ORDINANZA
N. 28
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso
con ordinanza emessa il 15 gennaio 1962 dal Pretore di Licata nel procedimento
civile vertente tra Scicolone Salvatore e l'Esattoria delle imposte di Licata,
iscritta al n. 35 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel
corso di un procedimento civile davanti al Pretore di Licata é stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del
T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della
Costituzione;
che il Pretore ha
ritenuto la questione rilevante e non manifestamente infondata ed ha in conseguenza
sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti alla
Corte nessuna delle parti si é costituita, né é intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza n. 87 del
3 luglio 1962, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale del secondo e terzo comma del ricordato art. 209, in
riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione;
che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha dichiarato non fondata la
questione anche nei confronti della norma contenuta nell'art. 24 della
Costituzione;
che non ha fondamento
la tesi sostenuta nell'ordinanza che il procedimento esecutivo esattoriale
sarebbe in contrasto con la tutela del diritto di proprietà assicurata
dall'art. 42 della Costituzione, contrasto che, peraltro, non é stato
formalmente dedotto;
che, come la Corte ha
già affermato, il procedimento esecutivo esattoriale é un procedimento
esecutivo speciale nel quale non é vietato alle parti di far valere in
giudizio, sia pure nelle forme peculiari di questo procedimento, le proprie
ragioni;
che, pertanto, la
decisione deve essere confermata;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26,
secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R.
29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e
113 della Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.