ORDINANZA
N. 35
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio
1959, n. 741, promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1961 dal Tribunale di
Napoli nel procedimento civile vertente tra lannotti Carmine e Torino
Fortunato, iscritta al n. 129 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel
corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Napoli é stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 7
e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute
negli artt. 39 e 76 della Costituzione;
che il Tribunale di
Napoli ha ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata e in
conseguenza ha sospeso il giudizio e rinviato gli atti a questa Corte con
l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri rappresentato e difeso,
come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle
deduzioni il 23 dicembre 1961, concludendo perché la Corte respinga la
sollevata questione di costituzionalità;
Considerato che la
Corte costituzionale ha già esaminato la questione di legittimità
costituzionale dell'intera legge 14 luglio 1959, n. 741, e l'ha dichiarata non
fondata con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962;
che deve considerarsi
fondata su una errata interpretazione della legge impugnata la tesi sostenuta
nell'ordinanza di rimessione, secondo la quale il legislatore delegato sarebbe
tenuto a conferire forza di legge a più contratti relativi ad una medesima
categoria;
che, pertanto, la
decisione deve essere confermata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953 n. 87;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute negli artt. 1, 2, 3, 4, 7 e 8 della legge 14 luglio 1959, n. 741, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 39 e 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.