ORDINANZA N. 97
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo 1942, n. 186, convertito nella
legge 21 giugno 1942, n. 840, promosso con ordinanza emessa il 4 maggio 1961
dalla Commissione centrale delle imposte su ricorso di Bello Giuseppe contro
l'Ufficio del registro di Locri, iscritta al n. 178 del Registro ordinanze 1961
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre
1961.
Udita nella camera di consiglio del 30
ottobre 1962 la relazione del Giudice Aldo Sandulli;
Ritenuto che l'ordinanza é stata
regolarmente notificata alla parte privata, al Procuratore del registro di
Locri e al Presidente del Consiglio dei Ministri e inoltre é stata comunicata ai
Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati;
che nessuno si é costituito innanzi a
questa Corte;
che con la predetta ordinanza é stata
sollevata questione di legittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3,
24 e 113 della Costituzione, dell'art. 4, terzo comma, del R. D.L. 5 marzo
1942, n. 186, convertito nella legge 21 giugno 1942, n. 840;
Considerato che la questione é stata già
decisa da questa Corte, la quale, con la sentenza
22 giugno-7 luglio 1962, n. 75, ha
dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 4, terzo comma, del R.D.L.
5 marzo 1942, n. 186, convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno
1942, n. 840;
che in simili casi, secondo la costante
giurisprudenza, la questione nuovamente sottoposta alla Corte é da dichiarare
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale sollevata dall'ordinanza indicata in
epigrafe ed ordina il rinvio degli atti alla Commissione centrale delle
imposte.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre
1962.