ORDINANZA N.
72
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 10, terzo comma, del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con
ordinanza emessa il 14 dicembre 1960 dal Tribunale di Roma nel procedimento
civile vertente tra Cardelli Filippo e l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, iscritta al n. 29 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 83 del 1 aprile 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri:
udita nell'udienza pubblica del 6 giugno
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avvocato Vittorio Santoro, per il
Cardelli, l'avvocato Guido Nardone, per l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, e il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri. Ritenuto che nel giudizio vertente
dinanzi al Tribunale di Roma fra Cardelli Filippo, già ammesso al godimento di
pensione ordinaria per il servizio prestato presso le Ferrovie dello Stato, e
l'I.N.P.S., al quale il Cardelli aveva chiesto la pensione di invalidità e
vecchiaia in base ai contributi riferentisi al periodo precedente di
avventiziato presso l'Amministrazione ferroviaria, é stata sollevata questione
di legittimità costituzionale del terzo comma dell'art. 10 del D.P.R. 26 aprile
1957, n. 818, che non consente il computo dei contributi così detti figurativi
per il tempo del servizio militare, quando essi siano stati computati o siano
computabili per altri trattamenti pensionistici:
che si assumeva in giudizio, dalla difesa
del Cardelli, la illegittimità costituzionale di tale disposizione in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, per eccesso dai limiti segnati
all'esercizio della delega, di cui all'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n.
218;
che il Tribunale, ritenendo di dover
escludere che la norma impugnata, col porre il divieto del computo del servizio
militare agli effetti di due diversi trattamenti pensionistici, costituisse
norma di attuazione della legge delegante, oppure di coordinamento con questa
della legislazione vigente, ammise che la questione sollevata fosse rilevante e
non manifestamente infondata, epperò, con ordinanza 14 dicembre 1960, ne
rinviava la risoluzione alla Corte costituzionale;
che, nel procedimento seguitone dinanzi a
questa Corte, l'Avvocatura generale dello Stato, costituitasi in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei Ministri, oltre a notare che il Tribunale
aveva omesso di rilevare l'applicabilità o meno della disposizione impugnata al
caso sottoposto al suo esame, dato che la domanda per la pensione dell'I.N.P.S.
era stata presentata dal Cardelli fin dal 1956, ha pregiudizialmente opposto il
difetto della rilevanza della questione sollevata in quanto la disposizione del
decreto delegato sarebbe stata assorbita e fatta propria da un disposto di
legge, e cioè dall'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55;
che la difesa dell'I.N.P.S. ha, dal canto
suo, insistito su tale rilievo, sostenendo anzi che la norma impugnata sarebbe
stata tacitamente abrogata con la citata legge n. 55 del 1958, e all'udienza di
discussione ha chiesto che la Corte dichiari la cessazione della materia del
contendere in ordine alla sollevata questione; Considerato che questa Corte non
può entrare nell'esame dei riflessi che l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958,
n. 55, può avere sulla risoluzione della controversia vertente fra le parti; e
la stessa questione, presentata quale pregiudiziale a questa Corte,
dell'affermato assorbimento da parte della nuova legge della norma impugnata di
illegittimità o della sua assunta tacita abrogazione, implica un accertamento
ed una dichiarazione che esulano dal controllo di legittimità costituzionale a
questa Corte demandato, trattandosi di questioni che vanno svolte e decise su
piano diverso e con diverso effetto (sentenza 5
giugno 1956, n. 1);
che, peraltro, la Corte costituzionale ha
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale allora può dirsi
rilevante per la decisione di merito quando il giudizio può effettivamente
essere definito in base alla norma impugnata, e che perciò vanno restituiti gli
atti al giudice a quo se egli non abbia preliminarmente accertato che la norma
impugnata é applicabile al rapporto controverso (ordinanza
6 luglio 1959, n. 40); che nel
caso in esame, appunto sotto il profilo della rilevanza, manca nell'ordinanza
del Tribunale di Roma qualsiasi esame o anche un accenno sui riflessi che può
avere, ai fini della risoluzione della controversia vertente fra le parti,
l'art. 10 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, sul disposto dell'art. 10 del
precedente decreto delegato, dei quali articoli si afferma la identità di
contenuto, giacché il Tribunale solo sul primo decreto si é soffermato, e della
disposizione contenuta nella successiva legge, avente ovviamente carattere
formale, non si é affatto occupato; che, occorrendo, pertanto, un nuovo esame
sulla rilevanza, vanno rinviati gli atti al Tribunale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti
al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno
1962.