SENTENZA
N. 11
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonto MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale delle vigenti norme sulla censura cinematografica
(dal R.D. 24 settembre 1923, n. 3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n.
1312), degli artt. 668 e 266, n. 3, del Codice penale, dell'art. 68 del T.U.
delle leggi di p.s. e dell'art. 118 del relativo regolamento, promosso con
ordinanza emessa il 24 febbraio 1962 dal Giudice istruttore del Tribunale di
Firenze nel procedimento penale a carico di La Pira Giorgio, iscritta al n. 59
del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.
Visto l'atto di
costituzione in giudizio di La Pira Giorgio;
udita nell'udienza
pubblica del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati
Giorgio Della Pergola e Paolo Barile, per La Pira Giorgio.
Ritenuto
in fatto
Nel procedimento
penale contro il prof. Giorgio La Pira - imputato delle contravvenzioni
previste dagli artt. 668, secondo capoverso, del Codice penale, in relazione
all'art. 266, n. 3, dello stesso Codice, e 68 del T.U. delle leggi di pubblica
sicurezza (R.D. 18 giugno 1931, n. 773), in relazione all'art. 118 del
regolamento per l'esecuzione di detto testo unico (R.D. 6 maggio 1940, n. 635),
per avere fatto proiettare, senza la licenza del Questore e nonostante il
divieto della Commissione di censura, la pellicola cinematografica "Tu
ne tueras point" (Non uccidere) nel corso di una riunione non avente
carattere privato per lo scopo, l'oggetto e il numero degli intervenuti - la
difesa ha sollevato questione di legittimità costituzionale sia in merito alle
vigenti norme sulla censura cinematografica (dal R.D. 24 settembre 1923, n.
3287, fino alla legge 20 dicembre 1961, n. 1312), perché sarebbero in contrasto
con l'ultimo comma dell'art. 21 della Costituzione, sia in merito agli artt.
668, 266, n. 3, del Codice penale, 68 del T.U. delle leggi di p.s. e 118 del
relativo regolamento, perché in contrasto col diritto di piena libertà delle
riunioni in luogo privato od in luogo aperto al pubblico, di cui all'art. 17
della Costituzione.
Con ordinanza del 24
febbraio 1962, il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze -
riconosciuta la non manifesta infondatezza della questione e la rilevanza della
risoluzione di essa per la definizione del giudizio di merito - ha ordinato la
sospensione del procedimento e la rimessione degli atti a questa Corte.
Nell'ordinanza si
osserva che l'art. 21 della Costituzione consente misure preventive (nella
specie, la censura) soltanto per evitare manifestazioni di pensiero contrarie
al buon costume, e che questo va inteso in senso ristretto "come l'insieme
delle norme che esigono il rispetto della pubblica moralità nel campo
sessuale". Al contrario, la Commissione di censura ha vietato la
proiezione del film "Non uccidere" per un motivo diverso da un'offesa
al buon costume inteso nel senso sopraindicato, in quanto ha in esso rilevato
la sussistenza di una forma indiretta di istigazione, consistente nella
esaltazione di fatti costituenti reato, in modo da suggestionare altri a
commetterlo. Ha applicato, cioè, la disposizione dell'art. 3 del R.D. 24
settembre 1923, n. 3287, mantenuta in vigore dall'art. 11 del D.L.L. 5 ottobre
1945, n. 678, e prorogato da altre successive leggi, che vieta il rilascio del
nulla osta quando si riscontri nel film apologia di reato.
L'ordinanza é stata
regolarmente notificata, comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
110 del 28 aprile 1962.
Dinanzi questa Corte
si é costituito soltanto il prof. Giorgio La Pira.
Considerato
in diritto
Nelle more del
giudizio dinanzi questa Corte é stata pubblicata la legge 21 aprile 1962, n.
161, sulla revisione dei films e dei lavori teatrali. E poiché essa disciplina
ex novo tutta la materia della censura cinematografica, per quanto attiene alla
composizione delle Commissioni di primo e di secondo grado, al rilascio del
nulla osta e ai casi in cui questo può essere rifiutato, appare necessario che
il giudice a quo riesamini - alla luce delle nuove disposizioni - la rilevanza
della risoluzione della questione di legittimità costituzionale per la
definizione del procedimento penale.
Assume la difesa del
prof. La Pira che la Corte può prescindere da un nuovo esame del giudice a quo
sulla rilevanza; e sostiene che l'ius superveniens non tocca il profilo
sotto il quale il Giudice istruttore ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale, e cioè che la Commissione di censura abbia negato il nulla osta
alla proiezione del film per un motivo (apologia di reato) diverso da quello
dell'offesa al buon costume, cui si riferisce l'art. 21 della Costituzione. Ed
invero, anche se la nuova legge ha mutato i presupposti amministrativi della
norma penale, il divieto di proiezione di un film, cui la censura abbia negato
il nulla osta (nel che si concreta la materialità del fatto contravvenzionale
previsto dall'art. 668 del Codice penale) sussiste ora, come sussisteva prima
della pubblicazione della nuova legge. Non si verterebbe, quindi, in un caso di
successione di leggi penali, che avrebbe richiesto un nuovo giudizio sulla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale. Comunque - anche a
voler ammettere la successione di leggi penali - si tratterebbe, sempre secondo
i difensori, di una legge temporanea (20 dicembre 1961, n. 1312) con scadenza
prefissata al 30 aprile 1962 e, come tale, sempre applicabile ai fatti commessi
durante la sua vigenza, ai sensi dell'art. 2 del Codice penale. E, secondo una
consolidata giurisprudenza, questa Corte può in tali ipotesi giudicare della
legittimità costituzionale di una legge che non é più in vigore.
Questi argomenti non
sono, però, convincenti.
Prima di giungere,
infatti, alla conclusione che si possa fare a meno di investire il giudice a
quo di un nuovo esame sulla rilevanza della questione di legittimità
costituzionale, la Corte dovrebbe esaminare se e quali effetti la legge del
1962, n. 161, esplichi sulla situazione precedente alla sua pubblicazione, e
dovrebbe decidere le questioni prospettate dalla difesa, e specialmente se si
verta in un caso di successione di leggi penali, quando la nuova legge abbia
mutato non la norma incriminatrice, ma i presupposti amministrativi di essa. Il
che si traduce nell'emettere un giudizio sulla rilevanza, il quale ha per
oggetto il rapporto tra processo ordinario e giudizio di costituzionalità della
legge, ma comprende altresì la soluzione di tutte le questioni secondarie, che
ineriscono a tale rapporto. E già con ripetute decisioni questa Corte ha
stabilito che la competenza a giudicare della rilevanza spetta esclusivamente
al giudice a quo, che ha il dovere e la responsabilità di condurre
sollecitamente verso l'epilogo il giudizio principale, senza che sia
ammissibile alcuna ingerenza di altri organi su questo punto.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
ordina la
restituzione degli atti al Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio
1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe
CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO -
Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino
MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in cancelleria
il 16 febbraio 1963.