ORDINANZA
N. 32
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la
finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209,
secondo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa l'il maggio 1962 dal
Tribunale di Palermo nel procedimento civile vertente tra Innaini Francesco
Paolo contro il Comune di Palermo e l'Esattoria comunale di Palermo, iscritta
al n. 172 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel
corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Palermo é stata
sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 285,
secondo comma, del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, e dell'art. 209, secondo
comma, del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute
negli artt. 24 e 113 della Costituzione;
che il Tribunale ha
in conseguenza sospeso il giudizio e inviato gli atti a questa Corte con
l'ordinanza citata in epigrafe;
che nel giudizio
nessuna delle parti si é costituita, né é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza n. 86 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la finanza locale,
approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175;
che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la
questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti del secondo e
terzo comma del citato art. 209, in riferimento alle norme contenute negli
artt. 3 e 113 della Costituzione;
che successivamente,
con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962, la Corte ha dichiarato la manifesta
infondatezza della questione anche in riferimento all'art. 24, primo comma,
della Costituzione, "per la ragione che il procedimento esecutivo
esattoriale, pur nelle forme che sono ad esso peculiari, non vieta ai cittadini
di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti o interessi
legittimi";
che l'ordinanza non
prospetta la questione sotto nuovi profili o in termini diversi, anzi, per
motivarne la non manifesta infondatezza, espone argomenti che sono stati già
considerati e respinti dalla Corte;
che, pertanto, le
decisioni devono essere confermate;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta
infondatezza:
a) della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 285, secondo comma, del T.U. per la
finanza locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento
alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della Costituzione;
b) della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 209, secondo comma, del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento alle norme contenute nei medesimi artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria
il 16 marzo 1963.