ORDINANZA
N. 19
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30
dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro, e degli artt. 48 e 285 del
T.U. per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza 2 maggio
1962 della Corte d'appello di Roma nel procedimento civile vertente tra Rodolfo
Di Giulio e il Comune di Roma, iscritta al n. 116 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190 del 28 luglio 1962;
2) ordinanza 5 giugno
1962 della Corte d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra
Giovanni Orsi e l'Ufficio delle imposte di consumo del Comune di Tornolo,
iscritta al n. 138 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962;
3) ordinanza 26
giugno 1962 del Tribunale di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra
Enzo Bernardini e l'Istituto nazionale gestione imposte di consumo-gestione di
Montepulciano, iscritta al n.143 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che nella
prima causa si é costituito il Di Giulio, il quale, a mezzo degli avvocati
Giovanbattista Adonnino e Bruno Riitano, ha dedotto l'illegittimità
costituzionale degli artt. 48 e 285 del T.U. per la finanza locale e dell'art.
149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, perché in contrasto con gli artt. 3, 24
e 113 della Costituzione;
che non vi sono state
altre costituzioni in giudizio;
Considerato che con
le ordinanze suddette é stata proposta questione di legittimità costituzionale
degli artt. 145, comma terzo, e 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, e
dell'art. 285 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, in relazione agli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione;
che questa Corte, con
sentenza n. 79 del 30 dicembre 1961 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, per le tasse di registro; e
che non é necessario dichiarare, nemmeno parzialmente (sentenza n. 86 del
3 luglio 1962), l'illegittimità dell'art. 48 del T.U. per la finanza
locale, il quale si limita a rinviare al predetto art. 149, che estende le
norme per la esazione delle tasse di registro al recupero coattivo delle
imposte di consumo dovute e non pagate e dell'indennità di mora;
che questa stessa
Corte, con la citata sentenza n. 86 del 3 luglio 1962, ha dichiarato non fondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 145 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269;
che, con la su
richiamata sentenza
n. 86 del 3 luglio 1962, questa Corte ha dichiarato, inoltre,
l'illegittimità costituzionale del l'art. 285, comma secondo, del R.D. 14
settembre 1931, n. 1175,
per la finanza
locale, comma secondo, che é evidentemente, anche se non specificato nelle
ordinanze di rimessione, la parte dell'articolo che interessa le singole
controversie, in quanto é essa sola che menziona il principio del solve et
repete per cui si é sollevata l'eccezione di legittimità;
che, per effetto di
tali sentenze, le indicate disposizioni hanno cessato di avere efficacia (art.
136 della Costituzione) e non possono avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della sentenza (art. 30, comma terzo, della legge 11 marzo
1953, n. 87);
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate come in
epigrafe.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.