ORDINANZA N. 96
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità
costituzionale della legge 29 ottobre 1954, n. 1073, e del D.P.R. 22 dicembre
1954, n. 1217, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal
Tribunale di Brescia nel procedimento penale contro Lucini Giulio, iscritta al
n. 74 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961;
2) ordinanza emessa il 20 marzo 1961 dal
Tribunale di Brescia nel procedimento penale contro Castiglioni Lorenzo,
iscritta al n. 75 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 148 del 17 giugno 1961;
3) ordinanza emessa il 25 maggio 1961 dal
Tribunale di Vicenza nel procedimento penale contro Baldisserotto Leone,
iscritta al n. 91 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
4) ordinanza emessa il 21 novembre 1961 dal
Tribunale di Brindisi nel procedimento penale contro Pinto Oronzo, iscritta al
n. 223 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962;
5) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla
Corte suprema di cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro
Tarantella Giovanni, iscritta al n. 19 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 del 24 febbraio 1962;
6) ordinanza emessa il 14 luglio 1961 dalla
Corte suprema di cassazione, Sezione III penale, nel procedimento penale contro
Pavoncelli Celestina, iscritta al n. 54 del Registro ordinanze 1962 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962;
7) ordinanza emessa il 19 gennaio 1962 dal
Tribunale di Napoli nel procedimento penale contro Sallusto Vincenzo, iscritta
al n. 64 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.
Udita nella camera di consiglio del 30
ottobre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Verzì.
1. - Nel corso del procedimento penale
contro Lucini Giulio, imputato del reato di cui agli artt. 31 e 45 del T. U.
delle disposizioni per l'imposta sugli olii di semi, approvato con D.P.R. 22
dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di presentare la denunzia di un
deposito di olio di semi, il difensore dell'imputato sollevava la questione di
legittimità costituzionale del citato T.U. e della legge delegante 29 ottobre
1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della Costituzione; ed il Tribunale di
Brescia, con ordinanza del 20 marzo 1961, riconosciuta la questione non
manifestamente infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava
la sospensione del medesimo e la rimessione degli atti a questa Corte per la
relativa decisione.
2. - Nel corso del procedimento penale
contro Castiglioni Lorenzo, imputato dei reati di cui agli artt. 31, 45 e 57
del citato T. U, per avere omesso di presentare la prescritta denunzia di un
deposito di olio di semi, e di tenere il registro di carico e scarico dei
medesimi, il difensore dell'imputato sollevava questione di legittimità
costituzionale del decreto legislativo sopraindicato e della legge delegante 29
ottobre 1954, n. 1073, in relazione all'art. 72 della Costituzione; ed il
Tribunale di Brescia, con ordinanza del 20 marzo 1961, riconosciuta la
questione non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del
giudizio, ordinava la sospensione del medesimo e la rimessione degli atti a
questa Corte per la relativa decisione.
3. - Nel corso del procedimento penale
contro Baldisserotto Leone, imputato del reato di cui agli artt. 29, 30, 31, 45
e 47 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso di denunziare un
deposito di olio di semi e per avere fatto circolare olio di semi senza
bolletta di legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la questione
di legittimità costituzionale degli artt. 45 e 47 sopraindicati, in relazione
agli artt. 70 e 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti di delega nella
sanzione penale; ed il Tribunale di Vicenza, riconosciuta la questione non
manifestamente infondata e rilevante per la decisione del giudizio, con
ordinanza del 25 maggio 1961, disponeva la sospensione del medesimo e la
trasmissione degli atti a questa Corte, per la relativa decisione.
4. - Nel corso del procedimento penale
contro Pinto Oronzo, imputato del reato di cui agli artt. 30 e 46 del D.P.R. 22
dicembre 1954, n. 1217, per avere trasportato olio di semi senza bolletta di
legittimazione, e per avere omesso l'annotazione sul registro di carico e
scarico; nonché del reato di cui all'art. 71 del D.L. 1 luglio 1926, n. 1361,
per avere detenuto nel proprio magazzino di vendita all'ingrosso, olio di oliva
lampante non commestibile unitamente ad olio di semi, il difensore
dell'imputato sollevava la questione di legittimità costituzionale degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 1217 del 1954, in relazione agli artt. 72 e 76 della
Costituzione per eccesso dai limiti di delega nella sanzione penale; ed il
Tribunale di Brindisi, con ordinanza del 21 novembre 1961, riconosciuta la
questione non manifestamente infondata e rilevante per la definizione del
giudizio, disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte, per la relativa
decisione.
5. - Con sentenza del 10 luglio 1958, il Tribunale
di Lucera affermava la responsabilità di Tarantella Giovanni, per il reato di
cui agli artt. 31 e 41 del D. P. R. 22 dicembre 1954, n. 1217, per avere omesso
di denunziare un deposito di olio di semi e di tenere il registro di carico e
scarico, e la Corte di appello di Bari, con sentenza del 13 febbraio 1959,
confermava la impugnata sentenza. Ma la Corte di cassazione, con ordinanza del
14 luglio 1961, rilevava che la omessa tenuta del registro di carico e scarico
era punibile a sensi dell'art. 57 dello stesso decreto, per la quale norma non
era manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in
riferimento all'art. 76 della Costituzione; ed ordinava la trasmissione degli
atti a questa Corte per la relativa decisione.
6. - Il Tribunale di Bolzano, con sentenza
del 7 dicembre 1959, affermava la responsabilità penale di Pavonelli Celestina
per il reato di cui agli artt. 31 e 57 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217;
per il reato di cui agli artt. 30, 7 e 47 dello stesso decreto; e per il reato
di cui agli artt. 30 e 61 dello stesso decreto e 2 del D.L. 2 dicembre 1956, n.
1380, e la Corte di appello di Trento, con sentenza del 29 settembre 1960,
confermava la impugnata sentenza. Nel ricorso per cassazione il difensore
dell'imputata sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47
del D.P.R. n. 1217 del 1954, in relazione all'art. 76 della Costituzione per
eccesso dai limiti di delega nella sanzione penale; e la Corte di cassazione,
con ordinanza 14 luglio 1961, riconosciuta la questione non manifestamente
infondata e rilevante per la definizione del giudizio, ordinava la trasmissione
degli atti a questa Corte per la relativa decisione.
7. - Nel corso del procedimento penale
contro Sallusto Vincenzo, imputato del reato di cui all'art. 30 del D.P.R. 22
dicembre 1954, n. 1217, per avere posto in circolazione olio di semi senza la
prescritta bolletta di legittimazione, il difensore dell'imputato sollevava la
questione di legittimità costituzionale dello stesso decreto e della legge
delegante 29 ottobre 1954, n. 1073, in relazione agli artt. 72, 76 e 134 della
Costituzione; ed il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 19 gennaio 1962,
riconosciuta la questione non manifestamente infondata e rilevante per la
definizione del giudizio, ordinava la trasmissione degli atti a questa Corte,
per la relativa decisione.
Tutte le sopraelencate ordinanze sono state
regolarmente comunicate, notificate e pubblicate.
Non vi é stata costituzione di parti
dinanzi a questa Corte.
Considerato che, con sentenza 4
aprile 1962, n. 32, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 14 aprile 1962, questa Corte ha già
dichiarato la illegittimità costituzionale della legge delegante 29 ottobre
1954, n. 1073, e del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale
della lavorazione dei semi oleosi e degli olii da essa ottenuti, approvato con
D.P.R. del 22 dicembre 1954, n. 1217, in riferimento all'art. 72, ultimo comma,
della Costituzione;
che avendo il D.P.R. n. 1217 del 1954
cessato di avere efficacia - a norma dell'art. 136 della Costituzione - dal
giorno successivo alla pubblicazione della decisione di questa Corte, va dichiarata
la manifesta infondatezza delle questioni proposte con le sopraelencate
ordinanze;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, secondo comma, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale sollevate con le ordinanze indicate in
epigrafe ed ordina la restituzione degli atti ai relativi uffici giudiziari.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15
novembre 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre
1962.