SENTENZA
N. 39
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 253 e 269, capoverso, del Codice postale
e delle telecomunicazioni, approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645,
promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1961 dal Pretore di Chiusa nel
procedimento penale a carico di Talbon Francesco, iscritta al n. 193 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 300 del 2 dicembre 1961.
Visto l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica
del 28 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto
avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il Presidente del Consiglio
dei Ministri.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale contro Taibon Francesco, imputato del reato previsto e punito dagli
artt. 253 e 269, capoverso, del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645 (Codice postale),
per avere esercitato il commercio e la riparazione di apparecchi radioelettrici
senza essere munito della speciale licenza rilasciata dal Circolo delle
costruzioni telegrafiche (CIR.COS.TEL.), il difensore ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dei suindicati articoli.
Il Pretore di Chiusa
- con ordinanza del 9 ottobre 1961 - ha sospeso il giudizio ed ha rimesso gli
atti a questa Corte rilevando che le norme suddette limitano l'esercizio
dell'attività meramente economica del commercio degli apparecchi radiofonici e
appaiono in contrasto con l'art. 41 della Costituzione perché non sono dettate
ai fini dell'accertamento di requisiti necessari per esercitare l'attività
stessa, ma trovano il loro fondamento logico-giuridico esclusivamente nelle
esigenze autoritarie proprie di istituzioni costituzionali ormai superate.
L'ordinanza,
ritualmente notificata e comunicata, é stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.
Nel presente giudizio
il Taibon non si é costituito. Con atto 7 novembre 1961 é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Questa, premesso che
la questione é stata sollevata soltanto per quella parte dell'art. 253 del R.D.
del 1936, n. 645, relativa al "commercio" ed alla riparazione (e non
anche alla costruzione e al montaggio) degli apparecchi radioelettrici, rileva
che l'art. 41 della Costituzione contiene soltanto una generica enunciazione
della libertà della iniziativa economica privata. E siffatta libertà garantisce
a condizione che essa abbia ad oggetto un'attività che non si svolga in
contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana. Senza contrastare con le norme della Costituzione,
anzi conformemente ad esse, il controllo sulle vendite e sulla riparazione
degli apparecchi radioelettrici (che peraltro investirebbe le modalità di
svolgimento della iniziativa e non lo svolgimento in quanto tale) soddisferebbe
esigenze che appaiono preminenti. Questa forma di controllo - sempre secondo
l'Avvocatura - a prescindere da taluni casi, pur in dottrina ritenuti leciti,
di divieto assoluto dell'iniziativa privata (artt. 105, 117 e 121 del T.U.
delle leggi di p.s.) rappresenta del resto un fenomeno ben noto e diffuso
nell'ordinamento amministrativo.
Considerato
in diritto
Dopo aver proclamato
il principio della libertà dell'iniziativa economica privata, l'art. 41 della
Costituzione delinea il contenuto di essa, ed ammette limiti, programmi e
controlli opportuni affinché l'attività economica pubblica e privata possa
essere coordinata ed indirizzata a fini sociali. E poiché le telecomunicazioni
hanno rilevanza sociale ed economica, ed impegnano molteplici interessi della
collettività sotto l'aspetto sia tecnico, fiscale, di polizia, sia della
sicurezza e della tutela fisica e morale dei cittadini, é evidente la necessità
che l'attività ad esse relativa sia coordinata con l'interesse generale. Onde
non può essere disconosciuto il potere del legislatore di istituire -
attraverso l'imposizione di una particolare licenza - il controllo
dell'autorità amministrativa su coloro che intendono costruire, riparare,
commerciare apparecchi radioelettrici. E non può - per le stesse ragioni-
essere condivisa la opinione del Pretore di Chiusa, secondo il quale, la
speciale licenza suindicata trova "il suo fondamento logico - giuridico
soltanto nelle esigenze autoritarie proprie delle istituzioni costituzionali
oramai abrogate". Tanto più che il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399,
promulgato in periodo di piena libertà, ha confermato la esigenza di tale
licenza.
L'art. 41, però,
contiene una espressa riserva di legge, che va osservata. Tale riserva -
siccome ha avuto già occasione di affermare questa Corte (sentenze nn. 4 e 5 del 1962) - esige, quanto meno, che il legislatore "determini i criteri e
le direttive idonee a contenere in un ambito ben delineato l'esercizio tanto
dell'attività normativa secondaria quanto di quella particolare e concreta di
esecuzione affidate al Governo, evitando che esse si svolgano in modo
assolutamente discrezionale".
La riserva di legge,
quindi, ha proprio la funzione di circoscrivere il controllo e di disciplinarne
l'esercizio, allo scopo di evitare che - attraverso la indefinita espansione
del controllo stesso - venga annullato il diritto primario di libertà garantito
dalla Costituzione. Perciò, l'assoluta mancanza di tale disciplina fa sorgere
il vizio di incostituzionalità.
Esaminata alla luce
di tali principi, la norma contenuta nell'art. 253 del Codice postale,
approvato con R.D. 27 febbraio 1936, n. 645, appare viziata, in quanto la
potestà conferita alla pubblica Amministrazione non é contenuta entro limiti
che ne circoscrivono la discrezionalità. Essa dispone soltanto che
"chiunque intenda costruire o commerciare materiale radioelettrico di
qualsiasi specie, ovvero eserciti il montaggio o la riparazione di apparecchi
radioelettrici o di parti di essi, deve essere munito di speciale licenza da
rilasciarsi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni". Ed é
opportuno notare che trattasi di licenza, che occorre richiedere oltre ed
indipendentemente dalla comune licenza di commercio. Orbene, né l'art. 253, né alcuna altra disposizione dello
stesso Codice postale contengono alcun accenno alle ragioni sociali, alle
finalità, alle condizioni del rilascio di tale licenza, ovvero ai requisiti
necessari per lo svolgimento dell'attività di radiotecnico. Ed anche nel D.L.L.
2 aprile 1946, n. 399 - che pur contiene dettagliate norme in merito alle
formalità del rilascio della licenza, del rinnovo di essa, del pagamento della
tassa di concessione, della cessione di apparecchi radio ecc. - non si rinviene
alcuna indicazione dell'oggetto del controllo della pubblica Amministrazione e
dei criteri in base ai quali esso deve essere esercitato. Dal che deriva una
discrezionalità così lata da rendere possibile l'arbitrio.
Alla dichiarazione
della illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'art. 253 del
Codice postale, segue come conseguenza - a termini dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87 - la illegittimità costituzionale anche degli artt. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946, n. 399, i quali dettano norme di
esecuzione sulla attività di fabbricazione, di riparazione e di commercio degli
apparecchi radioelettrici e sul rilascio della relativa licenza.
Non può essere
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 269, secondo comma, del
Codice postale, perché le sanzioni ivi previste non si riferiscono solo
all'ipotesi dell'art. 253.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara
l'illegittimità costituzionale dell'art. 253 del R.D. 27 febbraio 1936, n. 645,
che approva il Codice postale e delle telecomunicazioni, in riferimento
all'art. 41 della Costituzione, e dichiara, in conseguenza, la illegittimità
costituzionale degli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 11 del D.L.L. 2 aprile 1946,
n. 399.
Così deciso in Roma, nella
sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe
CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 9 aprile 1963.