ORDINANZA
N. 37
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959 n. 741, promosso con
ordinanza emessa il 1 ottobre 1962 dal Pretore di Caserta nel procedimento
penale a carico di Tricarico Roberto, iscritta al n. 201 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 332 del 29
dicembre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel
corso di un procedimento penale davanti al Pretore di Caserta é stata sollevata
la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741,
in riferimento alle norme contenute negli artt. 39, 36, 76 e 3 della Costituzione;
che il Pretore di
Caserta ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione e in
conseguenza ha sospeso il giudizio e inviato con l'ordinanza citata in epigrafe
gli atti a questa Corte;
che nessuna parte si
é costituita, né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che la
Corte costituzionale ha già esaminato la proposta questione di legittimità
costituzionale e con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata;
che nessun argomento
adduce l'ordinanza di rimessione relativamente all'asserito contrasto della
legge impugnata con la norma contenuta nell'art. 36 della Costituzione,
limitandosi ad affermare che questa, come le altre, sarebbe stata falsamente
applicata;
che, pertanto, la
decisione deve essere confermata e la questione sotto il profilo del contrasto
con l'art. 36 deve essere dichiarata manifestamente infondata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli artt. 39, 36,
76 e 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.