SENTENZA N.
52
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma terzo, del Concordato tra la Santa Sede e l'Italia dell'11
febbraio 1929 promosso con deliberazione emessa il 21 marzo 1961 dal Consiglio
comunale di Ucria sulla richiesta di decadenza del Sindaco Niosi Francesco
Paolo, iscritta al n. 65 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 20 maggio 1961.
Vista la dichiarazione di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 21 marzo
1962 la relazione del Giudice Antonio Manca:
uditi gli avvocati Lelio Basso e Lucio
Luzzatto, per Niosi Francesco Paolo, e il sostituto avvocato generale dello
Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
1. - Dalla deliberazione del Consiglio
comunale di Ucria del 21 marzo 1961, n. 13, risulta che il Consiglio é stato
convocato in seguito alla nota dell'Assessorato regionale per l'amministrazione
civile, in data 23 febbraio 1961, n. 12202, esibita in copia autentica fra gli
atti, e il cui contenuto, per la parte che riguarda l'attuale causa (riportato
testualmente anche nel verbale della deliberazione) é del seguente tenore:
"Viene segnalata a questo Assessorato
l'esistenza di alcune cause di ineleggibilità nei confronti di diversi
consiglieri di codesto Comune. In particolare la S. V. (cioè il Sindaco
Francesco Paolo Niosi) in quanto sacerdote apostata non avrebbe potuto essere
chiamato a ricoprire la carica di consigliere e, quindi, di Sindaco, siccome
disposto dall'art. 5, terzo comma, del Concordato 11 febbraio 1929 tra la
Chiesa e lo Stato".
Dopo aver accennato a cause di
ineleggibilità nei riguardi di altri due consiglieri, la nota continua:
"Premesso quanto sopra si diffida la S. V. a voler riunire, entro otto
giorni dal ricevimento della presente, il Consiglio comunale e ciò sia in prima
che in seconda convocazione, ponendo al relativo ordine del giorno la decadenza
dei succitati tre consiglieri. Si avverte che ove tale termine dovesse
trascorrere infruttuosamente, questo Assessorato si avvarrà dei poteri sostitutivi
previsti dall'art. 19 del decreto legislativo del Presidente della Regione
siciliana 29 ottobre 1955, n. 6".
Risulta, altresì, che il Sindaco Niosi,
premesso che il Consiglio era chiamato a esaminare il caso in sede
giurisdizionale, in quanto la precedente deliberazione del 20 novembre 1960, n.
36, aveva convalidato la sua elezione a consigliere comunale, e quella
successiva del 21 dicembre 1960, n. 4003, aveva convalidato la sua elezione a
Sindaco, e che queste deliberazioni erano state approvate dall'organo di
controllo, rilevò che l'art. 7 della Costituzione non avrebbe
costituzionalizzato le norme contenute nei Patti Lateranensi, e che l'art. 5
del Concordato, norma ordinaria, sarebbe in contrasto con i precetti contenuti
negli artt. 3 e 51 della Costituzione. I quali, in quanto concernenti diritti
naturali della personalità umana, avrebbero caducato le norme contenute nei
Patti. Chiese, quindi, che il Consiglio sollevasse la questione di legittimità
costituzionale dell'articolo predetto rimettendo gli atti a questa Corte.
In via subordinata e nel merito, contestò
l'esattezza del presupposto di fatto posto a base della richiesta
dell'Assessorato, osservando che esso Niosi non potrebbe ritenersi prete
apostata, dato che, pur avendo lasciato l'abito talare, non avrebbe abbracciato
una religione diversa da quella cattolica.
In seguito all'intervento, in vario senso,
di due componenti, il Consiglio, riunito, come si afferma, in sede
giurisdizionale, per decidere sulla richiesta di decadenza del Sindaco Niosi,
adottò la seguente deliberazione: "Ritenuto che la decisione non può
essere presa e il giudizio non può essere definito indipendente mente dalla
risoluzione della questione di legittimità costituzionale sollevata; ritenuto
che la questione non é manifestamente infondata, stante la incidenza che
esercitano gli artt. 3 e 51 della Costituzione in riferimento all'art. 5, comma
terzo, del Concordato; delibera di trasmettere gli atti alla Corte
costituzionale per accertare se la norma contenuta nell'articolo citato sia
incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 51 della Costituzione,
sospendendo il giudizio".
2. - La deliberazione, notificata e
comunicata a norma di legge, é stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124
del 20 maggio 1961.
In questa sede si sono costituiti gli
avvocati Lucio Luzzatto e Lelio Basso, in rappresentanza del Niosi, e
l'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
La difesa del Niosi, nelle deduzioni
depositate il 9 giugno 1961, sostiene che la questione di legittimità
costituzionale, sollevata sulla predetta deliberazione, troverebbe fondamento
negli artt. 3 e 51, primo comma, della Costituzione, il quale ultimo sanziona
il diritto di tutti i cittadini di accedere agli uffici e alle cariche
pubbliche in condizioni di eguaglianza, e che la situazione in cui si
troverebbe il Niosi non potrebbe ricomprendersi fra i requisiti ai quali si
richiama l'art. 51, in quanto la permanenza dello stato sacerdotale, secondo
l'ordinamento della Chiesa cattolica, non potrebbe avere alcune rilevanza
nell'ordinamento dello Stato. Aggiunge, altresì, che il riferimento dell'art. 7
della Costituzione ai Patti Lateranensi non farebbe venir meno la illegittimità
di quelle norme in essi contenute che fossero in contrasto con gli altri
precetti costituzionali.
Conclude, pertanto, perché questa Corte
dichiari l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, del
Concordato, nonché dell'art. 1 della legge 27 maggio 1929, n. 810 (che ha dato
esecuzione al Trattato, ai quattro allegati annessi e al Concordato fra la
Santa Sede e l'Italia), in quanto si riferisce all'art. 5.
3. - La difesa dello Stato, nelle deduzioni
depositate il 2 maggio 1961, deduce l'inammissibilità della questione perché l'art.
7 della Costituzione, se non ha formalmente costituzionalizzato le norme
contenute nel Concordato, avrebbe tuttavia attribuito alle medesime forza di
norme costituzionali, con la conseguenza che il coordinamento delle norme
stesse con quelle della Costituzione porterebbe ad escludere qualsiasi
contrasto fra le norme stesse.
Aggiunge che, comunque, la questione
dovrebbe ritenersi manifestamente infondata. Dal riconoscimento nella prima
parte dell'art. 7, della sovranità e indipendenza della Chiesa cattolica nel
suo ordine, deriverebbe anche il riconoscimento della indipendenza e sovranità
dell'ordinamento canonico. Onde colui che liberamente scelga lo stato clericale
assumerebbe, nel predetto ordinamento, una posizione che avrebbe rilevanza
nell'ordinamento statale, anche per quanto attiene alle cause di incapacità e
di indegnità.
D'altra parte, il principio
dell'eguaglianza sancito nell'art. 3 dovrebbe essere inteso in riferimento ai
vari casi specificamente preveduti in altri articoli della Costituzione, e,
nella specie, in riferimento agli artt. 48 e 51, i quali entrambi rimandano
alla legge ordinaria per la determinazione delle condizioni richieste per
l'elettorato e per l'accesso ai pubblici uffici. E mentre l'articolo 48
escluderebbe il diritto di voto e, quindi, anche l'elettorato passivo per gli
incapaci e gli indegni, l'art. 51, a sua volta, rimanda alla legge ordinaria lo
stabilire i requisiti fra i quali sarebbero da comprendere quelli di capacità e
di moralità necessari per l'accesso agli uffici pubblici.
4. - Nella memoria depositata il 2 marzo
1962, l'Avvocatura dello Stato, oltre ad insistere sulla inammissibilità, nel
senso accennato nelle deduzioni, prospetta l'eccezione sia in relazione al
carattere della deliberazione che ha sollevato la questione, sia in relazione
alla norma impugnata, cioè l'art. 5 del Concordato e non già la legge del 1929
che vi ha dato esecuzione, della quale, invece, é menzione nelle conclusioni
della difesa del Niosi.
Circa il primo punto l'Avvocatura si
rimette al giudizio di questa Corte, trattandosi di accertare se la
deliberazione sia stata o non emessa in sede giurisdizionale e sussista,
quindi, la competenza di questa Corte a decidere la controversia.
5. - Sul secondo punto, con varie
argomentazioni, rileva, in sostanza, che, siccome anche al Concordato ed al
Trattato, inscindibilmente collegati, si applicherebbero i principi che
regolano le convenzioni internazionali e si dovrebbe ad essi riconoscere il
carattere di estraneità all'ordinamento interno statale, allo stesso modo che
il Parlamento non potrebbe abrogare le disposizioni in essi contenute senza
violare l'art. 7 e l'art. 10 della Costituzione, così sarebbe da escludere che
l'abrogazione, o quanto meno gli effetti della medesima, potessero indirettamente
derivare da una sentenza della Corte costituzionale.
Posto ciò, prosegue l'Avvocatura, la
questione potrebbe se mai essere sollevata in relazione alla legge che ha dato
esecuzione ai Patti, essendo norme emanate nel diritto interno. Ma, poiché,
nella specie, a tale legge non si farebbe alcun richiamo nella deliberazione
del Comune, ma soltanto nelle deduzioni della parte privata, ne conseguirebbe
un motivo di inammissibilità. Senonché, si sostiene, neppure riguardo a
quest'ultima legge sarebbe ammissibile la questione di costituzionalità.
Ciò perché il legislatore costituente,
avendo fatto esplicito riferimento, nella prima parte del secondo comma
dell'art. 7, ai Patti Lateranensi, implicitamente, ma inequivocabilmente, ne
avrebbe riconosciuta la compatibilità con i precetti della Costituzione. E
perché, inoltre, la dichiarazione di illegittimità di alcune delle norme
contenute nei Patti Lateranensi, inscindibili fra loro, anche nelle singole
parti, importerebbe di riflesso la denunzia dei Patti stessi con violazione del
principio pacta sunt servanda, sancito in via generale nell'art. 10
della Costituzione e ribadito nell'art. 7 relativamente ai rapporti fra lo
Stato e la Chiesa cattolica.
6. - Per ciò che attiene al merito,
l'Avvocatura insiste nel sostenere l'infondatezza della questione.
Non sussisterebbe, infatti, violazione del
principio dell'eguaglianza se talune situazioni, inerenti allo status di
sacerdote cattolico, volontariamente abbracciato dal cittadino, e rilevante nel
nostro ordinamento, siano valutate diversamente rispetto agli altri cittadini,
in quanto si riferirebbero a categorie di persone e non ai singoli individui.
Non sarebbe più esatto, secondo
l'Avvocatura, ritenere che una causa di indegnità che si ricollegasse al
sacerdote apostata o sotto censura, contrasterebbe con la libertà di religione
costituzionalmente garantita, perché il divieto contenuto nel terzo comma
dell'art. 5 del Concordato si riferirebbe allo status sacerdotale e non alla
religione praticata. Né rileverebbe il fatto che l'apostata ab ordine
abbia volontariamente abbandonato tale posizione, poiché ciò deriverebbe non
già da provvedimenti ecclesiastici, disciplinari o di dispensa, nei casi
preveduti dal diritto canonico, bensì da un atto volontario, con violazione dei
doveri inerenti allo stato anzidetto.
7. - Anche la difesa della parte privata,
ha depositato l'8 marzo 1962 una memoria, nella quale, confuta anzitutto la
tesi dell'inammissibilità della questione in relazione alla qualificazione
delle norme contenute nei Patti Lateranensi come norme costituzionalizzate.
Rileva: che tale qualificazione non sarebbe stata accolta dal legislatore
costituente secondo le risultanze dei lavori preparatori e della discussione
dinnanzi all'Assemblea costituente; che alla stessa conclusione si dovrebbe
pervenire se si tiene presente la materia che forma oggetto dei Patti
Lateranensi, i quali regolano un complesso di situazioni e di rapporti non
idonei ad essere iscritti nella Costituzione, anche perché riguardano la
disciplina dei rapporti esterni fra due ordinamenti proclamati rispettivamente
indipendenti e sovrani; che la tesi della costituzionalizzazione sarebbe
esclusa dallo stesso contenuto dell'art. 7 che prevede la possibilità che ai
Patti si possano apportare modificazioni con legge ordinaria, sia pure in base
ad accordi fra le parti contraenti.
Né, si aggiunge, risulterebbe che il
legislatore costituente abbia inteso riconoscere valore costituzionale alla
legge di esecuzione, esclusivamente rilevante nell'ordinamento interno, poiché
l'art. 7 della Costituzione si riferisce non già a rapporti di diritto interno,
bensì ad accordi di carattere esterno.
Secondo la difesa della parte privata,
quindi, é soltanto il principio concordatario, per sé stesso considerato, che
si é inteso costituzionalizzare, mentre la menzione dei Patti Lateranensi
nell'art. 7, deriverebbe da ragioni politiche affiorate nella discussione
davanti all'Assemblea costituente, e l'ultima parte dell'art. 7, che esclude
l'obbligo della revisione costituzionale, sarebbe stata appunto inserita allo
scopo di precisare che si sarebbe inteso soltanto stabilire le modalità per
eventuali modificazioni dei Patti stessi.
Se ne deduce, quindi, che le leggi di
esecuzione, in quanto leggi ordinarie, e quelle che apportassero modificazioni
alle norme dei Patti, sarebbero sempre subordinate alle norme contenute nella
Costituzione e soggette perciò al sindacato costituzionale.
Alle stesse conclusioni si dovrebbe
pervenire in base al primo comma dell'art. 7, che, riconoscendo l'indipendenza
e la sovranità, rispettivamente nel loro ordine, dello Stato e della Chiesa,
costituisce non già un'enunciazione superflua, bensì la premessa necessaria
delle disposizioni contenute nel secondo comma, chiarendo, nei rapporti fra i
due enti, come ciascuno non possa ingerirsi nella materia rispettivamente
riservata. Onde sarebbe inconcepibile che, mentre da un lato si affermasse la
sovranità dello Stato, dall'altro possa ritenersi consentito che i cittadini
possano essere menomati nei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione,
da situazioni rilevanti nel diritto canonico, ma non nell'ordinamento proprio
dello Stato.
Si rileva, altresì, per quanto attiene alle
cariche elettive, che la sovranità dello Stato assume maggiore rilievo in
quanto esse riflettono le basi stesse del suo ordinamento attenendo alla scelta
dei rappresentanti del popolo nelle pubbliche cariche.
La difesa della parte privata, in base alle
considerazioni anzidette é portata a concludere nel senso della proponibilità
della questione di legittimità costituzionale.
8. - Nel merito, la difesa della parte
privata ribadisce la tesi già sostenuta nelle deduzioni nel senso che la
disposizione impugnata sia in contrasto con gli artt. 3 e 51 della
Costituzione.
Non disconosce che il principio di
eguaglianza, nella sua concreta attuazione, consente al legislatore ordinario
di regolare con norme diverse situazioni obiettivamente diverse, cosicché non
potrebbero ritenersi contrastanti con tale principio, purché rispondenti a
criteri di razionalità, quelle disposizioni che richiedessero particolari
capacità o attitudini per l'esercizio di determinate funzioni. Ma poiché l'art.
3, espressamente esclude ogni discriminazione, in quanto si riferisca, tra
l'altro, alla religione e alle opinioni politiche, qualsiasi limite si volesse
far derivare dall'apostasia del sacerdote, in quanto inciderebbe sulla libertà
di religione, sarebbe in palese contrasto con il precetto anzidetto. Il quale
dovrebbe essere tenuto presente anche nella interpretazione dell'art. 51 della
Costituzione, per quanto attiene ai requisiti per accedere al pubblico impiego
e alle cariche pubbliche. Requisiti che consisterebbero nel possesso della
piena capacità giuridica, secondo le leggi dello Stato.
Né varrebbe obiettare che, nel caso di
sacerdote apostata o irretito da censura, si tratterebbe di situazioni
derivanti da uno stato volontariamente accettato. Poiché se l'ordinamento
canonico può attribuire carattere di perpetuità a talune situazioni soggettive,
tale principio sarebbe estraneo e incompatibile con l'ordinamento dello Stato
che é pure sovrano e indipendente nel suo ordine a norma dell'art. 7 della
Costituzione. La garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sancita negli artt.
2 e 4 della Costituzione escluderebbe ogni limitazione di diritti che
derivassero da vincoli di subordinazione di carattere perpetuo, o da sanzioni
preventive, stabilite da un ordinamento estraneo a quello statale.
Considerato
in diritto
1. - Riguardo all'eccezione cui accenna
l'Avvocatura dello Stato nella memoria, rilevabile del resto anche di ufficio,
occorre preliminarmente esaminare se la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5, comma terzo, del Concordato fra la Santa Sede e l'Italia 11
febbraio 1929, sia stata ritualmente sollevata con la deliberazione n. 13 del
21 marzo 1961 del Consiglio comunale di Ucria. Eccezione che, se fondata,
avrebbe carattere preclusivo rispetto ad ogni altra indagine. Attiene, infatti,
all'accertamento circa la sussistenza o meno dei presupposti processuali
stabiliti dagli artt. 1 delle leggi costituzionali 9 febbraio 1948, n. 1, e 11
marzo 1953, n. 1, e dall'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, inderogabili
ai fini della competenza di questa Corte a decidere la controversia. In base ad
essi, come é noto, la questione di costituzionalità, in via incidentale, non
può essere sollevata se non nel corso di un giudizio davanti ad un'Autorità
giurisdizionale. E questa Corte, con varie sentenze (vedasi in particolare la sentenza
n. 24 del 1958),
interpretando largamente le accennate disposizioni ha ritenuto che tali
presupposti sussistono anche nei procedimenti davanti al magistrato ordinario,
in sede di volontaria giurisdizione.
Nella specie, ai fini di tale accertamento,
occorre anche tenere presente, che gli organi elettivi degli enti autarchici
(nella specie il Consiglio comunale) non sono istituzionalmente organi
giurisdizionali. Essi assumono eccezionalmente tale carattere, secondo quanto
ha ripetutamente affermato questa Corte (sent. nn. 42, 43 e 44 del
1961 e varie ordinanze) quando sono investiti
delle controversie circa il contenzioso elettorale, con l'osservanza dei
termini e delle forme stabiliti dalle disposizioni vigenti della legge statale
(T.U. 16 maggio 1960, n. 570), riprodotte nel T.U. regionale 20 agosto 1960, n.
3, con un procedimento cioè, che, come ha pure precisato questa Corte, si
inizia ad istanza di parte, nei confronti dei soggetti interessati a
contraddire.
2. - Ora, dal testo della deliberazione non
soltanto non risulta che davanti al Consiglio comunale si sia costituito un
rapporto processuale secondo le norme stabilite per il contenzioso elettorale,
ma, per contro, emergono elementi tali da escludere che si sia instaurato un
procedimento ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nelle
leggi costituzionali e ordinaria sopra citate, anche se intese in largo senso
secondo l'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato.
In vero, nella nota n. 12202 del 23
febbraio 1961 (riportata integralmente nella deliberazione consiliare)
trasmessa al Sindaco di Ucria dall'Assessore regionale per l'amministrazione
civile, non si possono fondatamente riscontrare gli elementi costitutivi di
un'istanza di un soggetto portatore, in qualità di parte, di un interesse
individualizzato, diretta ad ottenerne la tutela dall'organo competente,
qualora se ne considerino la forma, il contenuto e la finalità. La nota stessa,
infatti, era stata inviata (e, si noti, comunicata anche per conoscenza al
Prefetto di Messina ed alla Commissione provinciale di controllo), in base al
potere-dovere inerente all'ufficio, ai sensi dell'art. 91 dell'ordinamento
degli enti locali nella Regione siciliana (approvato con decreto del Presidente
della Regione 29 ottobre 1955, n. 6): come espressione cioè non già di
un'iniziativa di carattere processuale, bensì come esercizio del potere di
vigilanza sugli organi comunali attribuito all'Assessore, nella forma del
controllo sostitutivo, quando si verifichino le situazioni prevedute in detto
articolo; onde la nota anzidetta era destinata ad operare esclusivamente nel
campo di un'attività di carattere amministrativo, alla quale si riferisce
l'accennato potere di controllo.
Il che é confermato dal fatto che, nella
nota, é contenuta anche l'avvertenza, che costituisce la diffida prescritta dal
citato art. 91, che, se si fosse lasciato trascorrere infruttuosamente il
termine di otto giorni, l'Assessorato si sarebbe avvalso del potere sostitutivo
del quale si é fatto cenno.
3. - Non si potrebbe obiettare che il
Consiglio comunale, prescindendo dalla forma adottata, sarebbe stato, in
sostanza, chiamato a deliberare sulla decadenza dalla carica, per la segnalata
sussistenza di cause di ineleggibilità nei confronti di tre consiglieri
comunali, compresa conseguentemente la decadenza dalla carica di sindaco, nei
riguardi di colui che a tale ufficio era stato eletto.
La nota, infatti, era palesemente diretta a
stimolare l'attività dell'organo elettivo in sede non giurisdizionale, poiché
una deliberazione emessa in tale sede sarebbe stata incompatibile, anzi in
antitesi, con lo scopo che l'Assessore intendeva perseguire. Quello cioè di
avvalersi, nel caso di esito negativo della richiesta, del potere sostitutivo
attribuito dalla legge, di carattere, com'é noto, esclusivamente
amministrativo. Giacché tale potere non si sarebbe potuto più esercitare di
fronte ad una deliberazione contenziosa, dato che una pronunzia del genere non
sarebbe stata modificabile se non attraverso i mezzi di impugnazione preveduti
dal sistema del contenzioso elettorale, adottato nella legislazione statale e
in quella regionale.
Da quanto si é esposto si desume che la
questione di costituzionalità non é stata ritualmente portata all'esame di
questa Corte, non essendo stata sollevata, nel corso di un giudizio, nel senso
sopra chiarito, davanti ad Autorità giurisdizionale.
4. - Né, per ritenere il contrario, può
valere la dichiarazione che si legge nella deliberazione, che il Consiglio
comunale si intendeva convocato in sede giurisdizionale, poiché non sussistono,
come si é chiarito, elementi che giustifichino tale affermazione, e non può
questa, per se stessa, ritenersi sufficiente per imprimere carattere giurisdizionale
a un procedimento amministrativo.
Non ha neppure fondamento l'argomento
addotto nella deliberazione nel senso che l'esame, in sede contenziosa,
deriverebbe dal fatto che la deliberazione del Consiglio n. 36 del 20 novembre
1960, mediante la quale veniva convalidata, insieme alle altre, l'elezione a
consigliere comunale del Niosi e la successiva deliberazione n. 4003, del 22
dicembre 1960, concernente la sua elezione a Sindaco, non avevano formato
oggetto di rilievi da parte dell'organo provinciale di controllo.
La circostanza, invero, che l'intervento
dell'Assessore regionale si sia verificato nonostante la convalida e
l'approvazione dell'organo ordinario di controllo, non può far ritenere che il
Consiglio non potesse più deliberare se non in sede contenziosa, se si
considera che tale intervento, in base all'art. 91 del decreto regionale, ha
carattere straordinario, non é sottoposto all'osservanza di termini, ed é
autorizzato nel caso in cui gli organi dell'amministrazione dei Comuni
omettano, sebbene previamente diffidati, o non siano in grado di compiere atti
obbligatori per legge.
Si deve, pertanto, concludere che la
questione di legittimità costituzionale é da dichiarare inammissibile.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma terzo, del Concordato fra la
Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, sollevata con la deliberazione del
Consiglio comunale di Ucria n. 13 del 21 marzo 1961.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 giugno 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 14 giugno
1962.