ORDINANZA N.
73
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dei DD.PP.RR. 6 settembre 1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720, promosso
con ordinanza 4 maggio 1961 dal Tribunale di Bari nel Procedimento civile
vertente tra Lacava Rosalba e l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la
trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma
fondiaria -, iscritta al n. 95 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 6 giugno
1962 la relazione del Giudice Mario Cosatti;
uditi l'avvocato Gabriele Pansa, per la
Lacava, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per l'Ente
di riforma fondiaria.
Il Tribunale di Bari con l'ordinanza di
rimessione ha proposto alla Corte la questione di legittimità costituzionale
dei DD.PP.RR. 6 settembre 1952, n. 1365, e 27 dicembre 1952, n. 3720,
osservando che l'Ente per la riforma fondiaria in Puglia e Lucania nel
determinare la consistenza terriera della Lacava ha preso in considerazione le
variazioni di coltura n. 188 del 1 dicembre 1949 e n. 1211 del 15 marzo 1950,
di epoca cioè successiva al 15 novembre 1949, data questa fissata come termine
invalicabile dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, agli effetti
della determinazione della consistenza dei terreni soggetti ad esproprio. La
Corte ritiene che per la soluzione della questione di legittimità, come sopra
enunciata, siano necessari ulteriori accertamenti da parte del Tribunale in
ordine alle indicate variazioni, diretti a precisare la natura (se a domanda o
d'ufficio), le date in cui sono state eseguite le verifiche catastali che hanno
dato luogo alle variazioni, la portata (se in aumento o in diminuzione), nonché
le date di efficacia (decorrenza) delle variazioni medesime ai sensi del R.D.L.
7 dicembre 1942, n. 1418; elementi questi che non é dato trarre con la
necessaria compiutezza dal documento tenuto presente dal Tribunale (estratto
storico catastale dell'Ufficio tecnico erariale di Matera del 28 gennaio 1961),
il quale attesta soltanto le date in cui sono state riportate in catasto le
variazioni in parola.
Ai fini degli accertamenti di cui sopra é
necessario acquisire ai documenti di causa le note di variazione n. 188 del 1
dicembre 1949 e n. 1211 del 15 marzo 1950 con indicazione delle date in cui le
stesse risultano notificate alla Lacava e, qualora si tratti di variazioni
disposte a domanda dell'interessata, con precisazione delle date sotto le quali
le domande furono presentate e se la presentazione avvenne in termini; se,
infine, furono prodotti reclami e il loro esito:
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti
al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno
1962.