Ordinanza n. 95 del 1962
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ORDINANZA N. 95

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente

Dott. Mario COSATTI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

Dott. Giuseppe VERZÌ

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, promosso con ordinanza emessa il 19 maggio 1961 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra la Società Immobiliare Agricola Romana, l'Associazione Nazionale Bieticoltori e la Società italiana per l'industria degli zuccheri, iscritta al n. 97 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.

Udita nella camera di consiglio del 30 ottobre 1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile pendente avanti al Pretore di Bologna tra la Società Immobiliare Agricola Romana, attrice, e l'Associazione Nazionale Bieticoltori e la Società italiana per l'industria degli zuccheri, convenute, avente ad oggetto la validità del contratto di compravendita di bietole intercorso tra l'attrice e la Società italiana per l'industria degli zuccheri in relazione alla osservanza, fra le parti, della vigente disciplina legislativa del settore, la Società convenuta eccepì l'illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, rilevando che la stessa, con l'autorizzare il Ministro dell'agricoltura e foreste ed il Ministro dell'industria e commercio ad imporre agli operatori privati acquisti e cessioni obbligatori a prezzi fissi, ed a condizioni contrattuali prestabilite dall'autorità amministrativa, si poneva sotto vari aspetti in contrasto con la Costituzione. E precisamente, con l'art. 76, in quanto emanata in violazione dei limiti stabiliti per la delegazione al Governo di poteri legislativi; con l'art. 41, in quanto violerebbe la libertà di iniziativa economica; con l'art. 3, in quanto violerebbe il principio di parità fra tutti i cittadini; ed, infine, con l'art. 18, in quanto, imponendo agli operatori privati l'osservanza di contratti predisposti da associazioni che non hanno la loro rappresentanza, infrangerebbe il principio della libertà di associazione.

Il Pretore, con ordinanza 19 maggio 1961, ritenuto che la proposta questione non appariva manifestamente infondata sia per quanto riguarda l'affermata violazione dell'art 76 della Costituzione in relazione alla legge 7 luglio 1959, n. 490, sia sotto l'aspetto della violazione dei principi di libertà di associazione e di iniziativa economica in relazione ai decreti ministeriali del 26 gennaio 1960, che disciplinano il piano di coltivazione delle bietole e le clausole concernenti le condizioni di cessione delle barba bietole da zucchero di raccolta 1956 all'industria zuccheriera, disponeva l'invio degli atti alla Corte costituzionale per la decisione di competenza.

L'ordinanza, notificata il 17 giugno 1961, e comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 5 agosto 1961.

Si sono costituiti avanti alla Corte costituzionale la Società Immobiliare Agricola Romana, rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Redenti, Angiola Sbaiz e Giannetto Cavasola, nonché la Società italiana per l'industria degli zuccheri, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Sorrentino.

La difesa della Società Romana, precisato che l'ambito della denuncia di illegittimità costituzionale investe tanto la legge n. 490 del 1959 quanto i decreti ministeriali citati nell'ordinanza, insiste nelle censure mosse alla legge nell'ordinanza stessa e, per quanto riguarda i decreti ministeriali, osserva che, anche nell'ipotesi in cui potesse ammettersi la legittimità della legge impugnata, essi dovrebbero considerarsi in via autonoma illegittimi, avendo operato una vera e propria soppressione del regime della libertà contrattuale in violazione degli artt. 76, 41, 3 e 18 della Costituzione.

La difesa della Società zuccheriera si richiama alle argomentazioni svolte avanti alla Corte costituzionale per sostenere la illegittimità della legge n. 490 del 1959 in occasione del precedente giudizio concernente le questioni sollevate con le ordinanze iscritte ai nn. 63 e 73 del Registro ordinanze 1960, e conclude in conformità;

Considerato che con la sentenza 9 giugno 1961, n. 35, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 161 del 1 luglio 1961, la Corte costituzionale ha già dichiarato la illegittimità costituzionale della legge 7 luglio 1959, n. 490, la quale, pertanto, ha cessato di avere efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione, a norma dell'art. 136 della Costituzione.

Rimane così escluso che si proceda a nuovo giudizio e la questione proposta in relazione alla detta legge va, pertanto, dichiarata manifestamente infondata.

É, peraltro, da rilevare che, come appare dal dispositivo dell'ordinanza di rinvio, la questione é stata proposta anche in relazione ai decreti ministeriali 26 gennaio 1960. Ora é noto che sono esclusi dalla competenza della Corte, in sede incidentale, le questioni di legittimità degli atti amministrativi, e che, in applicazione di tale principio, la Corte, nei casi in cui non era controversa la natura amministrativa degli atti impugnati, ha dichiarato manifestamente infondate le relative questioni di legittimità costituzionale (v. ordinanze n. 22 del 1958, n. 15 del 1959 e n. 49 del 1962).

Poiché anche nella specie é evidente che i decreti impugnati, emessi in attuazione della legge n. 490 del 1959, hanno natura formale e sostanziale di procedimenti amministrativi, la questione proposta in relazione ad essi va dichiarata manifestamente infondata, in conformità della ricordata giurisprudenza della Corte;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con l'ordinanza del Pretore di Bologna, come sopra indicata in epigrafe;

ordina il rinvio degli atti al detto Pretore.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 novembre 1962.

Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI - Giuseppe VERZÌ

 

Depositata in cancelleria il 22 novembre 1962.