Ordinanza n. 115 del 1962
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ORDINANZA N. 115

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente   

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, promosso con ordinanza emessa il 4 aprile 1962 dal Pretore di Avezzano nel procedimento penale a carico di Marignetti Zefferino, iscritta al n. 81 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno 1962.

Udita nella camera di consiglio del 27 novembre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì;

Ritenuto che con ordinanza del 4 aprile 1962 il Pretore di Avezzano ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sul rilievo che questo, stabilendo che "il Prefetto promuove l'azione penale contro il trasgressore allorché lo giudichi necessario ed opportuno" derogherebbe ai principi della ufficialità ed obbligatorietà di detta azione e, quindi, sarebbe in contrasto con l'art. 112 della Costituzione per il quale "il Pubblico Ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale"; ed inoltre, subordinando alla valutazione discrezionale ed insindacabile di un organo amministrativo l'intervento dell'autorità giudiziaria, o, quanto meno, la tempestività di esso, in ordine ad un fatto che lede o pone in pericolo la salute pubblica, contrasterebbe altresì con gli artt. 2 e 32 della Costituzione per i quali la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale (art. 2) e tutela la salute come fondamentale dritto dell'individuo e interesse della collettività (art. 32, primo comma);

che l'ordinanza debitamente notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 1962;

che non vi é stata costituzione di parti nel giudizio dinanzi questa Corte;

Considerato che l'ultimo comma dell'art. 153 del R. D. 8 maggio 1904, n. 368, ripete letteralmente il terzo comma dell'art. 378 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F: "il Prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorché lo giudichi necessario ed opportuno". E ciò in ottemperanza al disposto del secondo comma dell'art. 61 del R.D. 22 marzo 1900, n. 195, che approva il Testo unico della legge sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi: "alle medesime opere di bonificazione saranno pure estese le disposizioni degli artt. 374, 375, 376, 377, 378 e 379 della legge 20 marzo 1865".

L'ordinanza del Pretore di Avezzano non tiene presenti le suindicate disposizioni di legge, ma solleva la questione di legittimità costituzionale soltanto per la norma dell'art. 153, la quale é contenuta nel regolamento per l'esecuzione della legge 22 maggio 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 233, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (R.D. 8 maggio 1904, n. 368). In tal modo, questa Corte é stata investita della questione di legittimità costituzionale non di una disposizione di legge o di una norma avente forza di legge, ma di una disposizione regolamentare, che non é compresa fra gli atti che - per la norma fondamentale dell'art. 134 della Costituzione - sono sottoposti al controllo di costituzionalità di questa Corte;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

visti gli artt. 26, comma secondo, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dal Pretore di Avezzano con ordinanza del 4 aprile 1962, relativa all'art. 153, ultimo comma, del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, in riferimento agli artt. 112, 2 e 32 della Costituzione.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 dicembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 20 dicembre 1962.