ORDINANZA
N. 13
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha deliberato in camera di consiglio
la seguente
ORDINANZA
nel giudizio promosso
dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 7 settembre
1962, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 14 successivo
ed iscritto al n. 9 del Registro ricorsi 1962, per conflitto di attribuzione
tra lo Stato e la Regione siciliana, sorto a seguito del decreto del Presidente
della Regione siciliana 8 giugno 1962, n. 1, concernente "Determinazione
delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a fruire di benefici
fiscali".
Udita nella camera di
consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Michele Fragali;
Ritenuto che, con il
ricorso di cui in epigrafe, il Presidente del Consiglio dei Ministri promuoveva
conflitto di attribuzione contro il Presidente della Regione siciliana, in
relazione al D.P. Reg. sic. 8 giugno 1962, n. 1, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 31 del 10 luglio 1962, avente per oggetto
"Determinazione delle categorie di stabilimenti industriali ammessi a
fruire di benefici fiscali" per violazione degli artt. 1 e 7 della legge
regionale siciliana 7 dicembre 1953, n. 61, degli artt. 20 e 36 dello Statuto
della Regione siciliana in relazione all'art. 23 della Costituzione;
che il Presidente
della Regione siciliana non si é costituito in giudizio;
che il Presidente del
Consiglio dei Ministri, con atto 9 novembre 1962, accettato il 15 novembre 1962
dal Presidente della Regione siciliana e depositato nella cancelleria della
Corte il 21 novembre 1962, ha rinunciato al ricorso; Considerato che il
processo deve dichiararsi estinto;
Visto l'art. 27,
ultimo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il
processo per rinunzia.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 marzo 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 16 marzo 1963.