ORDINANZA N. 25
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI,
Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nel giudizio
di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre
1931, n. 1175, promosso con deliberazione emessa il 15 settembre 1962, dal
Consiglio comunale di Tiriolo su ricorso di Domenico Badolato, Vincenzo
Migliaccio ed Emilio Paone contro Tommaso Bruno, iscritta al n. 187 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 307 del 1 dicembre 1962.
Udita nella camera
di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
Ritenuto che
il Consiglio comunale di Tiriolo, con la suddetta deliberazione, ha sollevato
la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14
settembre 1931, n.
che, secondo
tale deliberazione, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 102 e
che in
questa sede é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di
intervento depositato il 6 novembre 1962;
Considerato
che questa Corte, con sentenza n. 42 del
1961, a cui seguì l'ordinanza n. 42
del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n.
che questa
Corte, con le sentenze nn. 12 e 41 del 1957, ha riconosciuto in generale il
carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie affermando, inoltre, che
la loro sopravvivenza non contrasta con l'art. 102 e
che, in
particolare, non vengono addotti né sussistono nuovi e diversi motivi di
illegittimità costituzionale relativamente alle commissioni tributarie
comunali, nei confronti delle quali, pertanto, le decisioni precedenti devono
essere confermate;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata con la
deliberazione di cui in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata
in cancelleria il 16 marzo 1963.