Ordinanza n. 66 del 1962
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ORDINANZA N.66

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nel giudizio di legittimità costituzionale del D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, promosso con ordinanza 13 febbraio 1961 del Tribunale di Roma nel procedimento civile instaurato da Manzolini Ettore contro l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, iscritta al n. 90 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Viste le deduzioni presentate il 31 luglio 1961 dal Manzolini, il 12 agosto 1961 dall'Ente per la Maremma e il 14 luglio 1961 dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

udita nell'udienza pubblica del 16 maggio 1962 la relazione del Giudice Michele Fragali;

uditi nell'udienza stessa l'avv. Rosario Nicolò, per Manzolini Ettore, l'avv. Guido Astuti, per l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ritenuto che il predetto D.P.R. 24 gennaio 1953, n. 18, emanato in relazione all'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, disponeva l'espropriazione in danno della Società per azioni "Azienda agraria della Castelluccia", di alcuni terreni che il Manzolini ora assume siano stati a lui trasferiti con atto 15 giugno 1942 rogato notaio Clemente;

che innanzi al Tribunale l'Ente di riforma e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno opposto l'irrilevanza dell'errore denunciato perché l'espropriazione, anche se non disposta nei confronti della Società Castelluccia, si sarebbe dovuta egualmente attuare nei riguardi del Manzolini, il quale dall'errore avrebbe conseguito un vantaggio anziché un danno; Considerato che il Tribunale, pur avendo ricordato, nella parte dell'ordinanza che espone lo svolgimento del processo, il succitato assunto dell'Ente di riforma e del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ha pronunciato sulla fondatezza e sulla rilevanza della questione di legittimità costituzionale soltanto con riferimento al motivo dell'appartenenza del bene ad un soggetto diverso da quello contro il quale fu diretto il procedimento di espropriazione;

che, in questa sede, l'Ente di riforma e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ribadito il profilo dell'irrilevanza dell'errore suddetto, hanno altresì contestato che il Manzolini possa opporlo, sia perché essendo unico azionista e successore a titolo universale della Società Castelluccia, non sarebbe terzo rispetto al procedimento di espropriazione, sia perché l'errore sarebbe stato da lui causato, avendo fatto credere all'esistenza attuale della Castelluccia;

che l'Ente di riforma e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste hanno sostenuto la proponibilità di tali motivi per il riflesso che, nella specie, e stata impugnata una legge-provvedimento;

che é perciò necessario che il giudice del processo principale compia una nuova valutazione dei presupposti di ammissibilità del giudizio di legittimità costituzionale, previa la istruttoria del caso sui punti controversi suesposti;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 ordina la restituzione degli atti al tribunale di Roma.  

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 26 giugno 1962.