SENTENZA N.
67
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, promosso con ordinanza
emessa il 10 novembre 1961 dalla Corte costituzionale in due giudizi per
conflitto di attribuzione tra lo Stato e la Regione siciliana, iscritta al n.
207 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 30 dicembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana n. 68 del 23 dicembre 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 30 maggio
1962 la relazione del Giudice Francesco Pantaleo Gabrieli;
uditi il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri, e gli
avvocati Guido Aula, Giovambattista Adonnino e Pietro Virga, per la Regione
siciliana.
Ritenuto in
fatto
In due giudizi per conflitto di
attribuzione proposti con ricorsi del 28 settembre 1960 e del 12 giugno 1961
sono stati impugnati, innanzi a questa Corte, dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, rispettivamente, il decreto dell'Assessore alle finanze per la
Regione siciliana 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356. Con
questi due decreti, del tutto analoghi, l'Assessore, nell'esercizio della
facoltà conferitagli dall'art. 1 della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40,
ha stabilito speciali regimi di imposizione una tantum dell'imposta generale
sull'entrata relativamente ad alcune categorie di entrate per l'anno 1960 e per
l'anno 1961.
Nella trattazione dei giudizi questa Corte
ha sollevato d'ufficio la questione di legittimità costituzionale della cennata
legge regionale 30 giugno 1956, n. 40.
Con ordinanza n. 57 del
10 novembre 1961 la Corte ha osservato che la difesa della Regione assume
che detta legge avrebbe operato, in mancanza di norme di attuazione, il
trapasso delle funzioni amministrative dagli organi dello Stato a quelli della
Regione, onde, costituendo essa la fonte dei poteri esercitati dall'Assessore,
legittimi devono considerarsi i decreti sopra cennati. Ciò posto, ha ritenuto
che per risolvere i ripetuti conflitti é necessario stabilire se l'Assemblea
regionale é legittimata a trasferire all'Assessore la facoltà di regolare
l'imposta generale sull'entrata.
Con la stessa ordinanza la Corte ha
proceduto alla riunione dei giudizi per conflitto di attribuzione e ne ha
rinviato la trattazione, perché questa potesse aver luogo unitamente a quella
della questione di legittimità costituzionale.
In data 28 novembre 1961 l'ordinanza é
stata notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Presidente della
Regione siciliana e comunicata al Presidente dell'Assemblea regionale
siciliana; é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323
del 30 dicembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 68
del 23 dicembre 1961.
Nel giudizio di legittimità costituzionale
così instaurato, si sono costituiti il Presidente del Consiglio dei Ministri,
depositando deduzioni in data 11 gennaio 1962 e il Presidente della Regione
siciliana, depositando deduzioni in data 9 gennaio 1962.
Per il Presidente del Consiglio dei
Ministri, l'Avvocatura dello Stato rileva che la legge regionale 30 giugno
1956, n. 40, é costituzionalmente illegittima per un duplice ordine di
considerazioni: perché trasferisce all'Assessore poteri e facoltà spettanti al
Ministro e che solo una legge statale può trasferire ad organi regionali;
perché estende tale facoltà a prodotti, che le leggi nazionali espressamente
escludono (legumi secchi) o non contemplano.
Sotto il primo profilo si richiama la sentenza
n. 9 del 1957 di questa
Corte. E si aggiunge che la necessità dell'intervento di particolari norme
legislative statali, che regolino il passaggio, dallo Stato alla Regione, delle
funzioni e degli uffici statali in materia di tributi in genere e d'imposta
generale sull'entrata in specie, é resa ancor più evidente dal decreto-legge
presidenziale 12 aprile 1948, n. 507, e dalla legge regionale 1 luglio 1947, n.
3, che hanno attuato un regime provvisorio in materia tributaria, in attesa che
siano emanate le norme di attuazione, previste dall'articolo 43 dello Statuto
siciliano.
Anche per quanto attiene al secondo profilo,
l'Avvocatura fa richiamo alla cennata sentenza, particolarmente dove si afferma
che rispondendo "ad una esigenza fondamentale per l'economia e
l'eguaglianza di tutti i cittadini, a qualsiasi parte del territorio della
Repubblica appartengano, che l'obbligazione tributaria si ricolleghi ad un
sistema unitario, in ordine alle caratteristiche di ciascun tributo, ai cespiti
colpiti e alle modalità della riscossione, é palese, che, anche a questa
esigenza, occorre sia subordinata la legislazione regionale".
Ed é evidente - conclude l'Avvocatura - che
non rispetta questi limiti una legge regionale, la quale attribuisca
all'Assessore poteri più ampi di quelli consentiti al Ministro ed estenda
particolari regimi d'imposizione a prodotti non previsti o espressamente
esclusi dalla legge nazionale, ponendo in tal modo in essere una grave
sperequazione fra i contribuenti.
Si conclude, pertanto, chiedendo che la
Corte dichiari costituzionalmente illegittima e, conseguentemente, annulli la
legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40.
La difesa della Regione, mentre in
precedenza ha individuato la fonte della potestà dell'Assessore nella ripetuta
legge n. 40, in questa sede, abbandonando tale tesi, nega la illegittimità
costituzionale del provvedimento regionale, assumendo che esso non ha operato
alcun trasferimento di potestà amministrativa dallo Stato alla Regione.
Bisogna distinguere - avverte la Regione -
tra trasferimento degli uffici e passaggio delle funzioni. Quest'ultimo é
avvenuto automaticamente per effetto della entrata in vigore dello Statuto
(art. 20), mentre il trasferimento degli uffici é subordinato alla emanazione
di norme di attuazione.
É esatto - si soggiunge - che nella ipotesi
in cui per l'esercizio delle funzioni sia necessario disporre dell'organizzazione
burocratica dello Stato, il passaggio di esse é praticamente rinviato al
momento in cui, mediante idonee norme di attuazione, venga disposto il
trasferimento degli uffici alle dipendenze della Regione. Tuttavia ciò non si
verifica quando - come nella specie - siffatto esercizio non presuppone
necessariamente un rapporto di supremazia nei confronti dei titolari degli
uffici statali preesistenti. E che tale situazione ricorra per la
determinazione dei regimi di I.G.E. si desume dalla considerazione che essa ha
carattere regolamentare e, quindi, normativo. Pertanto, si impone ai
destinatari non già in forza di un rapporto di supremazia speciale, bensì per
il carattere imperativo erga omnes, che viene riconosciuto a tutte le
norme regolamentari.
La legge in discussione, quindi, aveva
l'unico scopo di disciplinare poteri amministrativi già trasferiti
all'Assessore alle finanze, nel senso di estenderli anche ai prodotti
caratteristici dell'economia siciliana, cioè alle fave secche ed alla manna.
La riprova di ciò - argomenta la Regione -
si ha nella constatazione che il decreto assessoriale 30 dicembre 1955, n. 320,
con il quale l'imposta generale sull'entrata era stata prevista anche per detti
prodotti, non fu registrato alla Corte dei conti, avendo questa negato il visto
con provvedimento della Sezione di controllo del 12 aprile 1956. E fu per
superare tale ostacolo, cioè per estendere, e, quindi, per disciplinare il
potere dell'Assessore e non già per trasferirlo, che fu emanata la ripetuta legge.
Essendo, poi, tale potere - come già detto
- di natura regolamentare, esso deve ritenersi attribuito alla Regione entro
gli stessi limiti di quello legislativo.
Dal che consegue che l'indagine demandata a
questa Corte dovrebbe essere intesa a stabilire se le determinazioni in
questione violino o meno i limiti cui é soggetta la potestà legislativa della
Regione in materia di I.G.E.
Tale indagine metterebbe in evidenza la
legittimità dell'operato dell'Assessore, posto che, se le ripetute
determinazioni fossero state prese dall'Assemblea regionale, non si sarebbe
neppure dubitato della legittimità costituzionale di esse, in quanto le norme
che le contemplano si inquadrano a pieno nell'ambito dei principi e degli
interessi cui si ispira la legislazione dello Stato.
Rileva, infine, la Regione, che le ripetute
determinazioni - relative al momento e alle modalità di pagamento del tributo -
non attengono alla fase della "imposizione", ma a quella della
"riscossione".
In proposito fa presente che questa opinione,
condivisa anche dalla giurisprudenza (Cassaz., 1a Sez., 6 maggio 1957, n. 1531;
Trib. Firenze, 3 aprile 1950, n. 842) é propria dell'Amministrazione
finanziaria statale la quale, in base ad essa, ha sempre sostenuto, ad esempio,
la legittimità dell'accertamento della evasione per un determinato periodo, e cioè
globalmente, per tutti gli atti economici compiuti in tale periodo. E ciò
perché l'art. 8 della legge organica dell'I.G.E. concerne solo le modalità
della riscossione, lasciando fermo il principio per il quale é soggetta ad
imposta ogni entrata conseguita in corrispondenza di cessione di beni e di
prestazioni di servizi.
Ma in materia di riscossione il passaggio
delle funzioni dallo Stato alla Regione é già intervenuto in forza del
D.L.C.P.S. 30 giugno 1948, n. 507.
Onde se si accetta l'opinione
dell'Amministrazione finanziaria statale non dovrebbe neppure porsi il problema
relativo al passaggio delle funzioni degli organi statali a quelli regionali.
La Regione conclude, chiedendo che sia
dichiarata legittima la legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, con ogni
conseguenziale pronuncia in ordine ai conflitti di attribuzione pendenti
innanzi a questa Corte in relazione ai decreti dell'Assessore regionale alle
finanze emessi in base alla legge stessa.
Ai sensi dell'art. 10 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'Avvocatura dello
Stato ha presentato una memoria nella quale tiene a sottolineare che la
questione promossa d'ufficio dalla Corte, quale si rileva univocamente dall'ordinanza 10
novembre 1961, riguarda esclusivamente la legittimità costituzionale della
legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, in quanto con essa é stata trasferita
all'Assessore la facoltà di regolare l'I.G.E., attribuita al Ministro per le
finanze dall'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348. Onde la impossibilità
- a rigore - di discutere, in questa sede, la illegittimità costituzionale
della legge regionale sotto l'altro profilo: essere cioé in contrasto con i
principi della legislazione statale e con gli interessi nazionali.
Per dimostrare il proprio assunto
l'Avvocatura richiama ancora una volta la sentenza
n. 9 del 1957 di questa
Corte, dove essa esclude che la Regione possa sostituire lo Stato nelle
funzioni e negli organi senza che siano intervenute al riguardo particolari
norme legislative. E afferma che successive sentenze, pronunciate nei riguardi
della Sicilia e delle altre Regioni a Statuto speciale, hanno ribadito tale
principio, precisando che soltanto norme di leggi statali possono trasferire
alla Regione funzioni dello Stato, in attuazione dei precetti statutari.
Nega, poi, l'Avvocatura che la
determinazione di speciali regimi di imposizione in materia di I.G.E. non
implichi, come invece sostiene la difesa regionale, anche un trasferimento
degli uffici e, comunque, una dipendenza di questi dall'Assessore. E ciò perché
siffatta determinazione non può prescindere dal potere di controllo sugli
organi esecutivi e di decisione dei ricorsi gerarchici avverso i loro atti.
Contesta, poi, l'Avvocatura che i poteri
esercitati dall'Assessore siano di natura regolamentare e che attengano non gia
all'imposizione e all'accertamento del tributo, ma soltanto alla fase della
"riscossione" di esso.
Ed, invero, gli artt. 10 del D.L.L. 19
ottobre 1944, n. 348, 12 del D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, e 13 del D.L.
3 marzo 1948, n. 799 - richiamati nella legge regionale impugnata - riguardano
"speciali regimi di imposizione" ed autorizzano il Ministro per le
finanze a disporre che per alcuni beni o servizi l'accertamento sia effettuato
non con riguardo ai singoli atti economici ma con riferimento al volume degli
affari, ovvero l'imposta sia applicata con aliquote condensate in rapporto al
numero presunto dei passaggi imponibili.
Se si trattasse, poi, di poteri
regolamentari, la legge - osserva l'Avvocatura - sarebbe costituzionalmente
illegittima, avendo questa Corte precisato che la potestà regolamentare in
Sicilia spetta alla Giunta e non agli Assessori.
Nella stessa memoria la difesa del
Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene di dover ribadire che i decreti
assessoriali, anche a prescindere dalla illegittimità costituzionale della
legge regionale sulla quale si fondano, sono incostituzionali per se stessi, in
quanto esorbitano dai poteri che la legge stessa attribuisce all'Assessore e,
violando i principi delle leggi nazionali, esorbitano altresì dalla competenza
della Regione e contrastano con il regime tributario vigente nel restante
territorio dello Stato.
All'uopo l'Avvocatura ripete,
sostanzialmente, le argomentazioni già svolte nei ricorsi per regolamento di
competenza proposti avverso i ripetuti decreti e svolte più ampiamente nelle
memorie relative a tali ricorsi.
Si conclude chiedendo, in via principale,
che la Corte dichiari la legge regionale 30 giugno 1956, n. 40,
costituzionalmente illegittima e, conseguentemente, annulli i decreti
assessoriali 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356.
Subordinatamente, qualora sia dichiarata infondata la questione di legittimità
costituzionale della legge regionale, si chiede che siano accolti i ricorsi per
regolamento di competenza e che sia, quindi, dichiarata l'incompetenza della
Regione e, per essa, dell'Assessore alle finanze ad emanare le norme contenute
nei ridetti decreti, con l'annullamento dei medesimi.
Nell'udienza del 30 maggio 1962 la difesa
delle parti ha insistito nelle precedenti argomentazioni e conclusioni.
Considerato
in diritto
1. - Le cause riunite per conflitti di
attribuzione, di cui ai ricorsi del Presidente del Consiglio dei Ministri del
28 settembre 1960 e del 12 giugno 1961, sono state congiuntamente discusse con
la questione sollevata d'ufficio con l'ordinanza di
questa Corte del 10 novembre 1961, riguardante la legittimità
costituzionale della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, invocata dalla
Regione siciliana a fondamento dei poteri esercitati dall'Assessore alle
finanze con i decreti 16 maggio 1960, n. 424, e 18 febbraio 1961, n. 356. Data
la diversità dell'oggetto dei giudizi, le due cause riunite sui conflitti di
attribuzione e la causa sulla legittimità costituzionale della legge n. 40
devono essere decise con separate sentenze: la presente sentenza si riferisce
alla questione di legittimità costituzionale; con altra sentenza di pari data
sono decisi i due giudizi sui conflitti di attribuzione.
2. - Con l'ordinanza
n. 57 del 10 novembre 1961, la
Corte sollevava d'ufficio, in via incidentale, la questione di legittimità
costituzionale della legge regionale 30 giugno 1956, n. 40, che, secondo la
difesa della Regione, in mancanza di norme di attuazione, avrebbe operato,
relativamente alla imposta generale sull'entrata, il trasferimento delle
funzioni e degli organi dallo Stato alla Regione, legittimando i decreti che
hanno dato luogo al cennato duplice conflitto di attribuzione. E non v'ha
dubbio che la Corte possa sollevare d'ufficio, in un giudizio per conflitto di
attribuzione, la questione di legittimità costituzionale di una norma in base
alla quale il conflitto deve essere risolto.
3. - L'art. 10 del D.L.L. 19 ottobre 1944,
n. 348, e successive leggi integrative (D.L. 7 giugno 1945, n. 386; D.L.C.P.S.
27 dicembre 1946, n. 469; D.L. 3 marzo 1948, n. 799, ecc.) dà al Ministro per
le finanze la facoltà di disporre con propri decreti speciali regimi di
imposizione dell'imposta generale sull'entrata. Eguale facoltà conferisce
all'Assessore alle finanze l'art. 10 della legge regionale 30 giugno 1956, n.
40, estendendo l'imposta alle entrate derivanti dal commercio delle fave secche
e della manna.
4. - Ciò premesso, per risolvere i
conflitti in oggetto occorre vedere se l'Assemblea regionale poteva trasferire
all'Assessore la facoltà, riconosciuta al Ministro con legge statale, di
regolare l'imposta I.G.E. nei suoi vari momenti. Occorre cioè esaminare la
legittimità costituzionale della su riferita legge regionale n. 40.
Tale indagine non é preclusa dal fatto che
il giudizio principale é costituito tra le stesse parti che avrebbero potuto
elevare, in via principale, la stessa questione di legittimità costituzionale;
la mancata impugnativa, in via principale, di una legge lesiva dell'ordinamento
giuridico non può eliminare la possibilità di difendere, sia pure in via
incidentale, le posizioni giuridiche di cui le stesse parti sono titolari in
quanto soggetti dell'ordinamento stesso (ordinanza
della Corte costituzionale n. 22 del 1960).
Con la cennata ordinanza
n. 22 del 1960 questa Corte
sollevava, in via incidentale e ad istanza di parte, in un giudizio per conflitto
di attribuzione, la questione della legittimità costituzionale delle
disposizioni legislative in base alle quali il conflitto doveva essere risolto.
A maggiore ragione la questione può sollevarsi d'ufficio, data la natura del
procedimento costituzionale, che si svolge in piena autonomia dal giudizio
principale (articolo 22 Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale) e indipendentemente dall'impulso di parte; né vi ostano le
disposizioni degli articoli 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 1 della
legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1.
5. - L'ordinanza di questa Corte n. 57 del
10 novembre 1961 ha così
posto i limiti del presente giudizio: se cioè la facoltà data al Ministro per
le finanze dall'art. 10 della legge n. 348 del 1944 e successive modificazioni
poteva essere trasferita all'Assessore regionale alle finanze con la legge
regionale n. 40 del 1956.
Pertanto, considerando come fonte dei
poteri dell'Assessore la legge n. 40, per risolvere la questione di legittimità
costituzionale di questa legge occorre esaminare il contenuto dei poteri
trasferiti.
6. - Le facoltà attribuite al Ministro
dalla legge statale n. 348 riguardano la regolamentazione dell'imposta I.G.E.
nelle varie fasi del suo iter: oggetti colpiti dal tributo (prodotti
ortofrutticoli, ecc.), accertamento e sistemi speciali d'imposizione con
particolare riguardo al momento impositivo e alle modalità di pagamento.
Identiche facoltà sono state trasferite all'Assessore con la legge regionale n.
40, con possibilità di estendere la imposta a prodotti non contemplati dalla
legge statale (fave secche e manna).
Non v'ha dubbio che la legge regionale in
esame opera un trasferimento di competenza da un organo statale ad un organo
regionale in materia tributaria e in modo particolare per l'imposta generale
sull'entrata con conseguente passaggio di funzioni e di uffici dalla
organizzazione dello Stato alla Regione.
Tale passaggio non può avvenire che con una
legge dello Stato.
Questa Corte con costante giurisprudenza ha
ritenuto che il riconoscimento generico, nella Regione siciliana, di potestà
legislativa ed amministrativa in materia tributaria non importa il
trasferimento automatico dallo Stato alla Regione delle funzioni e degli uffici
statali in materia tributaria. il trasferimento deve essere regolato da
particolari norme legislative ed ha soggiunto che in mancanza di tali
disposizioni é inibito agli organi regionali di esercitare competenze amministrative
spettanti allo Stato sulla base delle leggi vigenti (sent. nn. 6, 9, 11, 19 del
1957; n. 45 del
1958).
Non é ammissibile che con atto unilaterale
dell'Assemblea siciliana siano sottratte funzioni ed organi rientranti nella
competenza dello Stato, menomando l'organizzazione dei relativi servizi.
Infatti, per il passaggio di funzioni e di organi alla Regione limitatamente
alla riscossione dei tributi, con esclusione delle fasi che la precedono, é
occorsa la legge 12 aprile 1948, n. 507, che, regolando la disciplina
provvisoria dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana,
dispone all'art. 2, primo comma, che "La Regione siciliana riscuote direttamente
le entrate di sua spettanza". E tale situazione non può certo essere
modificata con la legge regionale.
Lo stesso principio é stato affermato dalla
riportata giurisprudenza della Corte ed é del resto sancito dalla disposizione
VIII, commi secondo e terzo, delle norme transitorie della Costituzione, la
quale stabilisce che "Leggi della Repubblica regolano, per ogni ramo della
pubblica Amministrazione, il passaggio delle funzioni statali alle Regioni...
nonché il passaggio di funzionari dello Stato...".
7. - La difesa della Regione, non tenendo
conto dei limiti segnati al presente dibattito dall'ordinanza di questa
Corte n. 57 del 1961, in contrasto col precedente sistema difensivo,
sostiene che la fonte dei poteri dell'Assessore non é da ricercare nella legge
regionale n. 40, che non li avrebbe trasferiti, ma semplicemente disciplinati.
Il passaggio delle funzioni sarebbe avvenuto per effetto dell'entrata in vigore
dello Statuto della Regione siciliana, in virtù del principio che dove vi é
potestà legislativa vi é anche potestà amministrativa; soltanto il
trasferimento degli uffici sarebbe subordinato alla emanazione delle norme di
attuazione.
Ma l'invocato parallelismo tra le due
potestà conferite alla Regione non é, nella specie, invocabile perché, come si
é dimostrato, é in contrasto sia con le riferite leggi vigenti, sia con la
costante giurisprudenza della Corte secondo la quale occorrono norme di
attuazione per il passaggio sia delle funzioni che degli uffici (sentenza
n. 9 del 1957).
8. - Infine, la tesi che la determinazione
di speciali regimi per l'imposta sull'entrata impropriamente si ritiene che
attenga alla fase della imposizione, mentre invece si riferisce alla fase della
riscossione del tributo, é in contrasto con la costante giurisprudenza della
Corte. La quale ha precisato che la riscossione dell'imposta riguarda
essenzialmente il materiale adempimento dell'obbligazione tributaria, mentre la
precedente fase dell'accertamento si riferisce agli atti necessari per la
determinazione e la valutazione dei presupposti e dei vari elementi del debito
d'imposta (sentenze nn.
13 e 14 del
1957).
Il motivo con cui si sostiene che la
determinazione dei regimi dell'I.G.E. ha carattere regolamentare rimane
assorbito.
9. - Pertanto, la legge regionale 30 giugno
1956, n. 40, deve essere dichiarata costituzionalmente illegittima.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale
della legge regionale siciliana 30 giugno 1956, n. 40, che trasferisce
all'Assessore regionale per le finanze la facoltà prevista dall'art. 10 del
D.L.L. 19 ottobre 1944, n. 348, e successive modificazioni, riguardante
provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata, in riferimento agli
artt. 36 e 43 dello Statuto della Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno
1962.