ORDINANZA
N. 33
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il
6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di
Battista Antonino, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza emessa
il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di
Battista Antonino, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel
corso di due procedimenti penali davanti al Pretore di Isernia é stata
sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio
1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo
comma, della Costituzione;
che il Pretore di
Isernia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione
perché non sarebbero stati rispettati dalla legge impugnata i caratteri
essenziali della delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione,
e perché la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto
costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione;
che in conseguenza il
Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato gli atti alla Corte costituzionale
con le ordinanze citate in epigrafe;
che nei due giudizi é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso,
come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle
deduzioni rispettivamente il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la
Corte respinga la sollevata questione di legittimità costituzionale;
Considerato che la
Corte costituzionale ha già esaminato la proposta questione di legittimità
costituzionale e con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il
profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della
Costituzione;
che gli argomenti addotti
dal Pretore per giustificare la non manifesta infondatezza della questione non
sono diversi da quelli già esaminati e respinti dalla Corte nella citata
sentenza; che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli artt. 39 e 76
della istituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.