ORDINANZA N. 27
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI,
Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 209, primo, secondo e terzo comma, del
T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958,
n. 645, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile
vertente tra Fumarola Emanuele e Maria Maddalena contro la Esattoria comunale
di Crispiano e il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 15 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 58 del 3 marzo 1962;
2) ordinanza
emessa il 14 dicembre 1961 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile
vertente tra Laneve Michele ed altri contro l'Esattoria comunale di Crispiano e
il Servizio contributi agricoli unificati, iscritta al n. 16 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 58 del
3 marzo 1962.
Udita nella
camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni
Cassandro;
Ritenuto che
nel corso dei procedimenti riportati in epigrafe é stata sollevata la questione
di legittimità costituzionale del primo, secondo e terzo comma dell'art. 209
del T.U. 29 gennaio 1958, n.
che davanti
alla Corte si é costituito il Servizio contributi unificati, rappresentato e
difeso dagli avvocati Carlo Sequi e Antonio Sorrentino, depositando deduzioni
il 23 febbraio 1962 con le quali ha chiesto che venga respinta la proposta
questione di legittimità costituzionale;
che é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso,
come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, depositando le sue
deduzioni il 1 febbraio 1962 con le quali chiede che sia dichiarata infondata
la proposta questione di costituzionalità;
Considerato
che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962 la Corte ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nel secondo e
terzo comma del citato art.
che la
questione di legittimità della norma contenuta nel primo comma dello stesso
articolo, proposta per la prima volta dal Pretore di Taranto, il quale la fonda
sul fatto che essa norma escluderebbe il potere del Pretore di sospendere
l'esecuzione in contrasto con l'art. 113 della Costituzione, deve ritenersi
assorbita da quella dei due commi successivi e segnatamente del secondo, il
quale, facendo divieto di proporre le opposizioni previste dagli artt. 615-618
del Codice di procedura civile, esclude insieme il potere del Pretore di
sospendere l'esecuzione: la norma del primo comma, anzi, regola i casi in cui
la sospensione può essere disposta, in collegamento col secondo comma dell'art.
208 del medesimo T.U., dall'Intendente di finanza o dal Pretore;
che
nell'ordinanza di rimessione la questione di costituzionalità dei commi secondo
e terzo dell'art. 209 non viene proposta sotto un diverso profilo o in termini
diversi e che, pertanto, la decisione della Corte deve essere confermata;
PER
QUESTI MOTIVI
visto l'art.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 209,
primo, secondo e terzo comma, del T.U. delle leggi sulle imposte dirette,
approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata
in cancelleria il 16 marzo 1963.