Ordinanza n. 25 del 1963
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ORDINANZA N. 25

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, promosso con deliberazione emessa il 15 settembre 1962, dal Consiglio comunale di Tiriolo su ricorso di Domenico Badolato, Vincenzo Migliaccio ed Emilio Paone contro Tommaso Bruno, iscritta al n. 187 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 1 dicembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;

Ritenuto che il Consiglio comunale di Tiriolo, con la suddetta deliberazione, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento all'art. 102 e alla disp. VI della Costituzione;

che, secondo tale deliberazione, le disposizioni impugnate contrasterebbero con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione "quanto alla giurisdizionalità delle commissioni comunali per i tributi locali" ivi contemplate;

che in questa sede é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri con atto di intervento depositato il 6 novembre 1962;

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 42 del 1961, a cui seguì l'ordinanza n. 42 del 1962, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, in riferimento agli artt. 1, 5 e 101 della Costituzione;

che questa Corte, con le sentenze nn. 12 e 41 del 1957, ha riconosciuto in generale il carattere giurisdizionale delle commissioni tributarie affermando, inoltre, che la loro sopravvivenza non contrasta con l'art. 102 e la disp. VI della Costituzione;

che, in particolare, non vengono addotti né sussistono nuovi e diversi motivi di illegittimità costituzionale relativamente alle commissioni tributarie comunali, nei confronti delle quali, pertanto, le decisioni precedenti devono essere confermate;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 278 e segg. del T.U. 14 settembre 1931, n. 1175, sollevata con la deliberazione di cui in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.