ORDINANZA N.
80
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 656 del Codice penale, promosso, con ordinanza emessa fuori udienza
l'8 novembre 1961, dal Pretore di Arezzo, nel procedimento penale a carico di
Grazi Renato, iscritta al n. 212 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18 del 20 gennaio 1962. Ritenuto che
Grazi Renato fu rinviato a giudizio, in seguito ad opposizione a decreto penale
di condanna, per rispondere del reato previsto e punito dall'art. 656 del
Codice penale, avendo fatto affiggere in Lucignano (Arezzo), nel giugno 1960,
un manifesto contenente notizie considerate tendenziose ed atte a turbare
l'ordine pubblico;
che il Pretore, con la citata ordinanza
dell'8 novembre 1961, sollevò, d'ufficio, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 656 del Codice penale, osservando a tal riguardo, che
esso, in quanto vieta, a tutela dell'ordine pubblico, "manifestazioni di
pensiero false o esagerate, perché obiettivamente non conformi a realtà"
oppure "tendenziose, e cioè conformi a realtà, ma pubblicate o diffuse a
scopo disfattista ed in guisa da destare pubblico allarme", si risolve in
un limite posto dal legislatore ordinario all'esplicazione del diritto di
manifestare liberamente il proprio pensiero, diritto che é invece garantito
all'individuo, senza limitazione di ordine funzionale ed in via assoluta,
dall'articolo 21 della Costituzione;
che, dopo la sospensione del giudizio
principale, l'ordinanza venne regolarmente notificata all'imputato, al Pubblico
Ministero ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, e, inoltre, comunicata
ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 20 gennaio 1962, n. 18;
che la parte privata non si é costituita,
mentre é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con atto depositato il 2 dicembre
1961, nel quale chiede che sia dichiarata non fondata la sollevata questione di
legittimità costituzionale; Considerato che, con sentenza dell'8-16
marzo 1962, n. 19, questa
Corte ha già esaminato la questione e l'ha dichiarata non fondata;
che non si ravvisa, né é stata dedotta,
ragione alcuna la quale non abbia formato già oggetto di esame nella predetta
decisione o che possa, comunque, indurre a discostarsene;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, primo comma, delle Norme integrative per
i giudizi innanzi la Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza sopra
indicata, ed ordina il rinvio degli atti al Pretore di Arezzo.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22
giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 7 luglio 1962.