ORDINANZA N. 21
ANNO 1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori
Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI,
Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI
AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di
consiglio la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo
comma, del Codice di procedura penale, promossi con le sottoelencate ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 6 giugno 1962 dal Tribunale di Salerno nel procedimento penale a
carico di Amorelli Sabatino e Irace Luigi, iscritta al n. 120 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190
del 28 luglio 1962;
2) ordinanza
emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico
di Panico Umberto, Somma Adamo e Giordano Francesco, iscritta al n. 167 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 279 del 3 novembre 1962;
3) ordinanza
emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico
di Izzo Giovanni, iscritta al n. 168 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 279 del 3 novembre 1962;
4) ordinanza
emessa il 10 luglio 1962 dal Pretore di Eboli nel procedimento penale a carico
di Marra Michele, Marra Nicola, Marra Amalio e Corrado Carmelo, iscritta al n.
174 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 286 del 10 novembre 1962.
Udita nella
camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Biagio
Petrocelli;
Ritenuto che
nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe é
stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 30,
secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale in relazione
agli artt. 3, 25, Primo comma, e 101 della Costituzione;
Considerato
che la questione é stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza del 3 luglio 1962, n. 88, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale degli artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice
di procedura penale;
Visti gli
artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli
artt. 30, secondo comma, e 31, secondo comma, del Codice di procedura penale
sollevata con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai
giudici indicati in epigrafe.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata
in cancelleria il 16 marzo 1963.