Sentenza n. 125 del 1962
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SENTENZA N. 125

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente   

SENTENZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, promosso con ordinanza emessa il 7 dicembre 1961 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra D'Ecclesiis Emanuele e Raffaele e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 158 del 23 giugno 1962.

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Emanuele e Raffaele D'Ecclesiis e dell'Ente di riforma;

udita nell'udienza pubblica del 31 ottobre 1962 la relazione del Giudice Antonio Manca;

uditi l'avvocato Saverio De Bellis, per i D'Ecclesiis, ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente di riforma.  

Ritenuto in fatto 

Con ordinanza del 7 dicembre 1961, emessa dal Tribunale di Bari, nel procedimento civile vertente fra i signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis (a quest'ultimo succeduto, nelle more del giudizio, il figlio minore Raffaele) e l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia, Lucania e Molise, é stata sollevata questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 1952.

Con questo decreto, nei confronti dei predetti proprietari, sono stati espropriati ha. 11,48,15 di terreno nel territorio del Comune di Gravina per un reddito dominicale complessivo di lire 33.871,95.

Dall'ordinanza si rileva che la illegittimità del provvedimento deriverebbe dal fatto che, nella compilazione del piano particolareggiato, per quanto attiene alla partita n. 5911 (concernente beni in comunione fra i proprietari) si sarebbe tenuta presente, ai fini della valutazione complessiva del reddito, la consistenza patrimoniale che comprendeva variazioni ad alcune particelle catastali apportate in base alla verifica quinquennale effettuata nel 1947 e inscritte nella nota di variazione n. 1356 del 20 ottobre 1949, notificata il 26 febbraio 1951. Variazioni, peraltro, ritenute inefficaci dalla Commissione censuaria comunale, con decisione del 13 marzo 1952, in seguito al reclamo proposto dagli interessati.

L'Ente di riforma, pertanto, per quanto attiene alla valutazione del reddito, in relazione alla consistenza patrimoniale di ha. 252,75,25, della quale era titolare Emanuele D'Ecclesiis, ed alla consistenza patrimoniale di ha. 226,95,50, della quale era titolare Michele D'Ecclesils, avrebbe tenuto conto non già del reddito dominicale complessivo di lire 72.819,62, per il primo, e di un reddito complessivo di lire 64.444,61, per il secondo, bensì rispettivamente del reddito di lire 77.857,49 e del reddito di lire 72.746,81.

Il Tribunale ha osservato che ciò risulta dai documenti esibiti ed in particolare dal piano particolareggiato di esproprio, dai certificati catastali rilasciati il 15 maggio 1960, dalla copia del modulo 11 relativo all'accertamento catastale notificato il 26 febbraio 1951, dalla copia della decisione della Commissione censuaria ed altresì dalle ammissioni dell'Avvocatura dello Stato nella comparsa conclusionale del 5 gennaio 1960.

L'ordinanza, dopo le prescritte notificazioni e comunicazioni, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 23 giugno 1962.

In questa sede, in rappresentanza dei signori D'Ecclesiis, si sono costituiti gli avvocati Saverio De Bellis e Carlo Russo-Frattasi, e, per l'Ente di riforma, l'Avvocatura generale dello Stato.

Nelle deduzioni, depositate l'11 aprile 1962, la difesa degli espropriati, nel confermare gli elementi dei quali é cenno nella ordinanza, precisa che, dato il reddito imponibile tenuto presente nella formazione del piano di esproprio, in base alle variazioni prese in considerazione, nei riguardi di Emanuele D'Ecclesiis, l'espropriazione sarebbe stata maggiorata per un reddito di lire 5.030,95 e nei riguardi dell'erede di Michele D'Ecclesiis, per un reddito di lire 8.302,24.

Riferendosi, quindi, alla giurisprudenza di questa Corte conclude perché si dichiari la illegittimità costituzionale del decreto di espropriazione.

L'Avvocatura dello Stato, con le deduzioni depositate il 7 maggio 1962, chiede che la Corte decida secondo giustizia.  

Considerato in diritto 

Dall'ordinanza di rinvio risulta che l'Ente espropriante, per la valutazione del reddito dominicale della proprietà terriera, di cui erano titolari i signori D'Ecclesiis, per quanto attiene alla partita catastale n. 5911, ha tenuto conto delle verificazioni catastali compiute d'ufficio in data anteriore al 15 novembre 1949, ma notificate, agli effetti dell'art. 125 del regolamento 8 febbraio 1938, n. 2153, il 26 febbraio 1951. Né al riguardo vi é contestazione. Risulta altresì che, in base a tali verificazioni, fu apportata una maggiorazione al reddito dominicale, circa la quale gli interessati proposero reclamo alla Commissione censuaria comunale; reclamo che é stato accolto con decisione del 13 marzo 1952.

Fondatamente, quindi, la difesa delle parti private si riferisce alle precedenti sentenze di questa Corte n. 56 e n. 57 del 1960, nelle quali, in situazioni analoghe a quella ora prospettata, si é ritenuta l'illegittimità del decreto di espropriazione.

Anche nel caso allora esaminato, infatti, poiché le variazioni, effettuate prima del 15 novembre 1949, erano state notificate successivamente a tale data e gli interessati avevano proposto reclamo, pure accolto dalle competenti Commissioni, la Corte osservò che i nuovi accertamenti catastali, non potevano ritenersi operanti ai fini dell'esproprio, in quanto, alla data anzidetta, non erano da considerare definitivamente acquisiti ai registri del catasto, secondo il sistema delle leggi che regolano la materia "T.U. 8 ottobre 1931, n. 1572; D.L. 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939, n. 976, e regolamento 8 dicembre 1938, n. 2153). Al quale sistema, come si é altresì rilevato nelle ricordate sentenze, si ricollega quello della legge 21 ottobre 1950, n. 841 (così detta legge stralcio), sia per quanto riguarda l'estensione e il classamento dei terreni soggetti a scorporo, sia per ciò che attiene alle garanzie stabilite a tutela dei diritti degli interessati.

Ora nella specie, secondo l'ordinanza di rinvio, con le variazioni catastali delle quali fa menzione, é stato accertato, come si é accennato, un reddito imponibile superiore a quello risultante alla data del 15 novembre 1949, al quale avrebbe dovuto riferirsi il piano di espropriazione.

Da ciò deriva che il decreto di scorporo non può ritenersi legittimo, in quanto l'aver compreso nel computo le variazioni anzidette, si riflette in concreto, come si assume, in un aumento non dovuto della percentuale di scorporo, in base alla tabella annessa alla legge n. 841 del 1950.  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la illegittimità costituzionale del D.P.R. 18 dicembre 1951, n. 1644, in quanto, nella espropriazione nei confronti dei signori Emanuele e Michele D'Ecclesiis, ha tenuto conto delle variazioni dei dati catastali apportate d'ufficio nel 1947, ma notificate agli espropriati il 26 febbraio 1951, in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento all'art. 76 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 28 dicembre 1962.