ORDINANZA
N. 18
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonto MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493,
promossi con le seguenti ordinanze del Pretore di Crotone:
1) ordinanza del 17 novembre
1961 nel procedimento civile tra Menzano Francesco e l'Esattoria consorziale di
Crotone, iscritta al n. 209 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962;
2) ordinanza del 15
febbraio 1962 nel procedimento civile tra Gentile Salvatore e l'Esattoria
consorziale di Crotone, interveniente il Servizio dei contributi agricoli
unificati, iscritta al n. 57 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;
3) ordinanza del 6
giugno 1962 nel procedimento civile tra Noce Giuseppe e l'Esattoria della
imposte dirette di Crotone e il Servizio dei contributi agricoli unificati,
iscritta al n. 135 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 203 dell'11 agosto 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con le
tre ordinanze é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art.
1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, per contrasto con l'art. 24 della
Costituzione;
che nel giudizio
promosso con l'ordinanza suindicata del 6 giugno 1962 nessuno si é costituito
davanti alla Corte, mentre nel giudizio promosso con l'ordinanza del 15
febbraio 1962, si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con
deduzioni dell'Avvocatura generale dello Stato depositate il 3 maggio 1962, e
nel giudizio promosso con l'ordinanza del 17 novembre 1961 si sono costituiti
il Presidente del Consiglio dei Ministri con deduzioni dell'Avvocatura generale
dello Stato depositate il 14 dicembre 1961 e l'Esattore delle imposte di
Crotone con deduzioni depositate il 17 gennaio 1962;
Considerato che con sentenza 7 giugno
1962, n. 65, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, mentre con sentenza del 3 luglio
1962, n. 87, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale delle norme contenute nei commi secondo e terzo dell'art. 209
del T.U. delle leggi sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio
1958, n. 645, in riferimento agli artt. 3 e 113 della Costituzione e con
successiva ordinanza
del 15 novembre 1962, n. 101, ha dichiarato la manifesta infondatezza della
questione di legittimità delle norme contenute nell'art. 209, secondo comma,
dello stesso T.U. in riferimento agli artt. 24, primo comma, e 113, primo
comma, della Costituzione; con ordinanza dello stesso 15 novembre 1962,
n. 102, ha dichiarato la manifesta infondatezza della stessa questione in
riferimento all'art. 76 della Costituzione;
che nel sollevare la
questione ora proposta in riferimento all'art. 24 della Costituzione non
vengono addotte valide ragioni per indurre la Corte a riesaminare la questione
di legittimità dell'art. 1 del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, già
dichiarata infondata con la precedente sentenza n. 65 del
1962 in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Con la sentenza 3 luglio
1962 e con le successive ordinanze nn. 101
e 102 dello stesso anno 1962 sono state illustrate le ragioni in virtù delle
quali il sistema stabilito con le citate norme del T.U. delle leggi sulle
imposte dirette non importa violazione dei principi sanciti nell'art. 24 della
Costituzione. Per le stesse considerazioni é da ritenere che l'avere esteso
alla riscossione dei contributi agricoli unificati il sistema stabilito per la
riscossione delle imposte dirette, qualunque sia la natura, tributaria o non,
dei contributi stessi, non é tale da intaccare il diritto di difesa garantito
dalla Costituzione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.