Sentenza n. 42 del 1963
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SENTENZA N. 42

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, della legge 6 marzo 1957, n. 68, e del D.P.R.26 dicembre 1958, n. 1105, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1961 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo, iscritta al n. 7 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44 del 17 febbraio 1962.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udita nell'udienza pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;

udito il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Ritenuto in fatto

 

Nel procedimento penale a carico di Gabriele Lorenzo, imputato di contrabbando di saccarina, il P.M., in persona del sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con sua ordinanza del 16 novembre 1961, dopo essersi richiamato a questioni di legittimità costituzionale sollevate in precedenti giudizi, ha promosso questione di legittimità costituzionale delle norme che approvano la vigente tariffa dei dazi doganali, perché emanate senza sentire il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. La mancata richiesta di tale parere, osserva l'ordinanza, non trova giustificazione nella legge 5 gennaio 1957, n. 33, istitutiva del C.N.E.L., in quanto questa stessa legge é incostituzionale per contrasto con l'art. 99 della Costituzione, avendo essa configurato come facoltativo il parere del detto organo costituzionale. Ne consegue l'incostituzionalità della legge 6 marzo 1957, n. 68, contenente una proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali previsti dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e del successivo D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, di approvazione della tariffa. Rispetto a quest'ultimo, la questione di legittimità costituzionale é posta alternativamente: o la legge n. 68 del 1957 é una legge di delegazione, e allora il D.P.R. n. 1105 del 1958 é incostituzionale, in relazione all'art. 76 della Costituzione, perché la legge di delega non contiene criteri direttivi circa la richiesta di parere al C.N.E.L., e la mancata richiesta fu, quindi, decisa dall'organo delegato, senza averne il potere; o la legge n. 68 del 1957 é legge di autorizzazione, e quindi il decreto presidenziale n. 1105 é atto amministrativo, e in tal caso su quest'ultimo si fonderebbe la mancata richiesta di parere del C.N.E.L., in violazione dell'art. 99, secondo comma, della Costituzione; ma, non potendo essere dichiarato incostituzionale l'atto amministrativo, si chiede che la Corte si pronunci sulla legittimità costituzionale delle leggi di autorizzazione, che non hanno fatto cenno del parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

L'ordinanza é stata regolarmente notificata alla parte e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 febbraio 1962.

Il Presidente del Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, si é costituito con atto di intervento 8 gennaio 1962, nel quale, eccepita pregiudizialmente l'improcedibilità o l'inammissibilità delle questioni sollevate dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, si sostiene che l'art. 99 della Costituzione non imprime alcun crisma di obbligatorietà alla richiesta di pareri al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Si chiede, quindi, che siano dichiarate manifestamente infondate le prospettate questioni.

Il Gabriele non si é costituito davanti a questa Corte.

Nella trattazione orale il vice avvocato generale dello Stato Achille Salerni ha insistito nelle sue conclusioni.

 

Considerato in diritto

 

L'Avvocatura dello Stato ha sollevato in via pregiudiziale l'eccezione di inammissibilità della questione, proposta a questa Corte con ordinanza del Pubblico Ministero.

L'eccezione é fondata. Secondo il sistema che regola il procedimento incidentale di legittimità costituzionale, il P.M. e le parti possono sollevare la questione di legittimità costituzionale, ma spetta all'autorità giurisdizionale davanti a cui pende il giudizio valutare la rilevanza della questione rispetto alla decisione della causa e la sua non manifesta infondatezza, e disporre, quindi, la trasmissione degli atti a questa Corte (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Tale duplice valutazione, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), é di competenza dell'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, e il P.M. non può sostituirsi ad essa, non avendo competenza a emettere provvedimenti decisori.

Va, pertanto, dichiarata l'inammissibilità della questione per mancanza di legittimazione a proporla nel Procuratore della Repubblica che ha emesso l'ordinanza, restando assorbite le questioni di merito.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani con ordinanza 16 novembre 1961.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 9 aprile 1963.