SENTENZA
N. 5
ANNO
1963
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA
CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori Giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094,
sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e successivamente
dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, promosso con ordinanza emessa il
19 luglio 1962 dalla Corte di appello di Napoli - Sezione specializzata agraria
nel - procedimento civile vertente tra Costanzo Giuseppe e Scognamiglio Mario,
iscritta al n. 158 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 266 del 20 ottobre 1962.
Udita nella camera di
consiglio del 23 gennaio 1963 la relazione del Giudice Costantino Mortati.
Ritenuto
in fatto
Nel corso del
giudizio avanti alla Corte di appello di Napoli, Sezione specializzata per le
controversie in materia di proroga di contratti agrari, promosso
dall'affittuario Costanzo Giuseppe, dichiarato decaduto dalla proroga di legge
del contratto di affitto del fondo di proprietà di Scognamiglio Mario con
sentenza della Sezione specializzata del Tribunale di Napoli del 6 ottobre
1961, la difesa dell'appellante sollevava questione di illegittimità
costituzionale nei confronti dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094,
sostituito dall'art. 1 della legge 25 giugno 1949, n. 353, e successivamente
dall'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, ritenendolo in contrasto con
l'art. 102 della Costituzione, sia per la prevalenza stabilita per le Sezioni
specializzate del numero dei membri rispetto ai magistrati ordinari, sia per la
mancata determinazione dei requisiti di idoneità riguardo a detti esperti,
nonché con l'art. 108, secondo comma, per il difetto di predisposizioni
normative atte a garantire l'indipendenza di costoro.
La Sezione
specializzata della Corte di appello, mentre con sua ordinanza 19 luglio 1962
dichiarò non proponibile la prima censura, in conseguenza della sentenza della
Corte costituzionale n. 76 del 30 dicembre 1961, che ebbe a ritenerla non fondata, sollevò
invece questione in ordine alle altre due, avendole ritenute non manifestamente
infondate e rilevanti al fine della decisione di merito, e, sospendendo di
deliberare, dispose la trasmissione degli atti del giudizio a questa Corte.
L'ordinanza,
debitamente notificata, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20
ottobre 1962, n. 266.
Avanti alla Corte non
si sono costituite le parti né é intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, e pertanto, ai sensi dell'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
la decisione della causa viene presa in camera di consiglio.
Considerato
in diritto
1. - Questa Corte,
con sentenza n.
108 dell'11 dicembre 1962, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22
dicembre 1962, n. 327, pronunciando su ordinanza 28 luglio 1961 della Sezione
specializzata agraria per l'equo canone presso il Tribunale di Chieti, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 18 agosto
1948, n. 1140, disciplinante l'organizzazione delle Sezioni specializzate
agrarie presso i Tribunali per la decisione in unico grado delle controversie
aventi ad oggetto l'equità del canone, perché in contrasto con gli artt. 102,
secondo comma, e 108, secondo comma, della Costituzione per difetto di ogni
regolamentazione dei requisiti di idoneità ed indipendenza dei cittadini
chiamati a far parte del collegio giudicante.
La sentenza stessa,
in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato altresì
la illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392
(sostitutivo dell'art. 2 della legge 25 giugno 1949, n. 353), riguardante le
Sezioni specializzate agrarie in materia di proroga dei contratti agrari e nei
cui riguardi l'ordinanza del Tribunale di Chieti aveva pure sollevato questione
di costituzionalità. Ciò perché, riproducendo l'articolo medesimo le stesse
regole organizzative dettate per le altre Sezioni competenti a statuire sulle
controversie nell'altra materia dell'equo canone, senza assicurare le garanzie
di capacità e di indipendenza dei membri esperti ed essendo perciò incorso
nello stesso vizio di incostituzionalità, per violazione degli artt. 102 e 108,
fatto valere a carico dell'art. 5 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, non
poteva non seguire la sorte di quest'ultimo, salva rimanendo la parte del
medesimo non riguardante la composizione del collegio giudicante. Che pertanto
essendo, per effetto di detta sentenza, cessata, ai sensi dell'art. 136 della
Costituzione, l'efficacia dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392 (e non
già 393, come erroneamente é detto nell'ordinanza della Corte di appello di
Napoli), denunciato dall'ordinanza stessa, e non potendo in conseguenza trovare
applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa,
rimane escluso che in ordine ad esso si proceda a nuovo giudizio da parte della
Corte. Sicché la questione proposta - in conformità alla costante
giurisprudenza - é da dichiarare manifestamente infondata.
2. - L'ordinanza in
esame solleva anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7
della legge n. 1094 del 1948, pur affermandone l'avvenuta sua sostituzione da
parte dell'art. 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392. É evidente che, ove tale
affermazione fosse esatta, la norma di cui all'art. 7 sarebbe da considerare
travolta dalla dichiarazione d'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 392 del
1950. Si può in contrario osservare come, se é certo che tale articolo (per
testuale disposizione del suo primo comma) é sostitutivo dell'art. 2 della
legge 25 giugno 1949, n. 353, non appare ugualmente certo che una stessa
integrale sostituzione esso abbia effettuata dell'art. 7 della legge n. 1094
del 1948. Potrebbe, infatti, sostenersi che l'art. 1 della legge n. 392 del
1950 (al pari dell'art. 2 della precedente legge n. 353 del 1949), nel
demandare a Sezioni specializzate di Tribunale e di Corte d'appello la
cognizione di tutte le controversie relative a qualsiasi provvedimento
legislativo di proroga dei contratti di affitto e di mezzadria, di colonia
parziaria e di compartecipazione, presupponga il permanere in vigore dell'art.
7, rinviando alla statuizione posta dallo stesso per la regolamentazione, in
via generale, della struttura di tali Sezioni specializzate, e limitandosi ad
integrare questa disciplina con lo stabilire nuove norme per la designazione
degli esperti relativamente ai contratti di affitto ai quali viene estesa la
proroga.
Pertanto, data la
possibilità di attribuire autonoma forza regolativa all'art. 7 della legge n.
1094 del 1948, pur dopo l'entrata in vigore delle indicate leggi n. 353 del
1949 e n. 392 del 1950 ed indipendentemente da queste, e dato che tale
articolo, non assicurando le garanzie di capacità e di indipendenza degli esperti,
presenta le medesime ragioni di contrasto con gli artt. 102 e 108 della
Costituzione, già fatto valere nella sentenza 11
dicembre 1962, n. 108, rispetto agli artt. 5 della legge 18 agosto 1948, n.
1140, e 1 della legge 3 giugno 1950, n. 392, appare necessario che la Corte
costituzionale, ora che anche tale disposizione é stata sottoposta al suo
giudizio, ne dichiari l'illegittimità costituzionale, limitatamente alle parti
del primo e secondo comma che riguardano la disciplina concernente gli esperti
componenti il collegio.
3. - Venendo meno per
effetto della presente decisione, nonché della indicata sentenza n. 108 del
1962, la possibilità dell'intervento degli esperti per la composizione
delle Sezioni specializzate agrarie, deve per necessaria conseguenza
dichiararsi la illegittimità dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353,
riguardante il procedimento di sostituzione degli esperti stessi quando essi
siano rimasti assenti per due udienze consecutive.
PER
QUESTI MOTIVI
LA
CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la
manifesta infondatezza della questione sollevata con l'ordinanza della Corte di
appello di Napoli relativamente alla illegittimità costituzionale dell'att. 1
della legge 3 giugno 1950, n. 392, per sopraggiunta inefficacia del medesimo,
ai sensi della sentenza
11 dicembre 1962, n. 108;
b) dichiara la
illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 4 agosto 1948, n. 1094,
nella parte del primo e secondo comma riguardante la nomina degli esperti
componenti le Sezioni specializzate per le controversie in materia di proroga
dei contratti agrari, e conseguentemente, ai sensi dell'art. 27 della legge 11
marzo 1953, n. 87. dell'art. 6 della legge 25 giugno 1949, n. 353.
Così deciso in Roma,
in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 5 febbraio 1963.
Gaspare AMBROSINI -
Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Biagio PETROCELLI
- Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI -
Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ.
Depositata in
cancelleria il 12 febbraio 1963.