ORDINANZA
N.66
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, promosso con ordinanza 13 febbraio 1961 del
Tribunale di Roma nel procedimento civile instaurato da Manzolini Ettore contro
l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1961
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio
1961.
Viste le deduzioni presentate il 31 luglio
1961 dal Manzolini, il 12 agosto 1961 dall'Ente per la Maremma e il 14 luglio
1961 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
udita nell'udienza pubblica del 16 maggio
1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;
uditi nell'udienza stessa l'avv. Rosario
Nicolò, per Manzolini Ettore, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la
colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Ritenuto che il predetto D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, emanato in relazione
all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponeva l'espropriazione in
danno della Società per azioni "Azienda agraria della Castelluccia",
di alcuni terreni che il Manzolini ora assume siano stati a lui trasferiti con
atto 15 giugno 1942 rogato notaio Clemente;
che innanzi al Tribunale l'Ente di riforma
e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno opposto l'irrilevanza
dell'errore denunciato perché l'espropriazione, anche se non disposta nei
confronti della Società Castelluccia, si sarebbe dovuta egualmente attuare nei
riguardi del Manzolini, il quale dall'errore avrebbe conseguito un vantaggio
anziché un danno; Considerato che il Tribunale, pur avendo ricordato, nella
parte dell'ordinanza che espone lo svolgimento del processo, il succitato
assunto dell'Ente di riforma e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste,
ha pronunciato sulla fondatezza e sulla rilevanza della questione di
legittimità costituzionale soltanto con riferimento al motivo dell'appartenenza
del bene ad un soggetto diverso da quello contro il quale fu diretto il
procedimento di espropriazione;
che, in questa sede, l'Ente di riforma e il
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ribadito il profilo
dell'irrilevanza dell'errore suddetto, hanno altresì contestato che il
Manzolini possa opporlo, sia perché essendo unico azionista e successore a
titolo universale della Società Castelluccia, non sarebbe terzo rispetto al
procedimento di espropriazione, sia perché l'errore sarebbe stato da lui causato,
avendo fatto credere all'esistenza attuale della Castelluccia;
che l'Ente di riforma e il Ministero
dell'agricoltura e delle foreste hanno sostenuto la proponibilità di tali
motivi per il riflesso che, nella specie, e stata impugnata una
legge-provvedimento;
che é perciò necessario che il giudice del
processo principale compia una nuova valutazione dei presupposti di
ammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale, previa la istruttoria
del caso sui punti controversi suesposti;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al
tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno
1962.