ORDINANZA
N. 17
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonto MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale degli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n.
1949, promossi con due ordinanze del Pretore di Petilia Policastro emesse
entrambe in data 23 maggio 1962 in procedimenti civili vertenti tra Polizzi
Mariangela e l'Esattoria consorziale di Mesoraca, interveniente il Servizio dei
contributi agricoli unificati, iscritte ai numeri 114 e 115 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190
del 28 luglio 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con le
due ordinanze é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale del R.D.
24 settembre 1940, n. 1949 (indicato nella ordinanza come decreto-legge), in
relazione al R.D.L. 28 novembre 1938, n. 2138, ed in riferimento agli artt. 3,
23, 35, primo comma, e 38 della Costituzione;
che, per quanto nelle
ordinanze si faccia generico richiamo all'intero decreto suindicato, le uniche
disposizioni del decreto stesso che risultano specificamente indicate e
denunziate sono quelle contenute negli artt. 4 e 5;
che nei giudizi di
cui in epigrafe nessuno si é costituito davanti alla Corte;
Considerato che con sentenza 7 giugno 1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale delle norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre
1940, n. 1949; che, pertanto, deve essere dichiarata la manifesta infondatezza
della proposta questione di legittimità costituzionale, essendo cessata
l'efficacia delle due disposizioni denunziate;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza della questione di legittimità costituzionale delle norme
contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, la
illegittimità delle quali é stata dichiarata dalla Corte con sentenza del 7
giugno 1962, n. 65.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.