a danno di
alcuni, ancorché di capacità economica inferiore.
L'ordinanza é stata
notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 1962 e
comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento il 26 febbraio dello
stesso anno; pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il successivo
14 aprile.
Nel giudizio davanti
alla Corte le parti private non si sono costituite.
É intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato come per legge.
Nell'atto di
intervento e nella successiva memoria, depositati rispettivamente il 23 marzo
1962 e il 10 gennaio 1963, l'Avvocatura dello Stato osserva preliminarmente che
l'ordinanza di rinvio ha posto la questione di costituzionalità nei confronti
sia della legge del 1950 che di quella del 1955, senza specificare se il
concreto rapporto dedotto nel giudizio di merito sia, in effetti, soggetto
all'applicazione di entrambe le leggi, dato che esse, pur derivando, in linea
storica e concettuale, l'una dall'altra, hanno avuto un diverso campo di
applicazione temporale.
Nel merito,
l'Avvocatura ritiene che la questione sia infondata.
Secondo la
giurisprudenza della Corte costituzionale, il principio sancito nell'art. 3
della Costituzione mira ad assicurare a ciascuno eguale trattamento quando
siano "ragionevolmente" ritenute eguali le condizioni soggettive alle
quali le norme giuridiche si riferiscono, mentre il legislatore può disporre trattamenti
differenziati per situazioni che, nella discrezionalità delle sue valutazioni,
esso ritenga diverse. La disciplina vincolistica delle locazioni, attraverso i
due criteri del blocco degli affitti o degli aumenti legali delle pigioni,
deriva proprio da una serie di valutazioni tipicamente discrezionali del
legislatore circa la diversità delle posizioni delle due categorie interessate
e del conseguente diverso trattamento, fatto ad esse dal legislatore in via del
tutto straordinaria ed in attesa di una graduale normalizzazione della
situazione.
Nella specie, il
carattere straordinario della disciplina dettata dalla legge del 1950 emerge
dai lavori parlamentari, nella quale sede si ritenne di attenuare il sacrificio
imposto alla proprietà privata con il blocco delle pigioni per esigenze di
pubblico generale interesse, disponendo un graduale aumento delle pigioni
stesse. Tuttavia la stessa legge del 1950 ha temperato le conseguenze della
regola dell'aumento legale nella misura del 50 per cento, prevedendo delle eccezioni
di carattere oggettivo costituite dagli appartamenti di lusso (per i quali
concede degli aumenti supplementari) e dalle abitazioni di infimo ordine (nei
confronti delle quali non consente alcun aumento); nonché con alcune eccezioni
di carattere soggettivo, quali, ad esempio, le disagiate condizioni economiche
del conduttore.
La successiva legge
del 1955 ha sostanzialmente seguito gli stessi criteri, e con una nuova norma,
quella dell'art. 3, ha regolato il caso del conduttore che si trovi in una situazione
più vantaggiosa rispetto al locatore nel singolo concreto rapporto di
locazione, dettando norme intese appunto ad eliminare le conseguenze di una
situazione che potrebbe apparire iniqua ed a raggiungere un equo
contemperamento degli opposti interessi delle due categorie interessate, quella
dei conduttori e quella dei locatori.
Considerato
in diritto
Dall'ordinanza di
rimessione si rileva che il Pretore ha ritenuto rilevante ai fini del decidere
la questione di legittimità costituzionale sia dell'art. 12, terzo comma, della
legge 23 maggio 1950, n. 253, sia dell'art. 2, secondo comma, della legge 1
maggio 1955, n. 368. Il giudizio della Corte deve, pertanto, avere per oggetto
entrambe le disposizioni.
Per quanto
notevolmente attenuate per effetto della seconda legge, le denunziate disparità
di trattamento ai danni di alcune categorie di locatori non possono essere
negate. Esse, tuttavia, non importano una violazione dell'art. 3 della
Costituzione.
La giurisprudenza di
questa Corte é ormai costante nel ritenere che non sussiste contrasto con il
principio di eguaglianza tutte le volte che le disparità siano determinate da
situazioni particolari di fronte alle quali il legislatore abbia
ragionevolmente ritenuto di dover predisporre particolari discipline, purché
resti fermo il rispetto dei canoni inderogabili posti nel primo comma dell'art.
3 e resti esclusa la creazione di privilegi a favore o contro individui o
gruppi.
Nella specie, il legislatore
doveva regolare il passaggio dal regime vincolistico a quello libero nei
contratti di locazione. Questo passaggio non poteva non essere graduale e non
poteva non essere accompagnato da temperamenti che tenessero conto delle
situazioni più meritevoli di considerazione dal punto di vista sociale, se si
voleva raggiungere lo scopo di prevenire nella massima misura possibile
turbamenti in un campo in cui i contrasti fra i gravi interessi, non soltanto
di carattere economico, collegati al godimento degli immobili urbani, potevano
creare o aggravare situazioni pericolose per la pace pubblica e privata.
A tal fine, furono
disposte delle attenuazioni a favore di alcune categorie di inquilini
economicamente più deboli, la cui identificazione fu disciplinata con norme di
carattere generale ed astratto.
La gradualità nella
disciplina del passaggio da un regime all'altro é stata accentuata con la
successiva legge n. 368 del 1955 e specialmente con l'art. 3, che prevede la
possibilità di incrementi a favore del locatore qualora per le condizioni
economiche del conduttore o quando in relazione al rapporto comparativo tra le
condizioni economiche del locatore e quelle del conduttore o al profitto che
quest'ultimo trae dall'immobile locato, il contratto, col solo aumento
generale, risulti ingiustamente gravoso a danno del locatore.
Le esposte
considerazioni sono sufficienti a far ritenere che con le norme denunziate non
é stato violato il principio di eguaglianza.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata
la questione di legittimità delle norme contenute negli artt. 12, terzo comma,
della legge 23 maggio 1950, n. 253, e 2, secondo comma, della legge 1 maggio
1955, n. 368, in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.