SENTENZA
N. 42
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, della
legge 6 marzo 1957, n. 68, e del D.P.R.26 dicembre 1958, n. 1105, promosso con
ordinanza emessa il 16 novembre 1961 dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo,
iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Gabriele Lorenzo, imputato di contrabbando di saccarina, il
P.M., in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Trapani, con sua ordinanza del 16 novembre 1961, dopo essersi richiamato a
questioni di legittimità costituzionale sollevate in precedenti giudizi, ha
promosso questione di legittimità costituzionale delle norme che approvano la
vigente tariffa dei dazi doganali, perché emanate senza sentire il parere del Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro. La mancata richiesta di tale parere,
osserva l'ordinanza, non trova giustificazione nella legge 5 gennaio 1957, n.
33, istitutiva del C.N.E.L., in quanto questa stessa legge é incostituzionale
per contrasto con l'art. 99 della Costituzione, avendo essa configurato come
facoltativo il parere del detto organo costituzionale. Ne consegue
l'incostituzionalità della legge 6 marzo 1957, n. 68, contenente una proroga
dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali previsti
dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e del successivo D.P.R. 26 dicembre 1958,
n. 1105, di approvazione della tariffa. Rispetto a quest'ultimo, la questione
di legittimità costituzionale é posta alternativamente: o la legge n. 68 del
1957 é una legge di delegazione, e allora il D.P.R. n. 1105 del 1958 é
incostituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, perché la legge
di delega non contiene criteri direttivi circa la richiesta di parere al
C.N.E.L., e la mancata richiesta fu, quindi, decisa dall'organo delegato, senza
averne il potere; o la legge n. 68 del 1957 é legge di autorizzazione, e quindi
il decreto presidenziale n. 1105 é atto amministrativo, e in tal caso su
quest'ultimo si fonderebbe la mancata richiesta di parere del C.N.E.L., in
violazione dell'art. 99, secondo comma, della Costituzione; ma, non potendo
essere dichiarato incostituzionale l'atto amministrativo, si chiede che la
Corte si pronunci sulla legittimità costituzionale delle leggi di autorizzazione,
che non hanno fatto cenno del parere del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata alla parte e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
17 febbraio 1962.
Il Presidente del
Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si é costituito con atto
di intervento 8 gennaio 1962, nel quale, eccepita pregiudizialmente
l'improcedibilità o l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, si sostiene che l'art. 99
della Costituzione non imprime alcun crisma di obbligatorietà alla richiesta di
pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si chiede, quindi, che
siano dichiarate manifestamente infondate le prospettate questioni.
Il Gabriele non si é
costituito davanti a questa Corte.
Nella trattazione
orale il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni ha insistito nelle
sue conclusioni.
Considerato
in diritto
L'Avvocatura dello
Stato ha sollevato in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità della
questione, proposta a questa Corte con ordinanza del Pubblico Ministero.
L'eccezione é
fondata. Secondo il sistema che regola il procedimento incidentale di
legittimità costituzionale, il P.M. e le parti possono sollevare la questione
di legittimità costituzionale, ma spetta all'autorità giurisdizionale davanti a
cui pende il giudizio valutare la rilevanza della questione rispetto alla
decisione della causa e la sua non manifesta infondatezza, e disporre, quindi,
la trasmissione degli atti a questa Corte (art. 23 della legge 11 marzo 1953,
n. 87). Tale duplice valutazione, come questa Corte ha già avuto occasione di
affermare (sentenza n. 109 del 1962), é di competenza dell'autorità
giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, e il P.M. non può
sostituirsi ad essa, non avendo competenza a emettere provvedimenti decisori.
Va, pertanto,
dichiarata l'inammissibilità della questione per mancanza di legittimazione a
proporla nel Procuratore della Repubblica che ha emesso l'ordinanza, restando
assorbite le questioni di merito.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani con ordinanza 16 novembre 1961.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.