ORDINANZA N.
64
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4296, promosso con ordinanza emessa il 23
febbraio 1961 dal Tribunale di Bari nel procedimento civile vertente tra De
Curtis Doroteo e l'Ente per lo sviluppo e la trasformazione fondiaria in Puglia
e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - iscritta al n. 54 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 112 del 6 maggio 1961.
Udita nell'udienza pubblica del 4 aprile
1962 la relazione del Giudice Giuseppe Branca;
uditi l'avv. Ferdinando D'Atena, per De
Curtis Doroteo, e il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per l'Ente di riforma. Ritenuto che con ordinanza del 23 febbraio 1961,
notificata il 23 marzo 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 6
maggio 1961, il Tribunale di Bari ha sollevato questione di legittimità
costituzionale del D.P.R. 28 dicembre 1952, n. 4296, con cui il sig. Doroteo De
Curtis veniva espropriato di ha. 10.76.09 in applicazione della legge di
riforma fondiaria 21 ottobre 1950, n. 841;
che il Tribunale, accogliendo le eccezioni
dell'espropriato, rileva come l'Ente Puglia e Lucania abbia provveduto allo
scorporo, dopo pronuncia della Commissione censuaria centrale, sulla base d'un
patrimonio nel quale erroneamente aveva ricompreso, fra i beni appartenenti al
solo De Curtis, alcuni terreni, siti in zona Guglionesi, che, invece, erano
intestati in catasto anche alla moglie di lui, Giuseppina Carnevale (partita
2032);
che, secondo il Tribunale, l'Ente di
riforma sarebbe caduto in un altro errore, che costituirebbe un secondo motivo
di illegittimità del provvedimento d'esproprio, poiché avrebbe tenuto conto,
relativamente alla qualità e alla classe di certi terreni posti in zona
Torremaggiore, delle variazioni introdotte nel catasto con note di voltura n.
336 e 327 del 1952, cioè posteriori di tre anni alla data del 15 novembre 1949:
data alla quale, invece, si deve fare riferimento nell'accertare la qualità e
la classe dei terreni da sottoporre allo scorporo (art. 4 della legge 21
ottobre 1950, n. 841);
che si sono costituiti il De Curtis e
l'Ente di riforma; Considerato che, quanto al primo motivo, non risulta provato
che, al 15 novembre 1949, alcuni fondi, soggetti a scorporo e siti nel Comune
di Guglionesi, appartenessero in comunione anche alla moglie dell'espropriato,
poiché niente esclude che prima di tale data il diritto della moglie su quei
fondi sia stato trasferito all'espropriato per successione ereditaria o ad
altro titolo;
che, quanto al secondo motivo, occorre
accertare innanzi tutto l'epoca in cui fu eseguita la verificazione periodica,
con cui si rilevò la variazione di coltura da cespuglieto a seminativo delle
particelle 2 e 3 del foglio di mappa n. 1 del Comune di Torremaggiore, inoltre
la data sia della introduzione di tale variazione negli atti, sia dei suoi
effetti a norma del R.D.L. 7 dicembre 1942, n. 1418, e della sua notifica
all'interessato, nonché, infine, l'esistenza e la sorte di un eventuale reclamo
dello stesso interessato alla Commissione Censuaria Comunale;
che l'accertamento di questi fatti e
situazioni é necessario ai fini della rilevanza della promossa questione di
legittimità costituzionale:
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
rinvia gli atti al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 26 giugno
1962.