SENTENZA N. 8
ANNO
1963
REPUBBLICA ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Avv. Giuseppe CAPPI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 1, secondo comma, del D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303,
ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 20
settembre 1961 dal Pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra
Anfossi Sergio e Riolo Gaetano, iscritta al n. 183 del Registro ordinanze 1961
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 2 dicembre
1961.
Visto
l'atto di costituzione in giudizio di Anfossi Sergio;
udita nell'udienza pubblica del 12 dicembre 1962 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger.
Ritenuto in fatto
In
un giudizio in materia di lavoro proposto davanti al Pretore di Milano l'attore
aveva chiesto, fra l'altro, la condanna del convenuto al pagamento di una somma
a titolo di indennità di anzianità per un rapporto di lavoro subordinato della
durata di oltre 11 anni (dal 10 settembre 1948 al 15 febbraio 1960); senonché
emerse nel corso del giudizio il fatto che tale durata era stata interrotta per
circa diciotto mesi (dal 2 marzo 1956 al 9 agosto 1957), a causa del servizio
militare prestato dal dipendente per adempiere agli
obblighi di leva.
Il
Pretore ha rilevato che avrebbe dovuto trovare applicazione nel giudizio la
norma contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 303, secondo la quale: "Il tempo trascorso in servizio
militare di leva e fino alla presentazione di cui all'art. 3 può essere,
mediante contratti di lavoro, computato agli effetti dell'anzianità"; ha
osservato che la norma stessa ha modificato le disposizioni precedenti, secondo
le quali la chiamata alle armi per adempiere agli
obblighi di leva risolveva il contratto di lavoro, salvo diverse disposizioni
delle norme corporative (art. 2111, primo comma, del Cod. civile); ma ha
rilevato poi che una norma della Costituzione dispone che l'adempimento del
servizio militare non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino (art. 52,
secondo comma).
Ritenuto
che costituisca pregiudizio effettivo della posizione di lavoro il mancato
computo del tempo trascorso per adempiere agli
obblighi di leva nell'anzianità di servizio, e quindi nella determinazione
della indennità di anzianità, il Pretore si é proposta la questione se la
disposizione che esclude tale computo, ove questo non sia previsto da contratti
di lavoro, sia in contrasto con la norma costituzionale; e, non ritenendo tale
questione manifestamente infondata, ha rimesso gli atti alla Corte
costituzionale, sospendendo il procedimento.
L'ordinanza,
pronunciata il 20 settembre 1961, é stata regolarmente comunicata ai Presidenti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, notificata al
Presidente del Consiglio dei Ministri e pubblicata, per disposizione del
Presidente della Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 300 del 2 dicembre 1961.
Si é
costituito in giudizio, depositando nella cancelleria le proprie deduzioni il
20 dicembre 1961, soltanto l'attore del giudizio principale, il quale ha
osservato che l'art. 52 della Costituzione non fa alcuna distinzione, a
differenza degli artt. 2110 e 2111 del Cod. civile, fra il servizio militare
prestato in adempimento degli obblighi di leva e quello a seguito di richiamo
alle armi ed ha insistito sulla sussistenza di quel pregiudizio effettivo
derivante alla posizione di lavoro del cittadino in seguito alla norma
denunciata, sul quale il Pretore ha basato la motivazione della rilevanza della
questione di legittimità proposta ai fini della decisione della causa.
Considerato in diritto
La
disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 1 del decreto legislativo 13
settembre 1946, n. 303, non può dirsi certo molto chiara. Interpretata alla
lettera, essa sembrerebbe contenere soltanto una specie di autorizzazione ad
includere nei contratti di lavoro una clausola, in base alla quale si debba
computare anche il tempo trascorso in servizio militare di leva agli effetti
dell'anzianità di servizio del lavoratore dipendente; ma anzitutto essa non
specifica se, parlando di "contratti di lavoro", intenda alludere ai
contratti collettivi, che avrebbero sostituito le norme corporative previste
nell'art. 2111 del Codice civile qualora si fosse provveduto alla
attuazione dell'art. 39 della Costituzione, ovvero ai contratti
individuali, rispetto ai quali peraltro non sarebbe stato concepibile alcun
dubbio sulla facoltà del datore di lavoro di concedere al dipendente un
trattamento più favorevole di quello previsto dalla legge, anche riguardo al
computo dell'anzianità di servizio.
Intesa
in questo senso, la norma dovrebbe dirsi superflua; ma essa può essere anche
interpretata nel senso accolto dal giudice del processo principale in base al
principio inclusio unius exclusio alterius, secondo il
quale la norma stessa porterebbe a fare della clausola contrattuale un
presupposto del diritto del lavoratore al computo del tempo trascorso in
servizio militare di leva nell'anzianità, ponendo così una limitazione a tale
diritto, che verrebbe ad essere condizionato alla esistenza di un contratto
collettivo che lo preveda o al consenso espresso contrattualmente dalla parte
controinteressata. Da qui il dubbio sulla conformità della norma stessa alla
norma contenuta nell'art. 52, secondo comma, della Costituzione.
Questa
dispone che l'adempimento del servizio militare non pregiudica la posizione di
lavoro del cittadino; e poiché tali parole seguono immediatamente
all'affermazione che "il servizio militare é obbligatorio nei limiti e nei
modi stabiliti dalla legge",
D'altra
parte, il concetto di posizione di lavoro non deve essere considerato
equivalente a quello di posto di lavoro, così da attribuire alla norma
costituzionale il solo significato di garanzia di conservazione
dell'occupazione; é un concetto molto più ampio, che comprende senza dubbio
anche il diritto alla indennità di anzianità, quale
che sia la natura o la funzione di tale indennità, e la sua misura. Di
conseguenza, una disposizione di legge ordinaria del tenore di quella dell'art.
1 del decreto legislativo del 1946, o dell'altra già contenuta nell'art. 2111
del Codice civile, implicante la limitazione di un diritto del prestatore
d'opera in conseguenza della prestazione del servizio militare per gli obblighi
di leva, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara la illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art.
1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 303, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 7 febbraio 1963.
Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CAPPI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata
in cancelleria il 16 febbraio 1963.