SENTENZA N.
35
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso dal Presidente della
Regione siciliana con ricorso notificato il 28 agosto 1961, depositato nella
cancelleria della Corte costituzionale il 4 settembre successivo ed iscritto al
n. 14 del Registro ricorsi 1961, per conflitto di attribuzione tra la Regione
siciliana e lo Stato, sorto per effetto del D.P.R. 31 marzo 1961, con il quale
l'Ente per la riforma agraria in Sicilia (E.R.A.S.) é stato dichiarato
sottoposto al controllo della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 12 della legge
21 marzo 1958, n. 259.
Udita nell'udienza pubblica del 21 febbraio
1962 la relazione del Giudice Antonio Manca;
uditi gli avvocati Antonino Ramirez e Luigi
Maniscalco Basile, per il Presidente della Regione siciliana, e il sostituto
avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri.
Ritenuto in
fatto
Con atto notificato il 28 agosto e
depositato il 4 settembre 1961, il Presidente della Regione siciliana,
autorizzato dalla Giunta regionale con deliberazione del 31 luglio 1961, ha
proposto ricorso per conflitto di attribuzione riguardo al decreto del Presidente
della Repubblica del 31 marzo 1961. Con questo provvedimento, l'Ente per la
riforma agraria in Sicilia (E. R. A. S.) é stato sottoposto al controllo della
Corte dei conti ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259,
concernente la partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via ordinaria.
In questa sede si sono costituiti la
Regione, rappresentata dagli avv.ti Luigi Maniscalco Basile e Antonino Ramirez,
ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura
generale dello Stato.
Nel ricorso si deduce la illegittimità del
predetto decreto per violazione degli artt. 14, lett. a e p. e 20 dello Statuto
speciale, degli artt. 1 e seguenti del decreto legislativo 7 maggio 1948, n.
789, relativo all'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del
Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e degli artt. 86, 87, 88, 89, 90 e
91 della Costituzione.
A sostegno della illegittimità del decreto
si osserva che, in attuazione della competenza normativa primaria spettante
alla Regione, in base alle ricordate norme statutarie, nella materia
dell'agricoltura, dell'incremento della produzione agricola e industriale e
circa l'ordinamento degli uffici e degli enti regionali, é stata emanata la
legge regionale del 12 maggio 1959, n. 21, con la quale si é provveduto al
riordinamento dell'E.R.A.S., ente la cui attività si svolge esclusivamente
nell'ambito del territorio della Regione, regolandone la struttura e le
funzioni. Si precisa che, nell'art. 10 della stessa legge, é pure disciplinato
il controllo sulla gestione amministrativa e finanziaria, analogo a quello
preveduto dall'art. 12 della legge statale del 1958 sopra ricordata, data la
presenza, nel collegio sindacale, di un magistrato della Corte dei conti, e di
rappresentanti dei Ministeri del tesoro e dell'agricoltura.
Secondo la difesa della Regione questa
legge avrebbe assorbito, sostituito o abrogato le disposizioni contenute nella
predetta legge statale. Anche se ricorressero perciò le condizioni stabilite
per assoggettare l'E. R. A. S. al controllo della Corte dei conti (il che si
contesta), tali disposizioni non potrebbero applicarsi nei confronti di un ente
regionale, regolato dalla legge regionale, emanata in base all'art. 14 dello
Statuto speciale.
Ne deriverebbe che il decreto impugnato
avrebbe illegittimamente interferito nella competenza amministrativa, pure
spettante alla Regione in base all'art. 20 dello stesso Statuto.
Il provvedimento impugnato, d'altra parte,
é stato emanato su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di
concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e si rileva,
specialmente per quanto riguarda il Ministero dell'agricoltura, che le sue
attribuzioni sono state già trasferite alla Regione con decreto legislativo del
7 maggio 1948, n. 789.
In subordine la difesa della Regione
solleva, in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale della
legge 21 marzo 1958, n. 259, in relazione all'art. 3, in quanto, sarebbe da
escludere che al Presidente della Repubblica il legislatore ordinario possa
attribuire funzioni amministrative, al di fuori dei casi espressamente
preveduti nella Costituzione.
Conclude, pertanto, in via principale,
perché risolvendo il conflitto di attribuzione, la Corte dichiari che il
provvedimento impugnato ha interferito nella sfera di competenza amministrativa
riservata agli organi regionali ed annulli, quindi, il provvedimento stesso.
In via subordinata, perché sollevi in via
incidentale la questione circa la legittimità costituzionale della legge del
1958, n. 259.
Nelle deduzioni depositate l'11 settembre
1961, l'Avvocatura dello Stato, a contestazione delle tesi prospettate nel
ricorso, rileva:
1) che, con la legge del 21 marzo 1958, n.
259, emanata in attuazione dell'art. 100 della Costituzione, é stato precisato
quali enti possano essere sottoposti al particolare controllo della Corte dei
conti, in quanto sovvenzionati in via ordinaria dallo Stato;
2) che tale controllo é deferito ad un
organo statale di rilevanza costituzionale, circa il quale nessuna norma dello
Statuto speciale attribuirebbe alla Regione potestà normativa e amministrativa;
3) che il controllo, cui si riferisce la
legge del 1958, sarebbe esercitato dall'esterno, cioè senza alcuna
partecipazione dei magistrati della Corte dei conti agli organi dell'ente, e,
in quanto si riferirebbe alla gestione dei fondi erogati dallo Stato, non
avrebbe alcun riferimento alle materie dell'agricoltura o della produzione
agricola oggetto dell'attività degli enti pubblici, né all'ordinamento dei
medesimi, né ai controlli ordinari ai quali sono soggetti;
4) che, pertanto, nessuna rilevanza
potrebbe attribuirsi, ai fini della contestazione, alla circostanza che la Regione,
nell'ambito della sua competenza normativa, abbia regolato, con la legge
regionale del 12 maggio 1959, il funzionamento dell'E.R.A.S.;
5) che tanto meno potrebbe ritenersi che la
detta legge abbia sostituito quella statale del 1958. Che se ciò potesse
ipotizzarsi in relazione all'art. 10 della citata legge regionale, tale
disposizione dovrebbe ritenersi costituzionalmente illegittima in quanto
esulerebbe dalla sfera di competenza della Regione.
Osserva, inoltre, che la questione di
legittimità costituzionale della legge del 1958 sollevata in via subordinata
dalla Regione, oltreché irrilevante, poiché il conflitto dovrebbe essere
risolto in base agli artt. 14 e 17 dello Statuto regionale, sarebbe
manifestamente infondata. Nessuna norma della Costituzione, infatti, vieterebbe
che il legislatore ordinario preveda l'intervento del Presidente della
Repubblica nell'attività amministrativa statale anche al di fuori dei casi
preveduti nella Costituzione.
Conclude, pertanto, perché si respinga il
ricorso, dichiarando la competenza dello Stato a regolare, in attuazione
dell'art. 100 della Costituzione, l'esercizio del controllo da parte della
Corte dei conti sugli enti interessanti la finanza statale e regionale.
Nella memoria depositata il 31 gennaio
1962, l'Avvocatura rileva che l'E.R.A.S. sarebbe indubbiamente da comprendere
fra gli enti finanziati dallo Stato, ai sensi e per gli effetti della legge 21
marzo 1958 sopra ricordata, in relazione all'art. 100 della Costituzione,
poiché lo Stato ha partecipato alla formazione del capitale dell'ente con un
apporto di 75 milioni nel 1940, elevato a 120 milioni, con decreto legislativo
del 23 marzo 1946, n. 234.
Per quanto attiene, poi, alla natura del
controllo pone specialmente in rilievo: che sarebbe sostanzialmente diverso per
la finalità e la portata da quello attribuito agli organi ordinari dell'ente
dalla legge regionale del 1959; e che, trattandosi di finanziamenti da parte
dello Stato, il controllo stesso non potrebbe non essere riservato ad organi
del medesimo, estranei e non soggetti alle disposizioni della legge regionale,
e particolarmente a quelle emanate nei riguardi dell'E.R.A.S.
Per ciò che riguarda, d'altra parte, la
dedotta illegittimità del provvedimento perché emanato di concerto con i
Ministeri per il tesoro e per l'agricoltura, l'Avvocatura osserva che sarebbe
indubitabile la competenza del Ministro per il tesoro, trattandosi di controllo
relativo ad enti sovvenzionati dallo Stato. E per quanto riguarda il Ministro
per l'agricoltura, il suo intervento troverebbe giustificazione nella natura
stessa del decreto impugnato, un'attività cioè che non si svolgerebbe
nell'ambito del territorio regionale, entro il quale si eserciterebbero dagli
organi della Regione le attribuzioni già spettanti al Ministero
dell'agricoltura.
La difesa della Regione, con memoria
depositata l'8 febbraio 1962, ribadisce le tesi sostenute nelle deduzioni.
Contesta che l'E.R.A.S. possa comprendersi fra gli enti finanziati dallo Stato
in via ordinaria, poiché le contribuzioni, delle quali fa cenno la difesa dello
Stato, non avrebbero quel carattere di periodicità richiesto dall'art. 2, lett.
a, della citata legge del 1958, come funzione necessaria perché l'ente possa
essere soggetto al controllo dalla stessa legge preveduto. Si tratterebbe,
invece, di un apporto al capitale dell'ente di riforma agraria, concesso una
tantum prima della istituzione della Regione e prima che l'E.R.A.S. fosse
disciplinato nel suo ordinamento e sottoposto alla vigilanza ed al controllo
della Regione.
Insiste, quindi, nel sostenere
l'illegittimità del decreto impugnato per invasione della competenza regionale
per l'interferenza dello Stato sulla competenza spettante agli organi
regionali, interferenza che impedirebbe l'esercizio dell'attività riservata alla
Regione in base alla ricordata legge regionale del 1959.
Considerato
in diritto
1. - La Corte non ritiene fondate le
argomentazioni addotte dalla Regione, per sostenere, sotto tre aspetti,
l'illegittimità costituzionale del decreto del Presidente della Repubblica in
data 31 marzo 1961. Il decreto, come si é in precedenza accennato, ha
sottoposto al controllo della Corte dei conti l'Ente per la riforma agraria in
Sicilia (E.R.A.S.), ai sensi dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259
(già ricordata), in quanto ente pubblico, al cui patrimonio lo Stato ha
contribuito con apporto al capitale.
Secondo la difesa della Regione le
disposizioni di questa legge non sarebbero applicabili nei confronti
dell'E.R.A.S. Si tratterebbe, infatti, di ente regionale che, in base all'art.
1 della legge del 12 maggio 1959, n. 21 (emanata dalla Regione in riferimento
all'art. 4, lett. a e p. dello Statuto speciale), é sottoposto alla vigilanza
dell'Assessore per l'agricoltura e le foreste; é soggetto, inoltre, per quanto
attiene alla gestione amministrativa e finanziaria, al controllo del collegio
sindacale, del quale, ai sensi dell'art. 10 della stessa legge, fa parte, come
presidente, un magistrato della Sezione speciale della Corte dei conti:
controllo che avrebbe natura analoga a quello preveduto dall'art. 12 della
legge statale del 21 marzo 1958 e sarebbe, quindi, a questo sostituito. Ne
deriverebbe un'invasione, da parte del decreto impugnato, nella sfera di
competenza riservata agli organi locali.
2. - Ad avviso della Corte é anzitutto da
escludere l'asserita equivalenza dei controlli rispettivamente preveduti dalle
disposizioni delle due leggi sopraindicate. Fra essi, infatti, sussistono
sostanziali differenze nella struttura e nella finalità, agevolmente desumibili
dalla legge statale del 1958 e, in particolare, dall'art. 12, di cui si discute
nell'attuale controversia. Differenza per ciò che concerne le modalità del
controllo, poiché, secondo tale articolo, che riguarda gli enti pubblici con
apporti statali al patrimonio, in capitale o servizi, ovvero mediante
concessione di garanzia finanziaria, viene esercitato, oltre che con l'invio
dei conti consuntivi, dei bilanci di esercizio e del conto dei profitti e
perdite, con le relazioni illustrative (art. 4 della legge del 1958), anche
mediante l'assistenza alle sedute degli organi di amministrazione e di
revisione, di un magistrato della Corte dei conti designato dal Presidente di
questa. Controllo che ha carattere di continuità, e che, restando al di fuori
degli organi dell'ente, contrariamente a quanto sostiene la difesa della
Regione, non può essere equiparato alla partecipazione al collegio sindacale,
preveduta dall'art. 10 della legge regionale del 1959, di un magistrato della
Corte dei conti, nominato, con gli altri componenti, dall'Assessore per
l'agricoltura e le foreste; legato perciò alle deliberazioni della maggioranza
del collegio stesso. Differenza che si appalesa anche più chiaramente se si ha
riguardo alla finalità cui é diretto l'intervento della Corte dei conti nel
sistema della legge del 1958, poiché si ricollega all'interesse preminente
dello Stato (costituzionalmente rilevante per l'art. 100 della Costituzione),
che siano soggette a vigilanza le gestioni relative ai finanziamenti che
gravano sul proprio bilancio, sottoponendole in definitiva al giudizio del
Parlamento. Al quale (art. 7 della legge del 1958) la Corte dei conti deve
trasmettere tutti i documenti e riferire circa i risultati del controllo.
Questo, pertanto, non si esaurisce nell'ambito della Regione, come si verifica,
invece, in base alla legge regionale del 1959, dato che l'art. 10 dispone che
il collegio sindacale ha l'obbligo di trasmettere trimestralmente una relazione
sulla gestione dell'Ente all'Assessore per l'agricoltura e le foreste.
Dai suesposti rilievi si desume
l'infondatezza della tesi sostenuta dalla Regione nel senso che il predetto
art. 10 abbia assorbito e sostituito, agli effetti dell'art. 100 della
Costituzione, le disposizioni della legge statale del 1958. L'incidenza delle
quali nei confronti dell'E.R.A.S., date le ragioni che le hanno determinate e
lo scopo cui si riferiscono, non interferisce nelle potestà normativa ed
amministrativa riservate alla Regione, che può liberamente esercitarle
nell'ambito della competenza statutaria. Si deve perciò concludere che il
decreto impugnato, emanato in base all'art. 12 della legge del 1958, sotto
l'aspetto ora esaminato, non é viziato da illegittimità.
Posto ciò non appare rilevante, ai fini
dell'attuale controversia, la questione di legittimità costituzionale dell'art.
10 della legge regionale del 1959, in riferimento agli artt. 14 e 17 dello
Statuto speciale; questione sollevata dall'Avvocatura dello Stato
esclusivamente per il caso che si ritenesse fondata la tesi della difesa della
Regione circa la portata del predetto articolo.
3. - Il decreto in esame, peraltro, non può
ritenersi illegittimo neppure per il fatto che esso riguarda un ente pubblico
che svolge la sua attività nel territorio della Regione, ed é soggetto alla
vigilanza ed alla tutela degli organi locali. Il che risulta dalle varie leggi
regionali sulla riforma agraria (legge 27 dicembre 1950, n. 104, e successive
modificazioni) e specialmente da quella già ricordata del 12 maggio 1959, n.
21, che ha riordinato l'Ente nella struttura e nel funzionamento, disciplinando
anche i compiti ad esso affidati.
Al riguardo é da tener presente che la
legge statale del 21 marzo 1958, più volte ricordata, oltre alle Regioni, alle
Province, ai Comuni, alle istituzioni pubbliche di beneficenza ed agli istituti
di credito soggetti alla vigilanza dell'Ispettorato, esclude dal controllo
(art. 3, secondo comma) gli enti di interesse "esclusivamente
locale". Ma l'E.R.A.S. non può evidentemente ritenersi compreso in questa
categoria, se si considerano la vastità dei compiti ad esso affidati e le
finalità sociali che vi sono inscindibilmente collegate. Compiti che riguardano
la trasformazione agraria e fondiaria, estesa a tutto il territorio della
Regione (legge regionale del 27 dicembre 1950, cui si richiama l'art. 2 della
citata legge 12 maggio 1959), le opere pubbliche (stradali, idrauliche e di
irrigazione) necessariamente connesse, e altresì l'estensione ai coltivatori
diretti dell'assistenza già preveduta per gli assegnatari dei terreni, in
applicazione della riforma (art. 13 della legge del 1959). Si tratta, quindi,
di un complesso di attività, la cui importanza sul piano nazionale é confermata
anche dagli ingenti finanziamenti da parte dello Stato conferiti, com'é
notorio, in applicazione dell'art. 48 della legge regionale del 1950, che
richiama quella statale del 10 aprile 1950, n. 646, sulla istituzione della
Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale.
In conseguenza, se l'attività dell'E.R.A.S.
interessa direttamente la Regione, in quanto si svolge nel suo territorio, si é
tuttavia in presenza di un fenomeno, come del resto non disconosce la difesa
della Regione, che assume tale rilevanza da trascendere l'ambito regionale e
deve essere perciò considerato nel quadro più ampio della riforma agraria
attuata nel territorio dello Stato. La quale interessa indubbiamente la
collettività per gli innegabili riflessi sull'economia generale e per
l'incidenza sulla funzione sociale della proprietà.
Tutto ciò da un lato esclude che l'E.R.A.S.
possa ritenersi compreso, quanto al controllo, fra le eccezioni prevedute
dall'art. 3, e giustifica dall'altro che lo svolgimento dell'attività dell'Ente
possa essere assoggettato alla vigilanza dello Stato, nei modi e per i fini ai
quali si é accennato, qualora ovviamente si verifichino le altre condizioni
richieste dall'art. 100 della Costituzione e dalla legge del 21 marzo 1958
sopra citata.
4. - Ed al difetto, appunto, della
condizione fondamentale richiesta dall'art. 100 della Costituzione fa
riferimento la difesa della Regione per contestare, sotto un aspetto
particolare, la legittimità del decreto impugnato. In quanto cioè le
contribuzioni di 75 milioni erogate in base al decreto-legge del 26 febbraio
1940, n. 247, e di 120 milioni, in base al decreto legislativo del 23 marzo
1946, n. 234, ripartite rispettivamente in tre esercizi finanziari, delle quali
é menzione nella memoria dell'Avvocatura, non si potrebbero ritenere effettuate
in via ordinaria, come si esige dal ricordato art. 100 e dalla legge del 1958
che vi ha dato attuazione. Con il decreto impugnato, quindi, il Governo avrebbe
ecceduto i limiti dei poteri conferitigli dalle predette norme, adottando il
provvedimento nei confronti di un ente regolato dalla legge regionale, emanata
in base alla potestà normativa riservata alla Regione.
Che, anche sotto questo aspetto, secondo
l'orientamento di questa Corte (sentenze
n. 82 del 1958 e n. 58 del
1959) sia configurabile un conflitto di
attribuzione non é da dubitare. Siccome, peraltro, il decreto impugnato si
fonda sull'art. 12 della legge del 1958, che prevede, come si é accennato,
l'assoggettabilità al controllo particolare da parte della Corte dei conti
degli enti pubblici con sovvenzioni al capitale, la risoluzione del conflitto
implica necessariamente l'indagine se questa forma di partecipazione rientri o
meno nell'ambito del precetto costituzionale, che non definisce quali siano le
contribuzioni di carattere ordinario, né dai lavori preparatori si desumono al
riguardo apprezzabili elementi.
La Corte ritiene che al quesito debba darsi
risposta affermativa. É vero che, secondo la legge del 1958, art. 2, devono
essere considerate contribuzioni ordinarie: lett. a, quelle assunte da una
pubblica Amministrazione o da un'azienda statale, con carattere di periodicità,
o che da oltre due anni siano iscritte nei bilanci; ed inoltre, lett. b, le
imposizioni tributarie consentite in via continuativa agli enti sovvenzionati o
ad essi devolute. A queste indicazioni, peraltro, non si può attribuire
importanza decisiva, come deduce la difesa della Regione a sostegno della sua
tesi. Occorre, infatti, ricordate che, nel disegno di legge (che poi divenne la
legge del 21 marzo 1958, n. 259) presentato al Senato dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, l'art. 2, come risulta dalla relazione, oltre ai casi
ora menzionati, comprendeva, fra le contribuzioni ordinarie, sotto la lett. b,
gli apporti al patrimonio degli enti in capitale, servizi o beni. Queste
ipotesi, eliminate nel testo approvato dal Senato, furono poi dalla Camera dei
Deputati inserite non più nell'art. 2, bensì nell'art. 12 del testo definitivo,
con specifico riferimento agli enti pubblici, comprendendovi anche la
concessione di garanzie finanziarie e istituendo d'altra parte quella
particolare forma di controllo alla quale si é già sopra accennato.
Il fatto, peraltro, che queste ipotesi
siano comprese in un articolo diverso non autorizza a ritenere necessariamente,
come si sostiene, che esse debbano essere considerate come sovvenzioni di
carattere straordinario, le quali per sé stesse ed in vista delle finalità cui
sono destinate, sono effettuate una tantum, in via eccezionale, quando si
verifichino circostanze eccezionali e del tutto contingenti, ed alla gestione
delle quali lo Stato non ricollega interessi pubblici di tale rilievo da
sottoporla a particolare vigilanza.
A questo tipo di sovvenzioni non possono
equipararsi gli apporti al capitale, ora in discussione. Occorre considerare,
infatti, che essi importano una partecipazione totale, o anche parziale, dello
Stato, di solito con somme ingenti, alla formazione del fondo di dotazione, cui
é inscindibilmente collegato lo svolgimento dell'attività dell'ente
sovvenzionato per il conseguimento dei fini istituzionali di interesse generale
che gli sono propri. Finalità che costituiscono la ragione determinante della
partecipazione statale, i cui effetti, destinati a perdurare nel tempo,
giustificano l'intervento da parte dello Stato, con un controllo continuo,
anche di carattere politico, sulla gestione dei fondi stanziati nel proprio
bilancio.
Non si può, quindi, fondatamente
disconoscere che le sovvenzioni al patrimonio in capitale, menzionate nell'art.
12 della legge statale del 1958, anche se non erogate secondo le modalità
tipiche indicate nell'art. 2 della detta legge, tuttavia, data la loro portata
sostanziale cui si é accennato, l'incidenza e le ripercussioni nella vita
stessa dell'Ente, non possono non ritenersi comprese nell'ambito dell'art. 100
della Costituzione, in relazione agli interessi costituzionalmente rilevanti
che la disposizione ha inteso tutelare.
Non ha poi rilievo l'obiezione della difesa
regionale che, comunque, le sovvenzioni prevedute dal decreto-legge del 1940 e
dal decreto legislativo del 1946, sarebbero state erogate prima della
istituzione della Regione e a favore dell'Ente di colonizzazione del latifondo
siciliano.
Sul primo punto é, infatti, da osservare
che, ai fini dell'assoggettamento al controllo della Corte dei conti preveduto
dalla legge del 1958, occorre fare riferimento all'origine della contribuzione
finanziaria, in quanto cioè risulti, come nella specie, costituita con fondi
stanziati nel bilancio dello Stato: origine che, per se stessa e in mancanza di
disposizione in contrario, non viene meno anche se l'Ente menzionato sia poi
passato sotto la vigilanza e il controllo della Regione.
Quanto al secondo punto, é da tenere
presente che, in base all'art. 2 della legge regionale del 27 dicembre 1950, n.
104, la riforma agraria é stata affidata all'Ente di colonizzazione anzidetto
che ha assunto, come espressamente risulta dalla norma, la denominazione di
Ente per la riforma agraria in Sicilia, al cui riordinamento si doveva
procedere con ulteriori provvedimenti regionali. Nulla risulta che sia stato
modificato però quanto agli apporti al capitale, ai quali anche faceva
riferimento l'art. 8 del decreto legislativo del Presidente della Regione 15
giugno 1949, n. 15, relativo all'ordinamento dell'Ente con riferimento al
decreto-legge del 26 febbraio 1940. n. 247.
5. - É pure infondato il terzo aspetto con
cui é prospettata dalla Regione la illegittimità del decreto impugnato.
A parte il fatto che nessuna invasione
della competenza regionale può ovviamente ravvisarsi nell'intervento del
Ministro per il tesoro, sul quale punto non insiste neppure la difesa della
Regione, nessuna interferenza nella competenza stessa é riscontrabile, ad
avviso della Corte, in relazione all'intervento del Ministro per l'agricoltura.
É vero che, in base al decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 789, le
attribuzioni del Ministero dell'agricoltura, nel territorio della Sicilia, sono
esercitate dall'amministrazione regionale. Ma é da obiettare che, nel caso in
esame, come si é in precedenza chiarito, il decreto impugnato ha per oggetto
una materia che trascende l'ambito della competenza riservata alla Regione, in
quanto si riferisce alla possibilità di assoggettare al controllo speciale
della Corte dei conti, e in definitiva al Parlamento, la gestione di un ente
nella quale é direttamente interessato lo Stato, in dipendenza della
partecipazione finanziaria alla formazione del capitale. L'intervento, quindi,
del Ministro per l'agricoltura nell'emanazione del decreto impugnato, rientra
nel quadro dell'interesse generale da valutarsi sul piano nazionale e non
viola, pertanto, le anzidette norme di attuazione.
6. - La Corte ritiene, infine, priva di
fondamento la questione di legittimità costituzionale dedotta in subordine
dalla ricorrente, in relazione, come si é accennato, all'art. 3, primo comma,
della ricordata legge del 21 marzo 1958, n. 259, e in riferimento agli attt.
86, 87, 88, 89, 90 e 91 della Costituzione, in quanto il predetto art. 3
richiede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per
assoggettare gli enti al particolare controllo preveduto dalla legge del 1958.
É vero, infatti, che, ai sensi dell'art. 92
della Costituzione, concernente la composizione del Governo, e dell'art. 95,
che precisa le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri,
relativamente all'attività governativa e di amministrazione, non può ritenersi
riconosciuta al Capo dello Stato quel complesso di poteri già spettanti,
secondo la precedente legislazione statutaria. Onde si ritiene generalmente
che, alla stregua delle accennate disposizioni, il Presidente della Repubblica,
non può essere considerato né come organo di Governo, né come organo della
pubblica Amministrazione, anche se l'art. 87 della Costituzione gli deferisce
particolari attribuzioni riferentisi all'una e all'altra funzione. É da tenere
presente, tuttavia, che, per quanto attiene alla funzione amministrativa,
secondo una prassi seguita sin dall'entrata in vigore della Costituzione, molte
leggi deferiscono alla firma del Capo dello Stato, non soltanto i regolamenti, cioè
gli atti di normazione generale amministrativa, dei quali é espressa menzione
nell'art. 87, ma anche provvedimenti attinenti in concreto all'attività della
pubblica Amministrazione. Ciò nei casi di maggior rilievo, nei quali
l'intervento del Capo dello Stato appare giustificato, e dato che non é
richiesto come partecipazione determinante all'emanazione dell'atto.
Ne deriva che la disposizione impugnata,
contenuta in una legge che concerne una categoria limitata di provvedimenti,
indubbiamente con riflessi di carattere politico, in quanto riguardano anche
l'attività di controllo deferita al Parlamento, non può ritenersi in contrasto
con gli articoli della Costituzione sopra citati, ai quali occorre riferirsi,
poiché gli altri articoli ricordati dalla difesa della ricorrente non hanno
alcuna attinenza col caso in esame.
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
pronunciando nel conflitto di attribuzione
sollevato dalla Regione siciliana con atto notificato il 28 agosto 1961 in
relazione al decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1961:
dichiara la competenza dello Stato ad
emanare il decreto con il quale l'Ente per la riforma agraria in Sicilia
(E.R.A.S.) é sottoposto al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art.
12 della legge 21 marzo 1958, n. 259;
respinge, pertanto, il ricorso proposto
dalla Regione.
Così deciso in Roma, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile
1962.