ORDINANZA N. 95
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
Dott. Giuseppe VERZÌ
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge 7 luglio 1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio
1961 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Società
Immobiliare Agricola Romana, l'Associazione Nazionale Bieticoltori e la Società
italiana per l'industria degli zuccheri, iscritta al n. 97 del Registro
ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194
del 5 agosto 1961.
Udita nella camera di consiglio del 30
ottobre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
Ritenuto che nel corso del giudizio civile
pendente avanti al Pretore di Bologna tra la Società Immobiliare Agricola
Romana, attrice, e l'Associazione Nazionale Bieticoltori e la Società italiana
per l'industria degli zuccheri, convenute, avente ad oggetto la validità del
contratto di compravendita di bietole intercorso tra l'attrice e la Società
italiana per l'industria degli zuccheri in relazione alla osservanza, fra le
parti, della vigente disciplina legislativa del settore, la Società convenuta
eccepì l'illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490,
rilevando che la stessa, con l'autorizzare il Ministro dell'agricoltura e
foreste ed il Ministro dell'industria e commercio ad imporre agli operatori
privati acquisti e cessioni obbligatori a prezzi fissi, ed a condizioni
contrattuali prestabilite dall'autorità amministrativa, si poneva sotto vari
aspetti in contrasto con la Costituzione. E precisamente, con l'art. 76, in
quanto emanata in violazione dei limiti stabiliti per la delegazione al Governo
di poteri legislativi; con l'art. 41, in quanto violerebbe la libertà di
iniziativa economica; con l'art. 3, in quanto violerebbe il principio di parità
fra tutti i cittadini; ed, infine, con l'art. 18, in quanto, imponendo agli
operatori privati l'osservanza di contratti predisposti da associazioni che non
hanno la loro rappresentanza, infrangerebbe il principio della libertà di
associazione.
Il Pretore, con ordinanza 19 maggio 1961,
ritenuto che la proposta questione non appariva manifestamente infondata sia
per quanto riguarda l'affermata violazione dell'art 76 della Costituzione in
relazione alla legge 7 luglio 1959, n. 490, sia sotto l'aspetto della
violazione dei principi di libertà di associazione e di iniziativa economica in
relazione ai decreti ministeriali del 26 gennaio 1960, che disciplinano il
piano di coltivazione delle bietole e le clausole concernenti le condizioni di
cessione delle barba bietole da zucchero di raccolta 1956 all'industria
zuccheriera, disponeva l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la
decisione di competenza.
L'ordinanza, notificata il 17 giugno 1961,
e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 5 agosto 1961.
Si sono costituiti avanti alla Corte
costituzionale la Società Immobiliare Agricola Romana, rappresentata e difesa
dagli avvocati Enrico Redenti, Angiola Sbaiz e Giannetto Cavasola, nonché la
Società italiana per l'industria degli zuccheri, rappresentata e difesa
dall'avvocato Antonio Sorrentino.
La difesa della Società Romana, precisato
che l'ambito della denuncia di illegittimità costituzionale investe tanto la
legge n. 490 del 1959 quanto i decreti ministeriali citati nell'ordinanza,
insiste nelle censure mosse alla legge nell'ordinanza stessa e, per quanto
riguarda i decreti ministeriali, osserva che, anche nell'ipotesi in cui potesse
ammettersi la legittimità della legge impugnata, essi dovrebbero considerarsi
in via autonoma illegittimi, avendo operato una vera e propria soppressione del
regime della libertà contrattuale in violazione degli artt. 76, 41, 3 e 18
della Costituzione.
La difesa della Società zuccheriera si
richiama alle argomentazioni svolte avanti alla Corte costituzionale per
sostenere la illegittimità della legge n. 490 del 1959 in occasione del
precedente giudizio concernente le questioni sollevate con le ordinanze
iscritte ai nn. 63 e 73 del Registro ordinanze 1960, e conclude in conformità;
Considerato che con la sentenza 9
giugno 1961, n. 35, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1 luglio 1961, la Corte costituzionale ha
già dichiarato la illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n.
490, la quale, pertanto, ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo
alla data di pubblicazione, a norma dell'art. 136 della Costituzione.
Rimane così escluso che si proceda a nuovo
giudizio e la questione proposta in relazione alla detta legge va, pertanto,
dichiarata manifestamente infondata.
É, peraltro, da rilevare che, come appare
dal dispositivo dell'ordinanza di rinvio, la questione é stata proposta anche
in relazione ai decreti ministeriali 26 gennaio 1960. Ora é noto che sono
esclusi dalla competenza della Corte, in sede incidentale, le questioni di
legittimità degli atti amministrativi, e che, in applicazione di tale
principio, la Corte, nei casi in cui non era controversa la natura
amministrativa degli atti impugnati, ha dichiarato manifestamente infondate le
relative questioni di legittimità costituzionale (v. ordinanze
n. 22 del 1958, n. 15 del 1959 e n. 49 del
1962).
Poiché anche nella specie é evidente che i
decreti impugnati, emessi in attuazione della legge n. 490 del 1959, hanno
natura formale e sostanziale di procedimenti amministrativi, la questione
proposta in relazione ad essi va dichiarata manifestamente infondata, in
conformità della ricordata giurisprudenza della Corte;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
visti gli artt. 26, secondo comma, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore
di Bologna, come sopra indicata in epigrafe;
ordina il rinvio degli atti al detto
Pretore.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre
1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ
Depositata in cancelleria il 22 novembre
1962.