ORDINANZA
N. 15
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di
legittimità costituzionale del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il
10 maggio 1962 dal TribunaIe di Catania nel procedimento penale per bancarotta
a carico di Fichera Salvatore ed altri, iscritta al n. 113 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 164
del 30 giugno 1962;
2) ordinanza emessa
il 19 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale per
bancarotta a carico di Viola Vincenzo, iscritta al n. 127 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 190
del 28 luglio 1962;
3) ordinanza emessa
il 10 maggio 1962 dal Tribunale di Catania nel procedimento penale per
bancarotta a carico di Carraffo Giovanni ed altro, iscritta al n. 128 del
Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 190 del 28 luglio 1962;
4) ordinanza emessa
il 4 giugno 1962 dal Tribunale di Avellino nel procedimento penale per
bancarotta a carico di Cozzo Andrea ed altri, iscritta al n. 130 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 203
dell'11 agosto 1962;
5) ordinanza emessa
il 4 agosto 1962 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale per
bancarotta a carico di Pinto Vincenzo, iscritta al n. 154 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259
del 13 ottobre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio:
Ritenuto che con le
ordinanze sopra indicate, emesse nel corso dei procedimenti penali per i reati
di bancarotta previsti e puniti dagli artt. 216 e segg. del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267 (legge fallimentare), é stata sollevata questione di legittimità
costituzionale sia dell'intero testo del citato decreto (ordinanza del
Tribunale di Brindisi del 4 agosto 1962), sia, specificamente, degli artt. 216,
217 e 223 del decreto stesso, sotto il profilo della violazione dell'art. 76
della Costituzione, per essere state le norme suddette emanate in forza delle
leggi di delegazione 30 dicembre 1923, n. 2814, e 4 giugno 1931, n. 659, le quali
non contenevano limiti di tempo per l'esercizio della potestà legislativa
delegata e, comunque, non conferivano espressamente al Governo il potere di
emanare norme penali;
che dinanzi a questa
Corte non vi é stata costituzione di parti;
Considerato che con
la sentenza n. 47 del 29 maggio 1962 la Corte ha già avuto occasione di affermare
il principio che non può essere motivo di illegittimità di una legge di
delegazione anteriore alla Costituzione l'inosservanza delle norme di cui
all'art. 76 della Costituzione medesima, segnatamente di quelle che impongono
la determinazione di principi e criteri direttivi e la fissazione di termini di
tempo, come pure che la mancanza di esplicita menzione dell'adozione di
disposizioni penali nella legge delegante 30 dicembre 1923, n. 2814, non
esclude il potere del Governo di emanare norme penali in materia di bancarotta,
ed ha conseguentemente dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale
in proposito sollevate;
che tale pronunzia é
stata successivamente confermata dalla Corte e, da ultimo, con l'ordinanza n. 79 del 22 giugno 1962;
che, non essendo
state addotte e non sussistendo ragioni per discostarsi dalle precedenti
pronunzie, esse vanno confermate, dichiarandosi le questioni sollevate con le
ordinanze sopra indicate manifestamente infondate;
Visti gli artt. 26,
secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme
integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta
infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le
ordinanze di cui in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti alle
rispettive autorità giudiziarie.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.