ORDINANZA
N. 16
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949; del R.D. 24
settembre 1940, n. 1954; del D.L.L. 8 febbraio 1945, n. 75; del D.L.L. 2 aprile
1946, n. 142; del D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493; del D.L. 23 gennaio 1948,
n. 59; della legge 22 novembre 1949, n. 861; della legge 14 aprile 1956, n.
307, contenenti norme per l'accertamento, la determinazione e la riscossione
dei contributi unificati in agricoltura; nonché di alcune circolari del
Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, concernenti lo stesso oggetto,
promosso con ordinanza emessa il 19 agosto 1961 dal Pretore di Torremaggiore
nel procedimento civile vertente tra Antonucci Attilio e l'Esattore comunale di
Torremaggiore, iscritta al n. 176 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del l8 novembre 1961.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Antonino Papaldo;
Ritenuto che con
l'ordinanza segnata in epigrafe, emessa dal Pretore di Torremaggiore dopo che
la causa era stata trattata in pubblica udienza ed assegnata a sentenza, é
stata sollevata questione di legittimità costituzionale dei suindicati atti
aventi forza di legge nonché di circolari e di decreti ministeriali, dei quali
non é stata denunziata specificamente alcuna disposizione, per contrasto con
gli articoli 2, 3 (in relazione agli artt. 70, 76 e 77), 41 (in relazione agli
artt. 42 e 44) e 76 della Costituzione, nonché con l'art. 1920 del Codice
civile e con l'art. 1 delle preleggi;
che nel giudizio di
cui in epigrafe si é costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri con
deduzioni depositate il 16 settembre 1961 e l'Esattore delle imposte di
Torremaggiore con deduzioni depositate il 25 settembre dello stesso anno;
Considerato che con sentenza 7 giugno
1962, n. 65, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle
norme contenute negli artt. 4 e 5 del R.D. 24 settembre 1940, n. 1949, nonché
dell'art. 5 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59, nella parte in cui consente di
lasciare sussistere il sistema dell'accertamento presuntivo; ha dichiarato non
fondate le questioni aventi per oggetto il D.L.L. 2 aprile 1946, n. 142, il
D.L.C.P.S. 13 maggio 1947, n. 493, e l'art. 1 del D.L. 23 gennaio 1948, n. 59,
previa dichiarazione di inammissibilità, per la loro genericità, delle
questioni di legittimità costituzionale riflettenti il dedotto contrasto delle
leggi 22 novembre 1949, n. 861, e 14 aprile 1956, n. 307, del D.L.L. 8 febbraio
1945, n. 75, del R.D. 29 settembre 1940, n. 1954, e del D.P.R. 13 maggio 1957,
n. 853, con gli artt. 2, 41, 42, 44 della Costituzione; ha dichiarato
ugualmente inammissibili le questioni concernenti il contrasto delle
disposizioni predette con gli artt. 1 delle disposizioni sulla legge in
generale e 1920 del Codice civile, nonché le questioni aventi per oggetto le
circolari ministeriali;
che nella ordinanza
in esame permane la stessa genericità delle questioni rilevata con la citata
sentenza che, per questo, le dichiara inammissibili e permane ugualmente la
invocazione di un giudizio di legittimità costituzionale sopra norme che non
hanno forza di legge o in riferimento a norme che non hanno carattere
costituzionale, mentre le sole questioni non genericamente prospettate si
identificano sostanzialmente con quelle già esaminate dalla Corte con la
suindicata sentenza, che in parte le accolse dichiarando l'inefficacia di
alcune norme ed in parte le respinse dichiarando non fondate le relative
questioni;
che nella specie
nessuna nuova apprezzabile ragione viene addotta, tale da determinare la possibilità
di un riesame delle questioni già risolute con la precedente decisione;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo
comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale delle norme relative
ai contributi agricoli unificati indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.