Ordinanza n. 96 del 1962
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ORDINANZA N. 96

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA

 nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale contro Lucini Giulio, iscritta al n. 74 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961;

2) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal Tribunale di Brescia nel procedimento penale contro Castiglioni Lorenzo, iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961;

3) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal Tribunale di Vicenza nel procedimento penale contro Baldisserotto Leone, iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

4) ordinanza emessa il 21 novembre 1961 dal Tribunale di Brindisi nel procedimento penale contro Pinto Oronzo, iscritta al n. 223 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;

5) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla Corte suprema di cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro Tarantella Giovanni, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962;

6) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla Corte suprema di cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro Pavoncelli Celestina, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;

7) ordinanza emessa il 19 gennaio 1962 dal Tribunale di Napoli nel procedimento penale contro Sallusto Vincenzo, iscritta al n. 64 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.

1. - Nel corso del procedimento penale contro Lucini Giulio, imputato del reato di cui agli artt. 31 e 45 del T. U. delle disposizioni per l'imposta sugli olii di semi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di presentare la denunzia di un deposito di olio di semi, il difensore dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale del citato T.U. e della legge delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della Costituzione; ed il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 marzo 1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la sospensione del medesimo e la rimessione degli atti a questa Corte per la relativa decisione.

2. - Nel corso del procedimento penale contro Castiglioni Lorenzo, imputato dei reati di cui agli artt. 31, 45 e 57 del citato T. U, per avere omesso di presentare la prescritta denunzia di un deposito di olio di semi, e di tenere il registro di carico e scarico dei medesimi, il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo sopraindicato e della legge delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della Costituzione; ed il Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 marzo 1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la sospensione del medesimo e la rimessione degli atti a questa Corte per la relativa decisione.

3. - Nel corso del procedimento penale contro Baldisserotto Leone, imputato del reato di cui agli artt. 29, 30, 31, 45 e 47 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di denunziare un deposito di olio di semi e per avere fatto circolare olio di semi senza bolletta di legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 sopraindicati, in relazione agli artt. 70 e 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti di delega nella sanzione penale; ed il Tribunale di Vicenza, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la decisione del giudizio, con ordinanza del 25 maggio 1961, disponeva la sospensione del medesimo e la trasmissione degli atti a questa Corte, per la relativa decisione.

4. - Nel corso del procedimento penale contro Pinto Oronzo, imputato del reato di cui agli artt. 30 e 46 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per avere trasportato olio di semi senza bolletta di legittimazione, e per avere omesso l'annotazione sul registro di carico e scarico; nonché del reato di cui all'art. 71 del D.L. 1 luglio 1926, n. 1361, per avere detenuto nel proprio magazzino di vendita all'ingrosso, olio di oliva lampante non commestibile unitamente ad olio di semi, il difensore dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 1217 del 1954, in relazione agli artt. 72 e 76 della Costituzione per eccesso dai limiti di delega nella sanzione penale; ed il Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 21 novembre 1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del giudizio, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, per la relativa decisione.

5. - Con sentenza del 10 luglio 1958, il Tribunale di Lucera affermava la responsabilità di Tarantella Giovanni, per il reato di cui agli artt. 31 e 41 del D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di denunziare un deposito di olio di semi e di tenere il registro di carico e scarico, e la Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 febbraio 1959, confermava la impugnata sentenza. Ma la Corte di cassazione, con ordinanza del 14 luglio 1961, rilevava che la omessa tenuta del registro di carico e scarico era punibile a sensi dell'art. 57 dello stesso decreto, per la quale norma non era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in riferimento all'art. 76 della Costituzione; ed ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per la relativa decisione.

6. - Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 7 dicembre 1959, affermava la responsabilità penale di Pavonelli Celestina per il reato di cui agli artt. 31 e 57 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217; per il reato di cui agli artt. 30, 7 e 47 dello stesso decreto; e per il reato di cui agli artt. 30 e 61 dello stesso decreto e 2 del D.L. 2 dicembre 1956, n. 1380, e la Corte di appello di Trento, con sentenza del 29 settembre 1960, confermava la impugnata sentenza. Nel ricorso per cassazione il difensore dell'imputata sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 del D.P.R. n. 1217 del 1954, in relazione all'art. 76 della Costituzione per eccesso dai limiti di delega nella sanzione penale; e la Corte di cassazione, con ordinanza 14 luglio 1961, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte per la relativa decisione.

7. - Nel corso del procedimento penale contro Sallusto Vincenzo, imputato del reato di cui all'art. 30 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per avere posto in circolazione olio di semi senza la prescritta bolletta di legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto e della legge delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione agli artt. 72, 76 e 134 della Costituzione; ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19 gennaio 1962, riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte, per la relativa decisione.

Tutte le sopraelencate ordinanze sono state regolarmente comunicate, notificate e pubblicate.

Non vi é stata costituzione di parti dinanzi a questa Corte.

Considerato che, con sentenza 4 aprile 1962, n. 32, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1962, questa Corte ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, e del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essa ottenuti, approvato con D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma, della Costituzione;

che avendo il D.P.R. n. 1217 del 1954 cessato di avere efficacia - a norma dell'art. 136 della Costituzione - dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione di questa Corte, va dichiarata la manifesta infondatezza delle questioni proposte con le sopraelencate ordinanze;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe ed ordina la restituzione degli atti ai relativi uffici giudiziari.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.