ORDINANZA
N. 99
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori giudici:
Prof. Gaspare
AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario
COSATTI
Prof.
Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof.
Antonino PAPALDO
Prof. Nicola
JAEGER
Prof.
Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio
PETROCELLI
Dott. Antonio
MANCA
Prof. Aldo
SANDULLI
Prof.
Giuseppe BRANCA
Prof. Michele
FRAGALI
Prof.
Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe
CHIARELLI,
Dott. Giuseppe
VERZÌ
ha
pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi
di legittimità costituzionale dell'art. 149 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269
(legge di registro), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza
emessa il 22 giugno 1961 dalla Corte di cassazione, Sezioni unite civili, nel
procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle finanze dello Stato e
2) ordinanza
emessa il 10 novembre 1961 dal Tribunale di Palermo nel procedimento civile
vertente tra di Di Bella Francesco, l'Intendenza di
finanza di Palermo, Bondì Domenico e Lo Cascio
Vincenza Olga, iscritta al n. 36 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962;
3) ordinanza
emessa il 20 novembre 1961 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente
tra l'"Associazione pro bambini malarici", il Comune di Grottaferrata, la "Ditta Novelli appalti imposte di
consumo" e il Prefetto di Roma, iscritta al n. 86 del Registro ordinanze
1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 145 del 9 giugno
1962.
Udita nella
camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che
le tre ordinanze sono state regolarmente notificate alle parti in causa e al
Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre sono state comunicate ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
che nessuno
si é costituito innanzi a questa Corte;
che con le
predette ordinanze é stata sollevata questione di legittimità costituzionale,
in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, dell'art. 149 del R.D.
30 dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro);
Considerato
che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 149 della legge di
registro é stata già decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza
22-30 dicembre 1961, n. 79, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo stesso (v. anche
l'ordinanza
di questa Corte 22 giugno 1962, n. 77);
che in simili
casi, secondo la costante giurisprudenza, la questione nuovamente sottoposta
alla Corte é da dichiarare manifestamente infondata;
Visti gli
artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER
QUESTI MOTIVI
dichiara la
manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata
dalle ordinanze indicate in epigrafe e ordina il rinvio degli atti alle
rispettive Autorità giudiziarie.
Così deciso
in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in
cancelleria il 22 novembre 1962.