SENTENZA N.
37
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Prof. Gaspare AMBROSINI, Presidente
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della
Regione Trentino-Alto Adige con ricorso notificato il 14 ottobre 1961,
depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il 26 successivo ed
iscritto al n. 16 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra
la Regione Trentino-Alto Adige e lo Stato, sorto a seguito degli atti di
approvazione del progetto e di appalto della costruzione di una strada militare
sull'Alpe di Siusi.
Udita nell'udienza pubblica del 7 marzo
1962 la relazione del Presidente Gaspare Ambrosini;
uditi l'avv. Arturo Piechele, per il
Presidente della Regione Trentino-Alto Adige, e il sostituto avvocato generale
dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Col ricorso notificato il 14 ottobre 1961
al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro della difesa contro gli
atti relativi alla costruzione di una strada militare sull'Alpe di Siusi, la
Regione Trentino-Alto Adige lamenta la inosservanza - nonostante i ripetuti
richiami - da parte dello Stato degli artt. 11 e 17 della legge 24 luglio 1957,
n. 8, emanata dalla Provincia di Bolzano nell'ambito della competenza
riguardante la tutela del paesaggio attribuitale dall'art. 11, n. 7, dello
Statuto speciale per la Regione, approvato con legge costituzionale del 26
febbraio 1948, n. 5.
L'ultimo comma dell'art. 11 della legge
provinciale suddetta, che esclude l'applicazione delle disposizioni precedenti
dello stesso articolo per "le opere destinate alla difesa nazionale",
non sarebbe applicabile alla costruzione della strada in questione in quanto
questa non potrebbe considerarsi opera destinata alla difesa nazionale.
Distinguendo tra "demanio
militare" ed "opere destinate alla difesa nazionale", e
stabilendo un raffronto fra le norme dell'art. 427 del Codice civile del 1865 e
dell'art. 822 del Codice civile vigente, la difesa regionale sostiene che
quest'ultimo articolo dovrebbe essere interpretato restrittivamente, cosicché
tra le opere destinate alla difesa nazionale potrebbero comprendersi soltanto
quelle che sono destinate a tale scopo direttamente ed immediatamente.
Comunque, la strada in questione
mancherebbe dei requisiti che caratterizzano le strade militari; per il che
l'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale non potrebbe in alcun caso
trovare applicazione. L'autorità militare avrebbe perciò dovuto conformarsi al
disposto dell'art. 17 della stessa legge e procedere perciò "di
concerto" con l'Amministrazione interessata, cioè con la Giunta
provinciale di Bolzano.
Con deduzioni presentate alla cancelleria
della Corte in data 2 novembre 1961 si é costituito in giudizio il Presidente
del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato.
Secondo la difesa dello Stato - a parte la
questione generale, non rilevante ai fini della decisione, se una legge
regionale o provinciale possa imporre determinati oneri o limitazioni allo
Stato nella esecuzione delle opere pubbliche di sua competenza e,
conseguentemente, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17
della legge della Provincia di Bolzano 24 luglio 1957, n. 8, che tali oneri
impone - é sufficiente considerare che lo stesso art. 11 della citata legge
provinciale esclude dall'ambito della sua applicazione "le opere destinate
alla difesa nazionale".
É principio generale dell'ordinamento -
così ancora l'Avvocato dello Stato - che i provvedimenti interessanti materie
attribuite ad autorità diverse siano emanati di concerto, in modo da attuare il
contemperamento di opposti interessi pubblici. Ma altrettanto generale é il
principio della segretezza delle opere militari, le quali, soddisfacendo
l'interesse pubblico primario alla difesa dello Stato, prevalente su ogni altro
pubblico interesse, si sottraggono al principio dinanzi esposto e non tollerano
né la pubblicità del procedimento, né il concerto con altre autorità
amministrative.
Di questo principio, peraltro, é fatta
applicazione dalla citata legge provinciale all'art. 11 succitato.
Né può seriamente contestarsi che una
strada militare rientri fra le opere destinate alla difesa nazionale.
L'Avvocato dello Stato conclude, quindi,
chiedendo alla Corte di respingere il ricorso, con ogni conseguenziale
pronuncia di competenza.
Con successiva memoria depositata in
cancelleria il 15 febbraio 1962 l'Avvocato dello Stato insiste nelle precedenti
considerazioni per confutare le tesi della difesa regionale e sostenere che
nella stessa legge provinciale n. 8 del 1957 trova applicazione il principio
della preminenza dell'interesse alla difesa nazionale, laddove nell'ultimo
comma dell'art. 11 si dichiara che le norme dei commi precedenti sono
inapplicabili quando si tratta di "opere destinate alla difesa
nazionale".
Inapplicabile sarebbe, quindi, l'art. 17
della detta legge, che riguardo alle opere pubbliche e alle opere dichiarate di
pubblica utilità, dello Stato e della Regione, dispone che i relativi
provvedimenti saranno adottati di concerto con le Amministrazioni interessate
(nel caso in esame con la Giunta provinciale).
La difesa dello Stato insiste per il
rigetto del ricorso.
La difesa della Regione, con memoria
depositata in cancelleria il 17 febbraio 1962, insiste nelle tesi svolte nel
ricorso.
Richiamandosi alle norme degli artt. 822 e
826 del Codice civile adduce che vi ha differenza tra "demanio
militare" ed "opere destinate alla difesa nazionale".
Con richiamo a dati di fatto sostiene che
la strada in questione non potrebbe, comunque, considerarsi di carattere
militare. Ma in ogni caso, anche se si trattasse di strada militare, non
potrebbe mai considerarsi "opera destinata alla difesa nazionale";
onde sarebbe stato necessario che per la sua costruzione l'autorità militare
provvedesse di concerto con la Giunta provinciale secondo la prescrizione
dell'art. 17 della legge provinciale.
La difesa della Regione insiste per
l'accoglimento del ricorso.
Considerato
in diritto
Sostiene la Regione che, spettando in virtù
dell'art. 11, n. 7, dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige alla
Provincia di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di
tutela del paesaggio, e che avendo la Provincia legiferato in materia con la
legge del 24 luglio 1957, n. 8, l'autorità militare non avrebbe potuto
procedere alla costruzione della strada in questione sull'Alpe di Siusi senza
"il concerto" con la Giunta provinciale richiesto dall'art. 17 della
citata legge provinciale che dispone: "I provvedimenti relativi ad opere
pubbliche e ad opere dichiarate di pubblica utilità, dello Stato e della
Regione, saranno adottati di concerto con le Amministrazioni interessate".
L'assunto della Regione é infondato.
L'art. 11, n. 7, dello Statuto attribuisce
bensì alla Provincia di Bolzano, come a quella di Trento, la potestà di emanare
norme legislative in materia di tutela del paesaggio; senonché tale potestà non
é illimitata, essendo sottoposta ai limiti prescritti in generale dal disposto
del precedente art. 4, per il quale la legislazione regionale ed anche, in
virtù del richiamo fattone dall'art. 11. quella provinciale devono essere
"in armonia con la Costituzione ed i principi dell'ordinamento giuridico
dello Stato".
Orbene tra tali limiti é qui da ricordare
quello discendente dal sistema dell'unità e indivisibilità della Repubblica affermato
dallo art. 5 della Costituzione, e dalla necessità fondamentale e suprema
attinente all'esistenza e difesa dello Stato, che sta a base della solenne
proclamazione dell'art. 52: "La difesa della Patria é sacro dovere del
cittadino".
É evidente che l'interesse alla tutela del
paesaggio deve essere subordinato all'esigenza ben maggiore della difesa
nazionale.
Si tratta di una esigenza primordiale che
lo stesso Consiglio della Provincia di Bolzano esplicitamente ha riconosciuto
disponendo nell'ultimo comma dell'art. 11 della legge provinciale del 24 luglio
1957, n. 8: "'Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
aree dei Comuni disciplinate da un piano regolatore approvato con legge
provinciale, né alle opere destinate alla difesa nazionale".
La Regione però sostiene che questa norma
non é applicabile al caso in esame, perché le strade militari in generale,
anche se considerate come facenti parte del demanio militare, non costituiscono
opere destinate alla difesa nazionale, salvo quelle che a tale scopo sono
destinate direttamente ed immediatamente, come nel caso che conducano ad opere
fortificate.
Ma é da osservare in contrario che le
strade che l'autorità militare competente costruisce, con potere di sua natura
discrezionale, a scopo militare e che qualifica militari, debbono considerarsi
rientranti nella categoria delle "opere destinate alla difesa
nazionale", per le quali l'ultimo comma dell'art. 11 della succitata legge
provinciale esclude l'applicazione delle norme dei precedenti comma.
Per ciò stesso é da escludere che possa
trovare applicazione il disposto dell'art. 17 della legge provinciale n. 8 del
1957, che la Regione invoca per sostenere che per la costruzione della strada
militare sull'Alpe di Siusi l'autorità militare doveva procedere "di
concerto" con la Giunta provinciale di Bolzano.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la competenza dello Stato alla
costruzione della strada militare sull'Alpe di Siusi;
respinge, pertanto, il ricorso presentato
dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile
1962.