ORDINANZA N.
25
ANNO 1962
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
LA CORTE
COSTITUZIONALE
composta dai signori giudici:
Avv. Giuseppe CAPPI, Presidente
Prof. Gaspare AMBROSINI
Dott. Mario COSATTI
Prof. Francesco Pantaleo GABRIELI
Prof. Giuseppe CASTELLI AVOLIO
Prof. Antonino PAPALDO
Prof. Nicola JAEGER
Prof. Giovanni CASSANDRO
Prof. Biagio PETROCELLI
Dott. Antonio MANCA
Prof. Aldo SANDULLI
Prof. Giuseppe BRANCA
Prof. Michele FRAGALI
Prof. Costantino MORTATI
Prof. Giuseppe CHIARELLI,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale
dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la
composizione e l'elezione degli organi amministrativi comunali, promossi con le
seguenti ordinanze:
1) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla
Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali
avverso l'elezione del consigliere comunale Mario Cataldi, iscritta al n. 108
del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 194 del 5 agosto 1961;
2) ordinanza 15 maggio 1961, emessa dalla
Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno, su ricorso di Luigi Natali,
Giangiacomo Lattanzi, Giorgio Scatasta avverso l'elezione del consigliere
comunale Tommaso Danieli, iscritta al n. 109 del Registro ordinanze 1961 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 29 luglio 1961.
Ritenuto che con le due suddette ordinanze
é stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3,
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, contenente norme per la composizione e
l'elezione degli organi amministrativi comunali, in riferimento agli artt. 3 e
51 della Costituzione;
che in questa sede é intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri e si sono costituite le parti private;
Considerato che la questione é stata già
decisa da questa Corte, la quale, con sentenza 3
luglio 1961, n. 42, ha
dichiarato non fondata tale questione relativamente all'intero art. 15 del
citato Testo unico;
che, secondo le due ordinanze, la legge nei
casi contemplati dal predetto art. 15, n. 3, non potrebbe fissare cause di
ineleggibilità al tempo delle elezioni, ma soltanto di incompatibilità al
momento d'assunzione della carica;
che questo motivo, sebbene in precedenza
non addotto, risulta sostanzialmente assorbito dalla motivazione della suddetta
sentenza 3
luglio 1961, n. 42, la quale ha
precisato che l'esclusione di determinate categorie di persone dall'elettorato
passivo risponde a imprescindibili esigenze di interesse generale che esigono
rispetto fin dal momento delle elezioni; che, non essendo state addotte altre
ragioni in contrasto la pronuncia precedente va confermata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l'art. 9, secondo comma delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
PER QUESTI
MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
riunite le due cause,
dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 3, del T.U. 16 maggio
1960, n. 570, proposta con le ordinanze di cui in epigrafe e ordina il rinvio
degli atti alla Giunta provinciale amministrativa di Ascoli Piceno.
Così deciso in Roma, in camera di
consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20
marzo 1962.
Giuseppe CAPPI - Gaspare AMBROSINI - Mario COSATTI - Francesco Pantaleo GABRIELI - Giuseppe CASTELLI AVOLIO - Antonino PAPALDO - Nicola JAEGER - Giovanni CASSANDRO - Biagio PETROCELLI - Antonio MANCA - Aldo SANDULLI - Giuseppe BRANCA - Michele FRAGALI - Costantino MORTATI - Giuseppe CHIARELLI
Depositata in cancelleria il 27 marzo 1962