Ordinanza n. 33 del 1963
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ORDINANZA N. 33

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 122 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;

2) ordinanza emessa il 17 aprile 1962 dal Pretore di Isernia nel procedimento penale a carico di Battista Antonino, iscritta al n. 123 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;

Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali davanti al Pretore di Isernia é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale della legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 39, ultimo comma, della Costituzione;

che il Pretore di Isernia ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione perché non sarebbero stati rispettati dalla legge impugnata i caratteri essenziali della delegazione quali sono posti dall'art. 76 della Costituzione, e perché la delegazione sarebbe stata conferita per eludere il precetto costituzionale dell'art. 39, ultimo comma, della Costituzione;

che in conseguenza il Pretore ha sospeso i procedimenti e rinviato gli atti alla Corte costituzionale con le ordinanze citate in epigrafe;

che nei due giudizi é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, mediante deposito delle deduzioni rispettivamente il 22 giugno e il 30 luglio 1962, chiedendo che la Corte respinga la sollevata questione di legittimità costituzionale;

Considerato che la Corte costituzionale ha già esaminato la proposta questione di legittimità costituzionale e con sentenza n. 106 dell'11 dicembre 1962 l'ha dichiarata non fondata anche sotto il profilo dell'asserito contrasto con le norme degli artt. 76 e 39 della Costituzione;

che gli argomenti addotti dal Pretore per giustificare la non manifesta infondatezza della questione non sono diversi da quelli già esaminati e respinti dalla Corte nella citata sentenza; che, pertanto, la decisione deve essere confermata;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nella legge 14 luglio 1959, n. 741, in riferimento agli artt. 39 e 76 della istituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.