ORDINANZA N.
74
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del D.P.R. 27 dicembre 1952, n. 3975, promosso con ordinanza emessa il 20
aprile 1961 dal Tribunale di Grosseto nel procedimento civile vertente tra
Fregoli Eleonora e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
iscritta al n. 121 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 232 del 16 settembre 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno
1962 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi l'avv. Enrico Ciantelli, per Fregoli
Eleonora, e l'avv. Guido Astuti, per l'Ente Maremma. Ritenuto che il Tribunale
di Grosseto, con ordinanza del 20 aprile 1961, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale del decreto di espropriazione del 27 dicembre 1952
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1953, n. 17), emesso nei
confronti di Bernardino Petrocchi, deceduto il 21 maggio 1951 e, in concreto,
nei confronti dell'erede legittimo dottor Giulio Petrocchi, in quanto, secondo
l'assunto dell'attrice signora Eleonora Fregoli, usufruttuaria pro-quota quale
coniuge superstite, nel piano di espropriazione, intestato al defunto,
sarebbero state comprese zone di terreno a lui non appartenenti al 15 novembre
1949; che il Tribunale, ritenuta la legittimazione ad agire della predetta
signora Fregoli, ha osservato che "dalla documentazione di causa sembra
aversi la prova - conformemente alla tesi sostenuta dalla signora Fregoli - che
la quota di scorporo era stata determinata in misura superiore al dovuto, per
essere stati erroneamente calcolati, come facenti parte della proprietà del
sig. Bernardino Petrocchi, anche i terreni rappresentati dai mappali
29-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 del foglio 69 e dai mappali 42 e 123 del
foglio 70 del catasto di Massa Marittima, che, invece, appartenevano ad
altri";
che l'ordinanza é stata ritualmente
notificata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 1961, n. 232;
che, in questa sede, per la signora
Fregoli, si sono costituiti gli avvocati Enrico Ciantelli e Paolo Arangio Ruiz,
depositando le deduzioni il 28 settembre 1961 e una memoria il 24 maggio 1962,
concludendo perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale del predetto
decreto di scorporo;
che, in rappresentanza dell'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale si sono costituiti gli avvocati
prof. Guido Astuti e Giovanni Galloni, depositando le deduzioni il 6 ottobre
1961, e concludendo perché sia dichiarata la costituzionalità del decreto di
espropriazione: Considerato che, per quanto attiene ai presupposti di fatto,
contestati dall'Ente Maremma, sui quali si fonda la difesa della signora
Fregoli per sostenere la illegittimità del decreto di scorporo, il giudizio del
Tribunale, espresso in forma dubitativa e privo di congrua motivazione, non
offre elementi sufficienti per decidere, in questa sede, la questione nei
termini nei quali é stata proposta;
che, pertanto, é necessario che il
Tribunale, tenuto conto dei documenti gia esibiti dalle parti, dei documenti
che potranno essere ulteriormente acquisiti agli atti, compresi quelli relativi
al reclamo proposto dagli interessati per ottenere la rettificazione del piano
di esproprio, accerti se i mappali del vecchio catasto, indicati dalla parte
privata, corrispondono, in tutto o in parte, a quelli del nuovo catasto, dei
quali, secondo si assume, si sarebbe tenuto conto nella formazione del piano;
ed accerti, altresì, se le zone di terreno relative alle mappe sopra indicate,
non appartenevano al compendio patrimoniale di Bernardino Petrocchi alla data
del 15 novembre 1949;
che, pertanto, occorre restituire gli atti
allo stesso Tribunale di Grosseto;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti al
Tribunale di Grosseto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno
1962.