Ordinanza n. 18 del 1963
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ORDINANZA N. 18

ANNO 1963

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonto MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, promossi con le seguenti ordinanze del Pretore di Crotone:

1) ordinanza del 17 novembre 1961 nel procedimento civile tra Menzano Francesco e l'Esattoria consorziale di Crotone, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;

2) ordinanza del 15 febbraio 1962 nel procedimento civile tra Gentile Salvatore e l'Esattoria consorziale di Crotone, interveniente il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;

3) ordinanza del 6 giugno 1962 nel procedimento civile tra Noce Giuseppe e l'Esattoria della imposte dirette di Crotone e il Servizio dei contributi agricoli unificati, iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;

Ritenuto che con le tre ordinanze é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, per contrasto con l'art. 24 della Costituzione;

che nel giudizio promosso con l'ordinanza suindicata del 6 giugno 1962 nessuno si é costituito davanti alla Corte, mentre nel giudizio promosso con l'ordinanza del 15 febbraio 1962, si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato depositate il 3 maggio 1962, e nel giudizio promosso con l'ordinanza del 17 novembre 1961 si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato depositate il 14 dicembre 1961 e l'Esattore delle imposte di Crotone con deduzioni depositate il 17 gennaio 1962;

Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, mentre con sentenza del 3 luglio 1962, n. 87, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione e con successiva ordinanza del 15 novembre 1962, n. 101, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma, dello stesso T.U. in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, primo comma, della Costituzione; con ordinanza dello stesso 15 novembre 1962, n. 102, ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione in riferimento all'art. 76 della Costituzione;

che nel sollevare la questione ora proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione non vengono addotte valide ragioni per indurre la Corte a riesaminare la questione di legittimità dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, già dichiarata infondata con la precedente sentenza n. 65 del 1962 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con la sentenza 3 luglio 1962 e con le successive ordinanze nn. 101 e 102 dello stesso anno 1962 sono state illustrate le ragioni in virtù delle quali il sistema stabilito con le citate norme del T.U. delle leggi sulle imposte dirette non importa violazione dei principi sanciti nell'art. 24 della Costituzione. Per le stesse considerazioni é da ritenere che l'avere esteso alla riscossione dei contributi agricoli unificati il sistema stabilito per la riscossione delle imposte dirette, qualunque sia la natura, tributaria o non, dei contributi stessi, non é tale da intaccare il diritto di difesa garantito dalla Costituzione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in riferimento all'art. 24 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.

 

 

Depositata in cancelleria il 16 marzo 1963.