Ordinanza n. 27 del 1962
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ORDINANZA N. 27

ANNO 1962

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE 

composta dai signori giudici:

Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente

Prof. Gaspare AMBROSINI

Dott. Mario COSATTI

Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI

Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO

Prof. Antonino PAPALDO

Prof. Nicola JAEGER

Prof. Giovanni CASSANDRO

Prof. Biagio PETROCELLI

Dott. Antonio MANCA

Prof. Aldo SANDULLI

Prof. Giuseppe BRANCA

Prof. Michele FRAGALI

Prof. Costantino MORTATI

Prof. Giuseppe CHIARELLI,

ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 aprile 1961 dal Pretore di Chiaromonte nel procedimento penale a carico di Sergio Cristina e Ciancio Vincenzo, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

2) ordinanza emessa il 23 maggio 1961 dal Pretore di Lodi nel procedimento penale a carico di Lambri Maria e Vitali Giuseppe, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;

3) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal Pretore di Vignale Monferrato nel procedimento penale a carico di Ongarelli Anna e Veschi Claudio, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961;

4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Stagi Maria Angela e Parisi Vito, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.

Visto l'atto di intervento e deduzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, nel procedimento di cui all'ordinanza n. 85 del 1961;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;

Considerato che questa Corte con sentenza n. 64 del 23 novembre 1961 ha dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale;

che non sono stati addotti nuovi motivi idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già esaminati dalla Corte;

che, pertanto, non é il caso di discostarsi dalla precedente decisione;

Visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;  

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale, in riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori indicati in epigrafe.  

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.

Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI

Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.