ORDINANZA N.
59
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 10 giugno 1961 dal
Pretore di Borgo S. Lorenzo nel procedimento di esecuzione penale a carico di
Menaguale Riccardo, iscritta al n. 112 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 225 del 9 settembre 1961;
2) ordinanza emessa il 26 giugno 1961 dal
Tribunale di Como nel procedimento di esecuzione penale a carico di Baglio
Gaetano, iscritta al n. 151 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961;
3) ordinanza emessa il 4 ottobre 1961 dal
Tribunale di Pavia nell'incidente di esecuzione penale promosso da Longhini
Mario, iscritta al n. 195 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 312 del 16 dicembre 1961.
Visto l'atto di intervento e deduzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, nonché le deduzioni di Menaguale Riccardo (proc. n. 112/61);
Ritenuto che nel corso dei procedimenti relativi alle ordinanze di cui in
epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del Codice di procedura penale, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione: Considerato che questa Corte,
con sentenza n.
29 del 22 marzo 1962 ha dichiarato non fondata la questione concernente la
illegittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale e 586 del
Codice di procedura penale;
che non sono stati addotti nuovi motivi
idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già
esaminati dalla Corte;
che, pertanto, non é il caso di discostarsi
dalla precedente decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale degli artt. 135 e 136 del Codice penale
e 586 del Codice di procedura penale in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, proposte con le predette ordinanze, e ordina la restituzione
degli atti al Pretore di Borgo S. Lorenzo e ai Tribunali di Como e di Pavia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno
1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno
1962.