SENTENZA N.
58
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità
costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione siciliana 5 aprile 1952,
n. 11, e dell'art. 84, n. 6, del T.U. approvato con decreto del Presidente
della Regione siciliana 9 giugno 1954, n. 9, promosso con ordinanza emessa il
10 aprile 1959 dalla Corte di appello di Palermo su ricorso di Amato Calogero
ed altri, iscritta al n. 152 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30 settembre 1961 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51 del 20 settembre 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente della Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 30 maggio
1962 la relazione del Giudice Nicola Jaeger.
Ritenuto in
fatto
Con ordinanza in data 10 aprile 1959,
pervenuta, peraltro, agli uffici della Corte costituzionale soltanto il 18
agosto 1961, la Corte di appello di Palermo ha proposto questione di
legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge della Regione siciliana n.
11 del 5 aprile 1952, e dell'art. 84, n. 6, del T.U. approvato con decreto 9
giugno 1954, n. 9, del Presidente della Regione.
L'ordinanza é stata emessa nel corso di un
giudizio pendente davanti a detta Corte di appello in seguito a reclamo,
proposto con atto del 13 marzo 1959 da sette consiglieri comunali di Camastra,
dichiarati decaduti dall'ufficio con decisione in data 24 novembre 1958 della
Giunta provinciale amministrativa di Agrigento, in sede giurisdizionale,
motivata in base alla pendenza di un giudizio di responsabilità amministrativa
e contabile a carico di essi, già Sindaco e Assessori del Comune di Camastra.
Nel loro ricorso alla Corte di appello, i
consiglieri dichiarati decaduti avevano sostenuto che la materia dell'elettorato
comunale non appartenesse alla competenza legislativa della Regione siciliana,
onde avrebbe dovuto considerarsi estesa senz'altro a questa la riforma adottata
con la legge dello Stato 23 marzo 1956, n. 136, il cui art. 6, modificando la
norma anteriore, cui si era uniformata la legge regionale, ha escluso che la
ineleggibilità derivante dalla pendenza di una lite con il Comune si applichi
agli amministratori comunali ove la lite sia connessa con l'esercizio del
mandato; in via subordinata, avevano rilevato che, comunque, la diversità dei
requisiti richiesti per accedere alle cariche comunali dalla legge statale e da
quella regionale avrebbe reso inapplicabile la seconda, venuta in contrasto con
il principio contenuto nell'art. 51 della Costituzione, a norma del quale tutti
i cittadini possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in
condizioni di eguaglianza.
La Corte di appello non ha accolto il primo
motivo ed ha affermato, invece, che l'art. 14, lett. o, dello Statuto regionale
comprende anche la materia dell'elettorato comunale; ha escluso, pertanto, che
la nuova disciplina della legge dello Stato del 1956 si sia estesa di per sé
alla Regione siciliana o abbia modificato la disposizione corrispondente della
legge regionale.
Ha ritenuto, invece, non manifestamente
infondata la questione della illegittimità costituzionale sopravvenuta della
norma contenuta nell'art. 14 della legge regionale 5 aprile 1952, n. 11, e
nell'art. 84, n. 6, del T.U. 9 giugno 1954, n. 9, in quanto ne deriverebbe una
situazione di diseguaglianza fra gli amministratori comunali della Sicilia e
quelli delle altre parti del territorio italiano; e ciò non sarebbe consentito
dalla Costituzione, anche in base all'insegnamento dato dalla giurisprudenza
della Corte costituzionale.
In quanto alla rilevanza della questione di
legittimità, la Corte di appello ha constatato che con l'art. 16 di una
successiva legge 9 marzo 1959, n. 3, il legislatore regionale aveva introdotto
nel proprio ordinamento una norma identica a quella contenuta nella legge
statale in materia del 23 marzo 1956; ma non ha ritenuto che per questo fosse
venuta meno la rilevanza della questione sollevata dai ricorrenti.
L'ordinanza é stata notificata al
Presidente della Regione siciliana e al Presidente dell'Assemblea regionale il
31 marzo e il 3 aprile 1961 e pubblicata, per disposizione del Presidente della
Corte costituzionale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 51
del 20 settembre 1961 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 245 del 30
settembre 1961.
É intervenuto nel giudizio, con atto
depositato il 9 giugno 1961, il Presidente della Regione siciliana,
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Gueli. In tale atto la difesa della
Regione contesta anzitutto che sussista, e che trovi una congrua e sufficiente
motivazione nell'ordinanza di rimessione, la rilevanza della questione rispetto
al giudizio principale, il quale avrebbe potuto e dovuto essere deciso a norma
della più recente legge regionale, di immediata applicazione. Nel merito, nega
che la intervenuta modificazione di una legge ordinaria dello Stato possa
determinare la illegittimità costituzionale sopravvenuta di una norma regionale
identica alla norma statale anteriore, e che, soprattutto, una divergenza
temporanea di disposizioni, come quelle di cui si discute in causa, possa
considerarsi tale da implicare una violazione del principio di eguaglianza
sancito nell'art. 51 della Costituzione.
Essa conclude, pertanto, perché la Corte
costituzionale dichiari inammissibile o infondata la questione proposta dalla
Corte di appello di Palermo. Tali conclusioni sono ribadite nella successiva
memoria in data 15 maggio 1962, nella quale si richiama anche la giurisprudenza
della Corte di cassazione sul punto dell'applicabilità immediata di norme che
facciano cessare cause limitative della capacità a ricoprire uffici pubblici, e
si osserva che tale giurisprudenza rende più grave il difetto di motivazione
dell'ordinanza sulla rilevanza della questione. La difesa della Regione ricorda
anche alcune sentenze della Corte costituzionale, e ne deduce che tali
precedenti non sono invocabili in contrario, ma piuttosto in favore delle
conclusioni di merito già formulate dalla Regione.
Considerato
in diritto
Dal testo stesso dell'ordinanza della
Corte di appello di Palermo, con la quale é stata proposta la questione di
legittimità costituzionale, risulta che al momento della pronuncia di essa era
già stata emanata la legge regionale 9 marzo 1959, n. 3, e che questa conteneva
una norma (art. 16) identica a quella dell'art. 6 della legge dello Stato 23
marzo 1956, n. 136.
La Corte ha però omesso di rilevare la data
di pubblicazione della nuova legge regionale nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana, avvenuta nel n. 14 dell'11 marzo 1959, e la disposizione
dell'art. 8 di detta legge, a norma della quale questa entrò in vigore il
giorno stesso della pubblicazione.
Tutto fa ritenere che, se il giudice del
processo principale avesse tenuto conto di questi dati, esso si sarebbe proposto
in termini diversi il problema della rilevanza della questione di legittimità
di una norma, che era venuta meno prima che la causa fosse definita; e ciò
anche in considerazione del principio accolto dalla Corte di cassazione, la
quale ha non soltanto affermato che le norme che fanno cessare cause limitative
della capacità a ricoprire uffici pubblici sono di immediata attuazione ogni
qualvolta la ineleggibilità o la decadenza dalla carica per tali cause non sia
stata accertata con sentenza passata in giudicato, ma ha provveduto in
conseguenza, riformando la sentenza impugnata a seguito della pubblicazione
della legge nuova (appunto la legge 23 marzo 1956, n. 136, sopra citata),
sopravvenuta dopo la pronuncia della sentenza denunciata per cassazione (Cass.
civ., Sezione Ia, 4 ottobre 1956, n. 3342).
Di conseguenza, si deve ritenere necessaria
una nuova valutazione sul punto della rilevanza, rispetto al giudizio
principale, della questione sottoposta alla Corte costituzionale.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti siano restituiti alla
Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno
1962.