ORDINANZA
N. 14
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovannt CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 21, penultimo comma, seconda parte, del
D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1962
dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 182 del Registro
ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300
del 24 novembre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
Ritenuto che il
Tribunale di Modena, con ordinanza 27 giugno 1962, emessa nel procedimento
civile vertente tra Scapinelli Celso e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma
contenuta nel penultimo comma, seconda parte, dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818 (legge delegata), in relazione agli artt. 27 e 37 della legge 4
aprile 1952, n. 218 (legge delegante), ed in riferimento agli artt. 76 e 77
della Costituzione;
che in detta
ordinanza si fa presente che la questione - rilevante per la definizione del
giudizio principale - non é manifestamente infondata, in quanto la norma
impugnata stabilisce - per il pensionato che continui a prestare attività
lavorativa - che i contributi (obbligatori: art. 27 citato) versati
successivamente alla liquidazione del primo supplemento di pensione non
comportano diritto ad ulteriore maggiorazione della pensione stessa; pone cioè
una limitazione al diritto dell'assicurato, non contemplata nella legge 218 ed
in particolare nell'art. 27 di essa. Conseguentemente non può ritenersi una
norma di quelle delle quali il succitato art. 37 conferisce facoltà di emanazione
al potere esecutivo: transitorie, di attuazione o di coordinamento con le altre
vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali;
Considerato che, in
pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale é sopravvenuta la legge
12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei
trattamenti di pensione della assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e
questa legge stabilisce che "i contributi eventualmente versati dopo la
decorrenza del primo supplemento, trascorsi due anni da questa, hanno diritto
alla liquidazione di ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23)
"con effetto dal 1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957,
n. 818, e prescrive (art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano alle
pensioni liquidate e da liquidare";
che occorre,
conseguentemente, che il giudice del merito esamini se dette disposizioni siano
applicabili al caso da decidere, e se, quindi, sussista tuttora la rilevanza
della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza del
27 giugno 1962;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Tribunale di Modena.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI
AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio
MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI
- Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.