SENTENZA
N. 40
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 29 marzo 1940, n. 295, della legge 24
dicembre 1949, n. 993, e del D.P.R. 26 dicembre 1958, n. 1105, promosso con
ordinanza emessa il 28 aprile 1961 dal Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Trapani nel procedimento penale a carico di Errante Antonino,
iscritta al n. 161 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'11 novembre 1961.
Visto l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza
pubblica del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Chiarelli;
udito il vice
avvocato generale dello Stato Achille Salerni, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale a carico di Errante Antonino, denunciato dal Nucleo della Guardia di
finanza di Trapani per contrabbando di saccarina, il sostituto Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, con atto 28 aprile 1961,
premesso che, a suo giudizio, l'abusiva detenzione di saccarina estera integra
gli estremi di un concorso formale di reati: l'evasione del prezzo di cessione
della saccarina (art. 9 della legge 2 luglio 1902, n. 238, modificato dalla
legge 16 gennaio 1951, n. 154) e l'illecita detenzione di saccarina estera in
zona di vigilanza doganale (legge 25 luglio 1940, n. 1424), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale tanto delle leggi impositive del prezzo
di cessione, quanto di quelle impositive del dazio doganale. Rispetto al prezzo
di cessione, ha prospettato l'incostituzionalità della legge 29 marzo 1940, n.
295, la quale, disponendo che il Ministro delle finanze detta le norme e le
condizioni per la cessione della saccarina, sarebbe in contrasto con l'art. 23
della Costituzione, dovendo riconoscersi a quel prezzo natura di imposta.
Rispetto ai dazi doganali, ha posto alternativamente la questione di
legittimità costituzionale del decreto presidenziale 26 dicembre 1958, n. 1105
(approvazione della tariffa doganale), considerato come legge delegata, per
indeterminatezza dei principi e criteri direttivi nella legge di delegazione 24
dicembre 1949, n. 993 (art. 76 della Costituzione), o di quest'ultima, ove sia
ritenuta legge di autorizzazione, per violazione dell'art. 23 della
Costituzione. Ritenuta la pregiudizialità delle indicate questioni, il
Procuratore della Repubblica ha ordinato la sospensione del procedimento e la
trasmissione degli atti a questa Corte.
L'ordinanza é stata
notificata all'interessato e al Presidente del Consiglio dei Ministri,
trasmessa ai Presidenti delle Camere e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
280 dell'11 novembre 1961.
Il Presidente del
Consiglio, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, é intervenuto
nel giudizio con atto depositato 1'8 agosto 1961. In tale atto si eccepisce
preliminarmente l'improponibilità del giudizio, in quanto promosso dal P.M., in
contrasto con l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, e con
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87. Nel merito, in relazione alla prima
questione si nega che il prezzo di cessione della saccarina abbia carattere di
tributo, e pertanto si esclude la violazione della riserva di legge di cui
all'art. 23 della Costituzione; in relazione alla seconda questione, premesso
che non può esservi alcun dubbio sulla esistenza di una delega legislativa
nella legge 24 dicembre 1949, n. 993, si rileva che l'art. 1 di questa contiene
principi e criteri direttivi sufficienti a soddisfare il precetto
costituzionale dell'art. 76, anche in considerazione della materia a cui la
delega si riferisce. L'Avvocatura conclude, in via pregiudiziale, perché le
sollevate questioni siano dichiarate improcedibili, improponibili o quanto meno
inammissibili; in via subordinata, perché siano dichiarate manifestamente
infondate.
L'Errante non si é
costituito. Nella trattazione orale il vice avvocato generale dello Stato
Achille Salerni ha insistito nelle sue conclusioni.
Considerato
in diritto
In via pregiudiziale
va esaminata l'eccezione, sollevata dall'Avvocatura dello Stato, di
inammissibilità del giudizio, perché promosso con ordinanza del Pubblico
Ministero.
L'eccezione é
fondata. Nel sistema che regola il procedimento incidentale di legittimità
costituzionale, il P.M. può, come ciascuna parte, sollevare la questione di
legittimità costituzionale, ma spetta all'autorità giurisdizionale davanti a
cui pende il giudizio disporre la trasmissione degli atti a questa Corte, dopo
aver valutato la rilevanza della questione rispetto alla decisione della causa
e la sua non manifesta infondatezza (art. 1 della legge costituzionale 9
febbraio 1948, n. 1; art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87). Come questa
Corte ha già avuto occasione di affermare (sentenza n. 109 del 1962), tale duplice valutazione é di competenza
dell'autorità giurisdizionale chiamata a pronunciare sulla causa, trattandosi
di valutazione che implica un giudizio sui termini e sui limiti della
controversia e sulla norma da applicare nel caso concreto. Il P.M., in quanto
non ha potere di emettere provvedimenti decisori, non può sostituirsi alla
detta autorità in quelle valutazioni, e non é, conseguentemente, legittimato a
promuovere il giudizio di legittimità costituzionale davanti a questa Corte.
Va, pertanto,
dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale,
proposta nel presente giudizio con ordinanza del Procuratore della Repubblica.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
inammissibile la questione proposta dal sostituto Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di Trapani con ordinanza 28 aprile 1961.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.