Ordinanza n. 62 del 1962
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ORDINANZA N. 62

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, promossi con le seguenti ordinanze:

1) 15 marzo 1961 del Tribunale di Novara nel procedimento civile tra Pavan Antonietta e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 73 del Registro ordinanze 1961, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961;

2) 6 aprile 1961 del Tribunale di Udine nel procedimento civile tra Zenarola Umberto e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 79 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) 28 giugno 1961 del Tribunale di Brescia nei procedimenti civili tra Pasini Vittorio, Sbardolini Caterina, Soldi Pierina, Barbieri Luigina e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritte ai numeri 167, 168, 169 e 170 del Registro ordinanze 1961 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961;

4) 14 settembre 1961 del Tribunale di Campobasso nel procedimento civile tra Silvaggio Maria Michela e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 177 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 287 del 18 novembre 1961;

5) 2 maggio 1961 del Tribunale di Sassari nei procedimenti civili riuniti tra Ortu Franceschino, Bini Aurelio, Devinu Salvatore, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio Giovanni Maria, Mariano Vittorio e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 185 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961. Ritenuto che con le deduzioni, depositate in cancelleria il 14 agosto 1961, si é costituita la parte Zenarola; con le deduzioni, depositate il 27 novembre 1961, le parti Pasini, Sbardolini, Soldi e Barbieri; e che le parti Pavan Antonietta, Silvaggio Maria Michela, Ortu Franceschino, Bini Aurelio, Devinu Salvatore, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio Giovanni Maria e Mariano Vittorio non si sono costituite;

che si é anche costituito l'Istituto nazionale della previdenza sociale con le deduzioni depositate il 10 luglio 1961 nei confronti della parte Pavan; il 14 agosto 1961 nei confronti della parte Zenarola; il 7 dicembre 1961 nei confronti delle parti Pasini, Sbardolini, Soldi e Barbieri; il 4 gennaio 1962 nei confronti delle parti Ortu, Bini, Devinu, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio e Mariano;

che é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, con le deduzioni depositate il 24 maggio 1961 nei confronti della parte Zenarola; il 29 agosto 1961 nei confronti delle parti Pasini, Sbardolini, Soldi e Barbieri; il 21 giugno 1961 nei confronti delle parti Ortu, Bini, Devinu, Fiori Giovanni, Fiori Carmine, Imperio e Mariano: Considerato che con la ordinanza 15 marzo 1961 del Tribunale di Novara e stata proposta questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in riferimento all'art. 77 della Costituzione, perché il suo contenuto esorbita dall'ambito della delegazione conferita al Governo dall'art. 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

che la stessa questione di legittimità costituzionale é stata promossa con l'ordinanza 6 aprile 1961 del Tribunale di Udine, in riferimento all'art. 76 della Costituzione; e con le ordinanze 28 giugno 1961 del Tribunale di Brescia, 14 settembre 1961 del Tribunale di Campobasso, 2 maggio 1961 del Tribunale di Sassari, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che questa Corte, con la sentenza n. 38 del 12 aprile 1962, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del citato art. 9 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, in relazione all'art. 37 legge 4 aprile 1952, n. 218. e con riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che, per effetto di tale sentenza, la indicata disposizione ha cessato di avere efficacia (art. 136 Cost.) e non può avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza stessa (art. 30, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale come in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

 

Depositata in cancelleria il 14 giugno 1962.