ORDINANZA N.
27
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 559 del Codice penale promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 26 aprile 1961 dal
Pretore di Chiaromonte nel procedimento penale a carico di Sergio Cristina e
Ciancio Vincenzo, iscritta al n. 85 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
2) ordinanza emessa il 23 maggio 1961 dal
Pretore di Lodi nel procedimento penale a carico di Lambri Maria e Vitali
Giuseppe, iscritta al n. 87 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961;
3) ordinanza emessa il 29 aprile 1961 dal
Pretore di Vignale Monferrato nel procedimento penale a carico di Ongarelli
Anna e Veschi Claudio, iscritta al n. 92 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 174 del 15 luglio 1961;
4) ordinanza emessa il 15 giugno 1961 dal
Pretore di Pietrasanta nel procedimento penale a carico di Stagi Maria Angela e
Parisi Vito, iscritta al n. 98 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Visto l'atto di intervento e deduzioni del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura generale
dello Stato, nel procedimento di cui all'ordinanza n. 85 del 1961;
Ritenuto che nel corso dei procedimenti
penali relativi alle ordinanze di cui in epigrafe é stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Codice penale in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione;
Considerato che questa Corte con sentenza n.
64 del 23 novembre 1961 ha
dichiarato non fondata la questione concernente la illegittimità costituzionale
dell'art. 559 del Cod. penale;
che non sono stati addotti nuovi motivi
idonei a presentare la questione stessa in termini diversi da quelli già
esaminati dalla Corte;
che, pertanto, non é il caso di discostarsi
dalla precedente decisione;
Visto l'art. 26, comma secondo, della legge
11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 559 del Cod. penale, in
riferimento agli artt. 3 e 29 della Costituzione, proposta con le predette
ordinanze e ordina la restituzione degli atti ai Pretori indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962.