SENTENZA
N. 68
ANNO
1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai
signori giudici:
Avv. Giuseppe
CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare
AMBROSINI
Dott. Mario
COSATTI
Prof.
Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof.
Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof.
Antonino PAPALDO
Prof. Nicola
JAEGER
Prof.
Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio
MANCA
Prof. Aldo
SANDULLI
Prof.
Giuseppe BRANCA
Prof. Michele
FRAGALI
Prof. Costantino
MORTATI
Prof.
Giuseppe CHIARELLI,
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi
riuniti promossi con i seguenti ricorsi:
1) ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 28 settembre 1960,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 6 ottobre 1960 ed
iscritto al n. 20 del Registro ricorsi 1960, per conflitto di attribuzione tra
lo Stato e
2) ricorso
del Presidente del Consiglio dei Ministri, notificato il 12 giugno 1961,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 17 giugno 1961 ed
iscritto al n. 7 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra
lo Stato e
Udita
nell'udienza pubblica del 30 maggio 1962 la relazione del Giudice Francesco
Pantaleo Gabrieli;
uditi il
sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente
del Consiglio dei Ministri, e gli avvocati Guido Aula, Giovambattista Adonnino
e Pietro Virga, per
Ritenuto
in fatto
La legge
regionale siciliana 30 giugno 1956, n.
L'Assessore
con decreto 3 febbraio 1960, n.
Con altro
decreto 16 maggio 1960, n.
Con atto 28
settembre 1960, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso
per regolamento di competenza, assumendo che il decreto 16 maggio 1960, n. 424,
esorbita dalla competenza attribuita agli organi esecutivi della Regione
dall'art. 20 dello Statuto della Regione siciliana in relazione all'art. 36
dello stesso e all'art. 23 della Costituzione, in quanto detti organi in
materia tributaria possono svolgere funzioni esecutive ed amministrative entro
i limiti non solo delle leggi costituzionali, ma anche dei principi ed
interessi cui si informa la legislazione statale relativamente ai singoli
tributi. Principi ed interessi che sarebbero stati nella specie pretermessi,
essendo il ripetuto provvedimento assessoriale in contrasto con il decreto
ministeriale 14 dicembre 1959, n. 177912, con la legge 16 dicembre 1959, n.
1070, oltre che per quanto attiene al momento impositivo e alle modalità di
pagamento del tributo, anche per quanto riflette le aliquote di imposta e
l'estensione della medesima, già effettuata con il precedente decreto 3
febbraio 1960, n. 174, alle carrube e all'uva passa.
Nelle more
del giudizio l'Assessore ha emanato il decreto 18 febbraio 1961, n. 356, del
tutto identico a quello 16 maggio 1960, n. 424, salvo l'adeguamento delle
aliquote in conformità dei principi fissati nella legge 16 dicembre 1959, n.
1070.
In
riferimento a detto decreto 18 febbraio 1961, n. 356, il Presidente del
Consiglio dei Ministri ha sollevato nuovamente conflitto di attribuzione con
atto notificato al Presidente della Giunta regionale siciliana il 12 giugno
1961 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 17 dello stesso mese.
Nel ricorso
si rileva che il decreto 18 febbraio 1961, n. 356, stabilisce anch'esso che per
atto di immissione in consumo (cioè quale momento dell'imposizione) deve
intendersi la vendita dei prodotti (ortoflorofrutticoli, della pesca, delle
uova, dei conigli e della cacciagione) effettuata dai dettaglianti e dai
produttori diretti, nonché l'acquisto di essi presso chiunque da parte di chi
li consuma direttamente per il proprio commercio o per la propria industria. E
prescrive, quale forma di pagamento, quella dell'abbonamento a norma delle
disposizioni relative del titolo primo del decreto assessoriale 30 dicembre
1953 (canoni ragguagliati al volume degli affari) anche per i venditori che
siano produttori diretti.
La legge 16
dicembre 1959, n. 1070, invece, ha escluso, in via generale, dall'imposta
l'ultimo passaggio, quello dal dettagliante al consumatore, e in relazione a
questo principio generale i decreti ministeriali n. 177912 del 14 dicembre 1959
e n. 151612 del 24 dicembre 1960 hanno disposto che l'atto di immissione in
consumo si concreta con l'acquisto dei ripetuti prodotti da parte degli
esercenti, con l'acquisto effettuato esclusivamente presso produttori
grossisti, nella ipotesi di acquirenti che consumano tali prodotti direttamente
per il proprio commercio o per la propria industria, ovvero per i produttori
diretti, con il passaggio dei ridetti prodotti dal luogo di produzione ai
negozi di vendita al pubblico. E l'imposta é dovuta nei modi e nei termini
consueti, cioè in base a fattura o ad altro documento da rilasciarsi, di volta
in volta, in doppio esemplare, all'atto della vendita e, per i produttori
diretti, in base a documento all'atto del menzionato passaggio.
Nel
provvedimento assessoriale sono compresi, infine, prodotti o non contemplati
(carrube) o espressamente esclusi (uva passa) dai ripetuti decreti
ministeriali.
Ciò posto, si
deduce che l'Assessore ha esorbitato dai limiti della funzione amministrativa,
usurpando le funzioni che
La violazione
dei principi e criteri direttivi cui si ispira in materia la legislazione dello
Stato, quali si evincono dalle leggi statali al riguardo e, più specificamente,
dalla legge 16 dicembre 1959, n. 1070, nonché dai cennati decreti del Ministro
per le finanze, che quei principi hanno attuato (decreto ministeriale 14
dicembre 1959, decreto ministeriale 24 dicembre 1960), integrerebbe, a sua
volta, inosservanza dei limiti che, secondo la giurisprudenza della Corte
costituzionale, gli artt. 36 e 17 dello Statuto della Regione siciliana, in
relazione anche all'esigenza unitaria del sistema fiscale nazionale, pongono
all'attività della Regione in materia tributaria, sia essa esplicata con leggi
o con provvedimenti amministrativi.
In entrambi i
ricorsi, relativamente al decreto con ciascuno di essi impugnato, si conclude
chiedendo che
In tali
deduzioni, sostanzialmente di identico contenuto, si fa presente che il ricorso
é inammissibile perché i rilievi in esso addotti, ove fossero fondati,
rifletterebbero questioni di legittimità, violazioni di leggi nazionali,
difformità rispetto ad alcune norme tributarie in atto vigenti nello Stato,
sviamento dalle direttive del Governo dello Stato. Tutte questioni che non
riguardano attribuzioni della competenza ad emanare un determinato atto in
dipendenza della interpretazione o applicazione di una legge costituzionale.
Nelle
deduzioni relative al ricorso n. 7 del
Nel merito,
poi, in entrambe le deduzioni si osserva:
a) che il
decreto impugnato non esorbita dai limiti fissati dalla legge regionale 30
giugno 1956, n. 40, la quale ha attribuito all'Assessore le facoltà necessarie
al fine di determinare speciali regimi di imposizione dell'imposta
sull'entrata. Tutte le disposizioni di esse attengono inequivocabilmente al
regime di imposizione dell'I.G.E.;
b) che il
decreto impugnato non viola i principi ai quali si informa la legislazione
nazionale in materia;
c) che
altrettanto é a dirsi del contrasto con il regime tributario del restante
territorio dello Stato;
d) che
parimenti inammissibile e comunque infondata é da ritenersi la censura secondo
la quale l'attività amministrativa che l'Assessore avrebbe svolto "in
spreto alle leggi vigenti" rappresenta "concreto esercizio di
attività legislativa riservata all'Assemblea".
Sia
l'Avvocatura dello Stato che
L'art. 134
della Costituzione - si argomenta - prevede i conflitti di attribuzione tra lo
"Stato e le Regioni", e l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87,
prevede la possibilità in tal caso per lo "Stato" o per la
"Regione" di ricorrere alla Corte costituzionale. La legittimazione ad
agire (proposizione del conflitto) per la tutela del diritto all'integrità
delle proprie attribuzioni che si pretendono violate, non può che spettare
all'organo nei cui confronti si assume avvenuta la violazione. É, quindi,
l'organo che deve proporre l'azione, sia pure identificandosi nella persona cui
ne é attribuita la rappresentanza. Lo stesso dicasi per quanto attiene al
soggetto passivo dell'azione.
I soggetti
attivi e passivi indicati nel ricorso non corrispondono, pertanto, a quelli cui
Riprendendo
poi il motivo d'inammissibilità esposto nelle deduzioni,
Assume
altresì
Nella specie,
il fatto costitutivo del trapasso della funzione amministrativa dagli organi
dello Stato a quelli della Regione é da ravvisare nella emanazione stessa della
legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, avvenuta in forma costituzionalmente corretta,
mediante esplicazione della potestà normativa.
Tutto ciò
premesso,
Sempre ai
fini della inammissibilità del ricorso,
a) che
chiedendosi l'annullamento dell'intero decreto, a seguito della declaratoria,
da parte della Corte, della incompetenza dell'Assessore alle finanze, si chiede
in sostanza anche l'annullamento di quelle disposizioni che sono riportate
integralmente dal precedente decreto 3 febbraio 1960, n. 174, e che non
soggiacciono ad alcuna delle critiche avanzate (art. 1, lett. c, e, f, g, h;
art. 2; art. 4);
b) che se si
ammettesse il conflitto e si dichiarasse decaduto ed invalidato tutto il
secondo decreto, si travolgerebbero inesorabilmente anche le norme di esso non
impugnate e perciò riconosciute valide, e si travolgerebbe implicitamente, nel
contempo, il primitivo decreto, malgrado esso non fu a suo tempo impugnato e
perciò ora non é più impugnabile.
Passando
all'esame del merito, la difesa della Regione rileva che nel ricorso si assume
che il decreto assessoriale 16 maggio 1960, n. 424, esorbiterebbe dai poteri
attribuiti all'Assessore stesso dalla legge regionale 30 giugno 1956, n. 40.
Questa si riferisce, per relationem, a quanto disposto dall'art. 10 del
D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348. Orbene, - osserva
Normalmente
come "passaggio" nel quale l'imposta una tantum ad aliquota
condensata si deve percepire, viene scelto quello della "immissione al
consumo"; ed ogni provvedimento determina cosa si debba intendere per
"immissione al consumo".
I criteri per
tale determinazione sono molteplici. Essi vengono vagliati caso per caso,
tenendo conto delle condizioni economiche del mercato, delle condizioni
ambientali, di particolari interessi meritevoli di essere tutelati: onde la
competenza al riguardo del potere amministrativo. Ovviamente, pertanto, sia la
legge nazionale che quella regionale non hanno disposto in materia, lasciando
alla discrezionalità dei propri organi esecutivi la relativa regolamentazione.
Onde, se é
corretto l'operato del Ministro delle finanze che, nei limiti impostigli, ha
fatto un determinato uso del suo potere discrezionale, altrettanto corretto ed
insindacabile deve ritenersi l'operato dell'Assessore alle finanze, il quale
del suo potere discrezionale ha fatto uso, sia pure diversamente dal Ministro,
nei limiti impostigli dalla legge regionale.
Lo stesso e a
dirsi per quanto attiene all'altro strumento previsto dalla legge nazionale e
regionale, cioè il cosiddetto abbonamento.
Trattasi di
sistema di accertamento, la cui scelta é stata anch'essa necessariamente
affidata al prudente apprezzamento della Autorità amministrativa, e che può
essere usato, qualora ne ricorrano gli elementi e le condizioni che lo
giustifichino.
Secondo
Nel ricorso
si assume, altresì - prosegue la difesa della Regione - che la legge nazionale
16 dicembre 1959, n. 1070, avrebbe esentato in via generale dall'I.G.E.
l'ultimo passaggio imponibile, nonché abolito il sistema del
"forfait" (rectius: abbonamento), mentre il decreto
dell'Assessore avrebbe mantenuto e addirittura ripristinato sia l'imposizione
per tale passaggio che il sistema dell'abbonamento. Ma ambedue questi sistemi
sono perfettamente legittimi nella struttura generale dell'I.G.E. in Italia.
E
l'Assessore, per giunta, per il sistema adottato, ha ricevuto espressa
autorizzazione, sia dalla legge regionale del 1956, sia dal provvedimento
statale n. 348 del 1944.
Né la legge
n. 1070 del
Nel ricorso
si lamenta, inoltre - rileva
Ma le
aliquote in vigore in Sicilia, a suo tempo, sono state calcolate tenuto conto
anche dell'imposta sull'ultimo passaggio, perché quando fu introdotto lo
speciale regime una tantum e furono determinate le aliquote condensate, tutti i
passaggi delle merci venivano colpiti. Talché nelle aliquote rimaste immutate é
compresa anche l'entrata relativa all'ultimo passaggio.
Nega, poi,
All'uopo
rileva che l'Assessore può ben divergere, nella esplicazione della sua attività
concreta, da quella del Ministro, purché disponga secondo strumenti ed istituti
previsti dalle leggi dello Stato e che riguardano interessi regionali.
E proprio la
legislazione statale ha previsto e voluto con l'art. 10 del D.L.L. 1944, n.
348, che, per determinati prodotti, il potere esecutivo stabilisse le modalità
di imposizione e di corresponsione del tributo. Né tale principio é stato
abolito dalla legge statale 16 dicembre 1959, n. 1070.
Si conclude perché
questa Corte costituzionale dichiari il ricorso improcedibile, o comunque
inammissibile, come regolamento di competenza a seguito di preteso conflitto di
attribuzioni, e, subordinatamente, lo respinga nel merito, come infondato.
L'Avvocatura
dello Stato, nelle memorie depositate l'8 ottobre
Pertanto,
ogni attività tributaria esplicata fuori dei predetti limiti integra una
esorbitanza dalla sfera di competenza attribuita alla Regione dalle norme della
Costituzione e dello Statuto speciale, onde la conseguenza della illegittimità
costituzionale della legge, se trattasi di attività legislativa, o
dell'incompetenza costituzionale se, invece, trattasi di attività
amministrativa.
Poiché la
competenza amministrativa in materia tributaria - come nelle altre materie - spetta
alla Regione negli stessi limiti in cui ha competenza legislativa, non v'é
dubbio che debbano applicarsi al conflitto di attribuzione gli stessi criteri
che sono stati applicati all'impugnativa in via principale di leggi regionali,
la quale si risolve sostanzialmente in un conflitto di attribuzione
legislativa.
L'inosservanza
dei limiti posti, direttamente o indirettamente, dalla norma costituzionale
alla competenza amministrativa regionale integra il vizio di incompetenza
costituzionale e legittima il ricorso per conflitto di attribuzione.
Si conclude,
chiedendo che
Per quanto
attiene alle memorie relative al ricorso n. 7 del
Richiamate,
poi, le argomentazioni svolte nelle precedenti memorie, passa a contestare la
fondatezza della eccezione di inammissibilità dedotta per la prima volta dalla
Regione siciliana nelle memorie depositate il 10 aprile 1961 (ricorso n. 20 del
1960) e ripetute nelle deduzioni per il ricorso n. 7 del 1961.
In proposito,
l'Avvocatura rileva che a prescindere dalla considerazione che le norme, le
quali disciplinano il procedimento costituzionale, non prevedono alcuna nullità
del tipo di quelle indicate dagli artt. 75, 163 e 164 del Cod. proc. civ., e
che, comunque, nullità del genere dovrebbero sempre considerarsi sanate per
effetto del raggiungimento dello scopo dell'atto, come peraltro, questa Corte
ha avuto già occasione di affermare a proposito di ricorsi notificati presso
l'Avvocatura dello Stato, sta di fatto che gli artt. 31, 32, 33 e 39 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, espressamente indicano, quali soggetti legittimati
ad agire e contraddire nel processo costituzionale, il Presidente del Consiglio
e il Presidente della Regione, ovviamente nella rispettiva qualità di
rappresentante del Governo dello Stato e della Regione.
Rileva ancora
l'Avvocatura che il conflitto di attribuzione sussiste non solo quando si
assuma la diretta violazione di una norma costituzionale o di una norma
ordinaria di attuazione, ma anche quando risulti violata una legge ordinaria,
che possa considerarsi legge - cornice o legge - limite. E ciò perché quando la
norma costituzionale attribuisce agli organi regionali competenza entro i
limiti e sotto l'osservanza di norme statali, la violazione diretta od
immediata di queste involge una violazione, sia pure mediata ed indiretta, di
quella ed integra una esorbitanza dai limiti di competenza.
Né si
obietti, continua l'Avvocatura, che la potestà amministrativa, non potendo, a
differenza di quella legislativa, essere concorrente, é sempre esclusiva,
perché nella specie si tratta di accertare se questa potestà, sia pure
esclusiva di ogni analogo potere degli organi statali, sia stata esercitata col
rispetto dei limiti posti dalle norme statutarie sulla competenza, legislativa
ed amministrativa, della Regione.
Precisato,
infine, che la legittimità costituzionale della legge regionale 30 giugno 1956,
n. 40, potrebbe essere accertata in via incidentale, ma che di essa non si
dubita, se si lamenta, da parte dello Stato, proprio la violazione di tale
legge, l'Avvocatura fa presente che non costituisce motivo di inammissibilità
dei ricorsi neppure la circostanza che alcune norme dei decreti assessoriali
impugnati sono identiche ad altre contenute in precedenti provvedimenti, in
relazione ai quali il Presidente del Consiglio non propose a suo tempo ricorso.
E all'uopo si fa richiamo alle decisioni di questa Corte con le quali é stata
esclusa l'applicazione al processo costituzionale dell'istituto della
acquiescenza, ed é stato precisato che gli atti, legislativi o amministrativi,
i quali costituiscono, in tutto o in parte, rinnovazione o proroga di atti
precedenti, sono autonomi e danno luogo a nuovo ed autonomo conflitto.
Per quanto
attiene al merito, l'Avvocatura si riporta ai ricorsi ed alla memoria già
depositata, rilevando soltanto che il secondo decreto ha riconosciuto
l'illegittimità del primo in ordine alle aliquote e che, secondo la comune
accezione, nella "frutta", genericamente indicata nella legge
regionale 30 giugno 1956, n. 40, non possono essere comprese né le carrube, né
l'uva passa.
Illustra,
poi, i vari sistemi tecnici relativi all'I.G.E. (imposta omnifase, plurifase,
monofase, una tantum; versamento del tributo per ogni singolo atto cui
esso inerisce o in abbonamento).
Precisa, che
nei due ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio, in sostanza si afferma
che la legge statale n. 1070 del 1959 (applicata nello Stato col decreto
ministeriale n. 177912 del Ministro per le finanze), innovando in materia di
I.G.E., ha modificato sensibilmente la delega regionale della legge n. 40 del
1956 (come anche la delega statale della legge n. 348 del 1944). Di conseguenza,
l'attività dell'Assessore, esaminata al lume della legge statale suddetta, si
rivela come esorbitante dai limiti della delega stessa, quale ora deve
intendersi, ed in contrasto con la ripetuta legge statale n. 1070 del 1959.
Ciò posto,
Determinata
così l'attività amministrativa dell'Assessore,
Infine, per
comprovare che non vi é stata invasione del campo legislativo riservato alla
Assemblea, rileva che l'Assessore ha agito per autorizzazione, anzi per
esplicito ordine dell'Assemblea stessa (legge regionale n. 40 del 1956).
Le due cause
sono state trattate congiuntamente all'udienza del 18 ottobre 1961; e con
ordinanza 10
novembre 1961, n. 57, questa Corte ne ha disposto la riunione e il rinvio,
perché potessero essere trattate unitamente alla questione pregiudiziale -
ritenuta sollevabile e sollevata d'ufficio in tale sede - relativa alla
legittimità costituzionale della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n.
40, con la quale sarebbe stato operato il trapasso delle funzioni
amministrative relativamente all'imposta generale sull'entrata, dagli organi
dello Stato agli organi della Regione.
All'udienza
del 30 maggio 1962 sono state discusse congiuntamente le due cause relative ai
conflitti di attribuzione, riunite come innanzi detto, e la causa relativa alla
questione di legittimità costituzionale sollevata d'ufficio da questa Corte con
l'ordinanza
n. 57 del 10 novembre 1961.
Considerato
in diritto
1. - I
ricorsi per conflitto di attribuzione proposti dal Presidente del Consiglio dei
Ministri con atto 28 settembre 1960 contro il decreto dell'Assessore della
Regione siciliana alle finanze 16 maggio 1960, n. 424, e con atto 12 giugno
1961 contro altro decreto dello stesso Assessore del 18 febbraio 1961, n. 356,
riuniti con l'ordinanza di questa Corte del 10 novembre 1961,
sono stati discussi congiuntamente alla questione sollevata di ufficio con la
stessa ordinanza, riguardante la legittimità costituzionale della legge
regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, invocata dalla Regione a fondamento
del potere esercitato dall'Assessore con i decreti impugnati.
Peraltro,
data la diversità dell'oggetto dei giudizi, le due cause vanno decise con
separate sentenze. La presente sentenza riguarda i due giudizi sui conflitti di
attribuzione; con altra sentenza di pari data viene decisa la questione di
legittimità costituzionale.
2. - La
difesa della Regione ha dedotto preliminarmente la improcedibilità dei ricorsi
perché proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore
nei confronti del Presidente pro-tempore della Regione siciliana e non
dallo Stato italiano, in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri pro-tempore,
nei confronti della Regione siciliana, in persona del suo Presidente pro-tempore.
Con ciò si sarebbero violate le disposizioni degli artt. 134 della Costituzione
e 39, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le quali indicano lo Stato
e
La eccezione
é infondata.
Questa Corte,
con sentenza
n. 9 del 17 gennaio 1957,
ha ritenuto, che l'art. 39 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 27 delle
Norme integrative determinano i soggetti processuali delle controversie per
regolamento di competenza fra Stato e Regione e cioè il Presidente del
Consiglio dei Ministri (o un Ministro da lui delegato) e il Presidente della
Giunta regionale. Pertanto, ad essi, e ad essi soltanto, spetta,
rispettivamente, la legittimazione attiva e passiva per stare in giudizio. il
che nella specie si é verificato.
3. - La
stessa Regione ha eccepito la inammissibilità dei ricorsi, assumendo che le
impugnative sono state prospettate come "conflitti di attribuzione",
mentre nel caso in esame non ricorrono i presupposti che possono dare luogo ad
un regolamento di competenza. Le questioni sollevate dall'Avvocatura dello
Stato non riguardano attribuzione della competenza ad emanare un determinato
atto, in dipendenza della interpretazione o applicazione di una legge
costituzionale, bensì pongono questioni di legittimità, violazione di leggi
nazionali, ecc. ecc. il giudizio sui conflitti di attribuzione può avere per
oggetto soltanto la questione della competenza costituzionale dello Stato e
della Regione, deve cioè attenere alla interpretazione e applicazione di norme
costituzionali attributive di potestà e non può estendersi al sindacato delle
modalità e del potere discrezionale di cui l'organo abbia fatto uso nell'ambito
dei limiti ad esso assegnati.
Anche tale
eccezione va disattesa.
Esiste
conflitto di attribuzione tra Stato e Regione quando questa esercita una
potestà amministrativa riservata allo Stato e viceversa. Nella specie si
lamenta che l'Assessore alle finanze abbia esercitato, in materia di imposta
generale sull'entrata, una potestà amministrativa della quale é tuttora
titolare il Ministro delle finanze. E questa Corte ha ripetutamente affermato
che oggetto dei giudizi sui conflitti di attribuzione é la legittimità di atti
amministrativi in quanto, per se stessi considerati, costituiscono
manifestazione concreta e autonoma del potere che lo Stato e le Regioni
assumono di loro spettanza in base alla Costituzione e agli Statuti speciali (sentenze
n. 58 del 1959,
n.
18 del 1957, ecc.).
É poi irrilevante, ai fini della denunzia del conflitto di attribuzione, che
non sia stato impugnato un precedente provvedimento di contenuto identico al
decreto che ha dato luogo al conflitto (sentenza
n. 77 del 16 dicembre 1958, sentenza
n. 58 del 26 novembre 1959).
4. - Passando
al merito, i decreti dell'Assessore alle finanze n. 424 del 1960 e n. 356 del
1961, che hanno dato luogo ai presenti conflitti di attribuzione, sono stati
emanati in virtù dell'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, che,
in materia di imposta generale sull'entrata, trasferisce all'organo regionale
gli stessi poteri che l'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n.
Secondo
Questa Corte
con sentenza di pari data ha dichiarato costituzionalmente illegittima la
citata legge n. 40, ritenendo che in mancanza di specifiche norme di attuazione
una legge regionale non possa trasferire dallo Stato alla Regione le funzioni
amministrative e i relativi organi riguardanti l'imposta generale sull'entrata.
Consegue l'accoglimento dei ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri
avverso i suindicati decreti dell'Assessore regionale e l'annullamento dei
decreti stessi.
PER
QUESTI MOTIVI
pronunciando
con unica sentenza sui ricorsi per conflitto di attribuzione indicati in
epigrafe e riuniti con propria ordinanza 10 novembre 1961,
n. 57:
rigetta le
eccezioni pregiudiziali della Regione siciliana;
accoglie i
ricorsi proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri il 28 settembre 1960
e il 12 giugno 1961;
dichiara che
spetta allo Stato il potere di emettere provvedimenti in materia di imposta
generale sull'entrata;
annulla in
conseguenza i decreti 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356,
emanati dall'Assessore regionale alle finanze.
Così deciso
in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7
giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in
cancelleria il 26 giugno 1962.