ORDINANZA N. 26
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI,
Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte
dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza
emessa il 28 aprile 1961 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra il curatore del fallimento della "Società Libera Marittima" e
l'Esattoria comunale di Roma, iscritta al n. 163 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre
1961.
Udita nella
camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giovanni
Cassandro;
Ritenuto che
nel corso di un procedimento civile davanti al Tribunale di Roma é stata sollevata
d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 209 del T.U. 29
gennaio 1958, n.
che il
Tribunale ha in conseguenza sospeso il giudizio e trasmesso gli atti a questa
Corte;
che davanti
a questa Corte si é costituita l'Esattoria comunale di Roma, rappresentata e
difesa dall'avv. Gaetano Barrabini, che nelle deduzioni depositate il 25 agosto
che é
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso,
come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto di intervento
depositato il 23 agosto 1961, concludendo anch'esso perché la questione sia dichiarata
non fondata;
Considerato
che con ordinanza n. 101 del 15 novembre
1962 la Corte ha
dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art.
che le
questioni non vengono proposte nell'ordinanza di rimessione sotto nuovi
profili, tali da indurre la Corte a mutare la sua decisione, che pertanto deve
essere confermata;
PER
QUESTI MOTIVI
visto l'art.
26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art.
209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio
1958, n.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata
in cancelleria il 16 marzo 1963.