SENTENZA
N. 41
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085,
promosso con ordinanza emessa il 5 settembre 1961 dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di
Fazio Andrea, iscritta al n. 180 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Fazio Andrea, imputato di detenzione di sigarette estere di
contrabbando, il P.M., in persona del sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085, in relazione
all'art. 23 della Costituzione. Nel suo atto, emesso in corso di istruzione
sommaria il 5 settembre 1961, il P.M., premesso che il fatto imputato al Fazio
integra gli estremi di un concorso formale di contrabbando, consistente nell'evasione
del dazio doganale e dell'imposta fiscale interna, istituita dall'art. 1 della
citata legge n. 1085 del 1958, sostiene la illegittimità costituzionale di tale
articolo in quanto, nell'attribuire al potere esecutivo la formazione della
tariffa di vendita dei generi di monopolio, non ha posto i criteri e principi
direttivi, richiesti dall'art. 23 della Costituzione. Ritenuta la
pregiudizialità e la non manifesta infondatezza della questione da lui stesso
sollevata, il P.M. ha ordinato la sospensione del procedimento e la
trasmissione degli atti a questa Corte. L'ordinanza é stata notificata alla
parte privata e al Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai
Presidenti delle Camere e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11
novembre 1961.
Il Presidente del
Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, si é costituito
con atto di intervento del 2 ottobre 1961. In esso si eccepisce, in via
principale, l'inammissibilità della questione, perché proposta dal Pubblico
Ministero, il quale, per l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, non é
legittimato a promuovere il giudizio di legittimità costituzionale; in via
subordinata, si rileva che, non potendosi riscontrare nel fatto addebitato al
Fazio una doppia violazione della legge 17 luglio 1942, n. 907, la questione di
legittimità costituzionale é irrilevante rispetto all'unico reato di cui il
Fazio é imputato, in quanto la pena per esso prevista non é commisurata
all'entità dei diritti evasi, e la responsabilità penale sussisterebbe sempre,
per l'evasione del dazio doganale, anche se dovesse ritenersi non dovuta
l'imposta fiscale interna. Comunque, la questione di legittimità costituzionale
é infondata, in quanto le prestazioni pecuniarie previste dalla tariffa dei
prezzi dei generi di monopolio non corrispondono alla nozione di prestazione
patrimoniale imposta, a cui si riferisce l'art. 23 della Costituzione.
L'Avvocatura conclude perché sia dichiarata inammissibile, o, in subordine,
infondata la questione proposta.
Il Fazio non si é
costituito dinanzi a questa Corte.
All'udienza di
trattazione, il sostituito avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti ha
insistito nelle predette conclusioni.
Considerato
in diritto
L'eccezione sollevata
dall'Avvocatura dello Stato, di inammissibilità del giudizio, perché promosso
con ordinanza del Pubblico Ministero, é fondata. Nel procedimento incidentale
di legittimità costituzionale il P.M. e le parti possono sollevare la questione
di legittimità costituzionale, ma é di competenza dell'autorità giurisdizionale
davanti a cui pende il giudizio ordinare la trasmissione degli atti a questa
Corte, dopo aver valutato la rilevanza della questione rispetto al giudizio
principale e la sua non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale
9 febbraio 1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Questa Corte
ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), che tale duplice valutazione non può
essere compiuta che dall'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla
causa. Ad essa non può, quindi sostituirsi il P.M., in quanto non ha competenza
a emettere provvedimenti decisori.
Va, pertanto,
dichiarata l'inammissibilità della questione per mancanza di legittimazione a
proporla nel Procuratore della Repubblica che ha emesso l'ordinanza, mentre
restano assorbite le questioni di merito.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani con ordinanza 5 settembre 1961.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.